Testo

Sezione II

EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 6.

(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti. 2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.

Art. 7.

(Contenuto del patto civile di solidarietà)

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.

Art. 8.

(Regime patrimoniale)

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa. 2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia. 3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, regolata ai sensi del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, regolata ai sensi del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

4. Il regime patrimoniale scelto è annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile. 5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.

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ultima modifica 2011-03-01T10:16:02+02:00

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