Chiudi XHTML preview

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per «patto civile di solidarietà» si intende l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Capo II

PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Sezione I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 3.

(Presupposti)

1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà. 2. Non possono contrarre tra loro un patto civile di solidarietà le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile. 3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 87 del codice civile non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà sono dello stesso sesso. 4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà sono di sesso diverso. 5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà. 6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5. 7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi ha interesse o del pubblico ministero.

Art. 4.

(Costituzione del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà è sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile. 2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà. 3. Nell’istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 3 della presente legge. 4. È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell’istanza. 5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza. 6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé, e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dello stato civile. 7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento. 8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3. 9. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.

Art. 5.

(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà)

1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà nel registro dello stato civile. 2. Contro l’eventuale rifiuto, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito. 3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nel registro dello stato civile. 4. Nella sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Sezione II

EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 6.

(Norme applicabili al patto civile di solidarietà)

1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti. 2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.

Art. 7.

(Contenuto del patto civile di solidarietà)

1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.

Art. 8.

(Regime patrimoniale)

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa. 2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia. 3. I contraenti del patto civile di solidarietà possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali:

a) la comunione legale, regolata ai sensi del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;

b) la comunione convenzionale, regolata ai sensi del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.

4. Il regime patrimoniale scelto è annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile. 5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.

Art. 9.

(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale)

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà sono modificati, a pena di nullità, nelle forme di cui all’articolo 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.

Art. 10.

(Malattia e decisioni successive alla morte)

1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le disposizioni in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato. 2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Art. 11.

(Diritti successori)

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro secondo, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà. 2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia in caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.

Art. 12.

(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni. 2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un concorso pubblico, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

Art. 13.

(Militari e Forze dell’ordine)

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell’ordine connessi con l’appartenenza a un nucleo familiare sono estesi, senza condizioni o limiti, ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.

Art. 14.

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e costituito da almeno due anni. 2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale. 3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti in favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro vigenti.

Art. 15.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Sezione III

SCIOGLIMENTO DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 16.

(Scioglimento del patto civile di solidarietà)

1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una delle parti contrae matrimonio. 2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In tale caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla data della notifica. È nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguarda entrambi i contraenti. 3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;

b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, previa presentazione dell’originale dell’atto notificato.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.

Art. 17.

(Provvedimenti riguardo ai figli comuni)

1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni dei contraenti, se vi è disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.

Art. 18.

(Effetti patrimoniali dello scioglimento)

1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso. 2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del tribunale.

Sezione IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Art. 19.

(Disposizioni di diritto internazionale privato)

1. Possono concludere tra loro un patto civile di solidarietà in Italia, ai sensi della presente legge, uno straniero e un cittadino italiano o due stranieri. 2. All’estero, la costituzione del patto civile di solidarietà tra due persone, di cui almeno una di cittadinanza italiana, e la modificazione del medesimo patto, sono assicurate dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane ai sensi della presente legge.

3. Dopo l’articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. (Condizioni per costituire il patto civile di solidarietà e l’unione civile o registrata) 1. La capacità per costituire un patto civile di solidarietà, un’unione civile o registrata o un altro istituto affine e le altre condizioni per la loro validità sono regolate dalla legge del luogo ove il patto è stato concluso o l’unione è sorta».

4. L’articolo 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (Forma del matrimonio e delle unioni non matrimoniali) 1. Il matrimonio, il patto civile di solidarietà, l’unione civile o registrata o ogni altro istituto affine sono validi, quanto alla forma, se sono considerati tali dalla legge del luogo di celebrazione o di costituzione ovvero dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dei contraenti al momento della celebrazione o della costituzione ovvero dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento».

5. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. (Rapporti personali e patrimoniali tra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile o registrata) 1. I rapporti personali e patrimoniali tra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata. 2. I rapporti personali e patrimoniali tra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. 3. In deroga al comma 1, sono altresì regolati dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà, dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente in buona fede».

6. Dopo l’articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 31- bis. (Scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata) 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà, dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine è regolato dalla legge nazionale comune delle parti contraenti al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata. 2. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana».

7. L’articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata)

1. In materia di nullità, di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti contraenti di un patto civile di solidarietà o di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine è cittadino italiano, il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l’unione è stata registrata in Italia».

Sezione V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE STRANIERO

Art. 20.

(Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana)

1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, un patto civile di solidarietà, un’unione civile o registrata o altro istituto affine, di seguito denominati “PACS”»;

b) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «al matrimonio» sono inserite le seguenti: «al PACS» e dopo le parole: «dal matrimonio» sono inserite le seguenti: «dal PACS»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «, il PACS»;

c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del PACS».

2. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Lo straniero o l’apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando ha risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà, da un’unione civile o registrata o da altro istituto affine»2. Nel libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile, all’articolo 404 è premesso il seguente:

«Art. 403-bis. (Persone legate da un patto civile di solidarietà o da un’unione civile o registrata) Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da un patto civile di solidarietà, da un’unione civile o registrata o da altro istituto affine è equiparata al coniuge».

3. All’articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine». 4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà, da un’unione civile o registrata o da altro istituto affine è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto o dell’unione. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà o una nuova unione civile o registrata».

5. All’articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine;».

Art. 22

.

(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine gli succede nel contratto la parte superstite del medesimo patto o unione».

Art. 23.

(Modifiche al codice penale)

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine».

2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

Art. 24

.

(Modifiche all’articolo 199 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti dell’imputato o l’altra parte di un patto civile di solidarietà, di un’unione civile o registrata o di altro istituto affine contratto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di altri soggetti».

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina