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PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Art. 1

 Finalità

1. La presente legge promuove la tutela e la valorizzazione dell’ingrediente gastronomico denominato «sfoglia emiliano-romagnola», attraverso l’istituzione di un distretto di ristorazione, realizzato sotto forma di una rete sistemica di «cucine» locali costituenti laboratori d’arte gastronomica e individuati nelle osterie, nelle trattorie, nei ristoranti, negli istituti alberghieri e nelle scuole di formazione.

2. La sfoglia emiliano-romagnola, preparata secondo la ricetta originale di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge, è un prodotto del patrimonio gastronomico della Regione Emilia-Romagna, e di Bologna in particolare, le cui origini risalgono all’antica tradizione dell’arte culinaria.

Art. 2

Comitato per la tutela della sfoglia emiliano-romagnola

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle attività produttive, è istituito il Comitato per la tutela della sfoglia emiliano-romagnola di seguito denominato «Comitato». 

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato dal Ministro stesso;

b) tre soggetti designati dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, di cui uno quale rappresentante della Provincia, uno quale rappresentante del Comune di Bologna e uno quale rappresentante degli organismi pubblici o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, dell’enogastronomia e dell’agricoltura;

c) un rappresentante della Provincia di Bologna, designato dal presidente della Provincia;

d) un rappresentante del Comune di Bologna, designato dal sindaco;

e) un rappresentante delle associazioni enogastronomiche;

f) sei ristoratori designati dalle associazioni e dagli organismi regionali di categoria.

3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento, ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il presidente che lo rappresenta. 

4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione della sfoglia emiliano-romagnola a livello nazionale e internazionale, di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, nonché di garantire le modalità della sua preparazione e somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi fondi pubblici e privati; i membri del Comitato svolgono la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per viaggi necessari alle attività di promozione.

Art. 3

Promozione del turismo

1. Il Comitato, con l’ausilio della Provincia, del Comune e della Regione nonché delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede ad organizzare un concorso di idee fra le scuole professionali per creare un marchio che caratterizzi e individui con chiarezza i ristoranti e le osterie che servono ai loro clienti pasta fresca fatta a mano.

2. Il Comitato, nell’ambito delle attività di tutela, valorizzazione e promozione della «sfoglia emiliano-romagnola», provvede alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e gastronomici, costituiti da una rete di operatori della ristorazione aventi sede nella Regione Emilia-Romagna e nelle province limitrofe, anche al fine di far emergere e valorizzare l’attività dei ristoratori non inseriti negli esistenti circuiti di promozione turistica tradizionale.

3. L’attività degli operatori di cui al comma 1 è regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal Comitato e recante l’indicazione dettagliata delle materie prime per la preparazione della sfoglia emiliano-romagnola, della loro provenienza, delle relative dosi e delle modalità di presentazione finale, nonché misure per la tutela dei consumatori. 4. Il Comitato redige un regolamento recante i criteri e le modalità per l’inserimento degli operatori della ristorazione negli itinerari di cui al comma 2, nonché opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare di cui al comma 3. 5. Il regolamento di cui al comma 4 reca altresì norme per la promozione degli itinerari di cui al comma 2, a livello locale, nazionale e internazionale, prevedendo a tale fine adeguate iniziative in collaborazione con i servizi turistici italiani ed esteri. 6. Il Comitato redige un programma annuale recante l’indicazione delle attività e degli interventi finalizzati alla promozione e alla tutela dell’arte gastronomica emiliano-romagnola. In particolare, il programma prevede:

a) l’istituzione di una mostra-fiera, da tenere ogni anno a cura della Provincia di Bologna, finalizzata a consentire l’incontro e lo scambio di esperienze dei ristoratori, provenienti dall’Italia e dai Paesi esteri, e incentrata sul tema della sfoglia emiliano romagnola. La mostra è articolata in una serie di laboratori pratici nei quali si procede alla preparazione e alla successiva degustazione da parte del pubblico di prodotti gastronomici della cucina tradizionale emiliana confezionati con la sfoglia emiliano-romagnola al fine di promuoverne l’impiego e la diffusione;

 b) la realizzazione di apposite campagne di educazione del gusto e di informazione sul patrimonio gastronomico tradizionale, rivolte ai consumatori e, in particolare, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle giovani coppie;

c) di promuovere e sostenere il mestiere di sfoglina o di sfoglino con appositi corsi. 

Art. 4

Istituzione della professione di “sfoglina” e di “sfoglino”

1. Al fine di tutelare e di promuovere la sfoglia emiliano-romagnola è istituita la professione di sfoglina e di sfoglino, nella quale sono ricompresi tutti gli sfoglini e le sfogline che attualmente lavorano nei ristoranti e nei negozi artigianali di pane e di pasta.

2. La professionalità di cui al comma 1 si consegue con il diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione professionale indetti a tale scopo e finanziati dalla Provincia di Bologna in collaborazione con le competenti scuole esistenti.

3. La durata dei corsi di cui al comma 2 è stabilita con un apposito regolamento emanato dal presidente della Provincia di Bologna, sentite le associazioni di settore. 


Art. 5

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale Di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato 1

(Articolo 1, comma 2)

Ricetta originale della sfoglia emiliano-romagnola

La sfoglia emiliano-romagnola è preparata secondo la seguente ricetta originale:

a) la sfoglia emiliano-romagnola è il risultato finale della lavorazione di un impasto di farina di grano tipo 00 e di uova fresche;

b) la proporzione è di circa un etto di farina per ogni uovo;

c) l’impasto avviene attraverso la rottura delle uova nello spazio creato in modo circolare al centro della farina;

d) la lavorazione avviene per circa 20 minuti rigorosamente a mano finché non si ottiene un impasto elastico e senza grumi;

e) la sfoglia viene stesa con un matterello di legno su di un tagliere, parimenti di legno.

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