Testo

Art. 4

Istituzione della professione di “sfoglina” e di “sfoglino”

1. Al fine di tutelare e di promuovere la sfoglia emiliano-romagnola è istituita la professione di sfoglina e di sfoglino, nella quale sono ricompresi tutti gli sfoglini e le sfogline che attualmente lavorano nei ristoranti e nei negozi artigianali di pane e di pasta.

2. La professionalità di cui al comma 1 si consegue con il diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale indetti a tale scopo e finanziati dalla Provincia di Bologna in collaborazione con le competenti scuole esistenti.

3. La durata dei corsi di cui al comma 2 è stabilita con un apposito regolamento emanato dal presidente della Provincia di Bologna, sentite le associazioni di settore. 

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ultima modifica 2011-03-01T09:36:01+01:00

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