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PROGETTO DI LEGGE

Capo I

Principi

Art.1

Finalità

1. La presente legge detta principi e linee-guida per assicurare, nell’ambito della regione Emilia-Romagna, la trasparenza e la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, nonché per incentivare la partecipazione informata e consapevole all’attività politica e amministrativa delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate.

Art.2

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alla Regione Emilia-Romagna nonché ad enti, aziende, società agenzie, istituzioni, consorzi e organismi comunque denominati, controllati, vigilati e partecipati dalla Regione Emilia-Romagna compresi gli enti del servizio sanitario regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici regionali.

2. Nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e secondo le modalità organizzative di ciascuno, la presente legge si applica inoltre agli enti locali, loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché dai concessionari dei servizi pubblici locali.

Capo II

Informazione, trasparenza e partecipazione

Art. 3

Informazione, trasparenza e partecipazione

1. L’attività dei soggetti di cui all’articolo 2 è retta da criteri di imparzialità, efficienza, qualità, efficacia ed economicità, nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell’ordinamento comunitario.

2. Al fine di garantire la partecipazione attiva ai procedimenti amministrativi delle persone fisiche e giuridiche, in forma singola o associata e assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, tutti i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare la massima conoscibilità della propria attività in particolare favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso alle informazioni detenute ed elaborate dalla pubbliche amministrazioni anche mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

Art. 4

Patrimonio informativo pubblico

 1. I soggetti cui all’articolo 2 sono tenuti ad assicurare, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dalla normativa vigente, la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti a rilevanza esterna adottati, al fine di costituire un patrimonio informativo comune per le attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operino in ambito regionale per finalità di pubblico interesse.

2. Tale obbligo è assolto mediante la diffusione e l’utilizzo integrato, nell’ambito regionale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni anche attraverso l’implementazione e lo sviluppo della rete telematica regionale.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, gli atti e i documenti della Regione Emilia-Romagna e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, devono essere redatti con linguaggio chiaro e comprensibile; l’eventuale uso di termini tecnici, giuridici, sigle e abbreviazione deve essere seguito dall’esplicitazione del rispettivo significato. Deve essere comunque assicurata la comprensibilità anche alle persone con disabilità visive e uditive.

Art. 5

Informazione e comunicazione istituzionale

1. L’attività di informazione e di comunicazione istituzionale svolta dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in applicazione delle norme vigenti in materia, è finalizzata a:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative;

b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) favorire l’accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza;

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure, di interscambio delle informazioni e di modernizzazione degli apparati.

Art. 6

Anagrafe degli eletti

 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui all’articolo 5, entro tre mesi dalla proclamazione o nomina, i membri dell’Assemblea legislativa e i componenti della Giunta sono tenuti a depositare rispettivamente presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e alla Presidenza della Giunta regionale, ogni necessaria documentazione e informazione relativa a:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b) titolo di studio e professione esercitata;

c) dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

d) quote azionarie di partecipazione a qualsiasi società;

e) l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

f) dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

g) dichiarazione dei redditi propria, del coniuge non legalmente separato o del convivente e dei figli conviventi, se consenzienti, nonché interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico e per tutta la durata dello stesso.

2. Sempre ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui all’articolo 5, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono rendere disponibili entro i tre mesi successivi, le informazioni relative alla costituzione di una anagrafe degli eletti mediante la pubblicazione nella sezione “Regione Trasparente”, già contenuta nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. In particolare, devono essere pubblicati per ciascun eletto e per ogni componente della Giunta regionale:

a) tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente comma 1;

b) incarichi istituzionali ricoperti in Assemblea legislativa, in Giunta regionale ovvero in Comitati, Consulte, Enti o analoghi, nominati dall’Assemblea legislativa, dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione;

c) gruppo o lista di appartenenza;

d) indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;

e) tutti gli atti presentati comprensivi del relativo iter, dalla presentazione alla loro conclusione;

f) le presenze ai lavori di Giunta;

g) le presenze ai lavori dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni;

h) i voti espressi sui provvedimenti adottati;

i) il registro delle spese sostenute, comprensive delle spese per lo staff, spese per gli uffici, spese per i viaggi, spese telefoniche e dotazione informatica.

3. Copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi percepiti, deve essere depositata entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine. Qualora, nel corso dell’anno vi fossero sostanziali variazioni alla situazione patrimoniale, i soggetti di cui al comma 2, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le suddette variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione.

4. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede alla diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza, il Presidente ne dà notizia all’Assemblea legislativa.

Art. 7

Elementi di informazione e conoscenza

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui all’articolo 5, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale, devono rendere disponibili, mediante pubblicazione sul sito web regionale, nella sezione “Regione trasparente”, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

a) composizione dell’Assemblea legislativa, della Giunta regionale e relativi bilanci,

b) bilanci dei gruppo politici;

d) elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d’uso;

e) la pubblicità di tutti i lavori assembleari, in particolare la pubblicizzazione delle sedute delle Commissioni e dell’Assemblea attraverso video trasmissione, resoconto stenografico, audio e video con relativa indicizzazione degli interventi per singolo Consigliere e degli argomenti trattati;

f) elenco degli incarichi esterni da cui risulti in modo inequivocabile:

1) ufficio proponente;

2) oggetto dell’incarico;

3) data di conferimento e scadenza dell’incarico ovvero data di rinnovo se l’assegnatario è già fruitore di un precedente incarico nella stessa istituzione regionale,

4) spesa complessiva sostenuta;

5) tipologia contrattuale dell’incarico;

6) soggetto assegnatario.

2. Per tutti i soggetti di cui all’articolo 2, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono rendere disponibili entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le informazioni relative a:

a) ragione sociale e forma giuridica;

b) bilancio societario;

c) componenti degli organi di amministrazione e relativi emolumenti.

 Capo III

Tutela della trasparenza in materia di appalti pubblici

Art. 8

Trasparenza nel settore degli appalti pubblici

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, la Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

a) tutti i provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica devono essere puntualmente e specificatamente motivati in ordine alle ragioni che hanno indotto a prescegliere un determinato metodo di aggiudicazione;

b) oltre alle forme di pubblicità previste dalle leggi nazionali e dalle direttive europee, tutti gli avvisi e i bandi di gara per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo sono pubblicati sul portale della Regione;

c) ogni singolo atto della sequenza procedimentale, finalizzata all’affidamento di un appalto pubblico, deve essere immediatamente pubblicato in via telematica nel portale regionale affinché chiunque vi abbia interesse sia in grado di seguire e monitorare l’iter del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti in proposito dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza;

d) le commissioni aggiudicatrici terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi;

e) la nomina di esperti, dotati di particolare qualificazione professionale, nell’ambito delle commissioni aggiudicatrici deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto.

Capo IV

Tutela della trasparenza in materia di personale della Regione, incarichi esterni, concessione di benefici economici

 Art. 9

Trasparenza nelle procedure concorsuali e selettive per il personale della Regione

1. Le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico, anche a tempo determinato, presso la Regione e gli altri enti di cui all’articolo 2, comma 1, si conformano ai principi contenuti nella normativa vigente in materia.

2. In particolare si deve garantire:

a) adeguata pubblicità delle selezioni e delle modalità di svolgimento delle stesse che tutelino l’imparzialità e assicurino economicità e celerità, ricorrendo anche all’ausilio di sistemi informatizzati per l’espletamento di eventuali prove preselettive e per la correzione degli elaborati;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) massima accessibilità, fatte salve le norme in materia di tutela della riservatezza, alle informazioni relative alle varie fasi della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle commissioni esaminatrici, le valutazioni dei curricula dei candidati, se previste, e gli esiti delle prove;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, la cui nomina deve essere puntualmente motivata in relazione ai curricula dei soggetti designati e deve dare contezza dell’iter logico seguito per l’individuazione di ogni singolo componente esperto. Coloro che ricoprono incarichi politici o sindacali non possono far parte di queste commissioni.

3. Salvo quanto eventualmente già diversamente previsto dalla normativa vigente, almeno i due terzi dei commissari devono essere individuati mediante sorteggio pubblico nell’ambito di ruoli esterni all’amministrazione che procede ovvero nell’ambito degli albi professionali diversi da quelli della provincia in cui si svolge il concorso o la selezione. Le procedure di sorteggio devono essere effettuate in seduta pubblica e trasmesse in diretta mediante collegamento internet audio/video e/o mediante trasmissione televisiva in digitale terrestre.

4. Nel bando devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo ove si terrà il pubblico sorteggio, nonché l’indirizzo per l’accesso alla diretta audio/video in internet e/o del canale in digitale terrestre utilizzato.

Art. 10

Pubblicazione dei bandi di concorso

1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa, devono essere pubblicati, per intero, nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle domande, sul sito internet ufficiale della Regione e dell’amministrazione che procede.

2. Sui sito internet di cui al comma 1, devono essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e l’esito delle stesse.

Art. 11

Ripartizione dei punteggi per i titoli

1. La ripartizione dei punteggi relativi ai titoli deve essere già indicata nel bando di concorso o nell’avviso di selezione.

Art. 12

Trasparenza e pubblicità delle prove

1. Le commissioni esaminatrici, nella prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Il relativo verbale deve essere pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione concorsi e selezioni, nonché sul sito dell’ente, azienda o società promotrice della prova.

Art. 13

Trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterni

1. Il conferimento all’esterno di incarichi professionali e di consulenza è consentito quando ricorrano comprovate e motivate condizioni ovvero quando si tratti di prestazioni di alta specializzazione che non potrebbero essere realizzate dal personale dipendente in servizio presso la Regione Emilia-Romagna.

2. La Regione e tutti gli enti elencati all’articolo 2, comma 1, assicurano, nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza, il rispetto delle pari opportunità di genere.

3. Salvo eventuali più rigorose previsioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi, gli incarichi professionali e di consulenza il cui valore stimato sia superiore a euro 70 mila sono conferiti, di norma, mediante trattativa privata preceduta da bando di gara, fatta eccezione per gli incarichi di difesa in giudizio dell’ente, per quelli affidati a istituzioni universitarie o enti pubblici di ricerca e per quelli strettamente fiduciari del Presidente della Giunta regionale e degli assessori.

4. L’elenco degli incarichi esterni, pubblicato sul portale della Regione, nel quale sono indicati l’oggetto dell’incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento e i corrispettivi previsti deve essere costantemente aggiornato. L’elenco, inoltre, deve essere consultabile per materia, per nominativo e per ordine cronologico.

5. Gli altri soggetti di cui all’articolo 2 provvedono all’istituzione e alla tenuta di analoghi elenchi attraverso appositi strumenti informatici o servendosi del portale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 14

Consulenze e incarichi affidati in esecuzione di bandi e appalti per opere, forniture e servizi

1. Unitamente agli altri documenti necessari per la relativa liquidazione delle spese, gli aggiudicatari di bandi e appalti per l’affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare alla struttura committente l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l’esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

2. I responsabili delle strutture che hanno aggiudicato l’appalto curano, sotto la propria responsabilità, la tempestiva pubblicazione dei suddetti elenchi sul portale della Regione.

3. La trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento di forniture e servizi aggiudicati.

Art. 15

Trasparenza nella concessione di contributi e benefici economici

1. La Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, istituiscono l’albo dei soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, cui sono erogati, a qualunque titolo, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica e finanziaria.

2. Tale albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti e organismi di cui all’articolo 2, comma 1, consultabile liberamente da ogni cittadino, contiene:

a) la denominazione del soggetto beneficiario;

b) la struttura che ha proposto il beneficio;

c) la sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali il contributo è stato assegnato, salvo i casi previsti dalla normativa a tutela della riservatezza;

d) il tipo e l’entità del contributo erogato.

3. Con apposito regolamento sono individuati e definiti tempi, modalità e struttura competente alla tenuta e aggiornamento dell’albo.

Capo V

Norme attuative finali

Art. 16

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 17

Norma finale

1. Con apposito regolamento da emanarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative delle norme in essa contenute.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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