Relazione
La proposta di legge regionale in commento, ridefinisce il ruolo dei Consultori Familiari non più strutture prioritariamente deputate a fornire, in modo asettico, una serie di servizi sanitari o para-sanitari alle famiglie, bensì istituzioni vocate a sostenere e promuovere la famiglia ed i valori etici di cui è essa portatrice e che trovano solenne riconoscimento nella Carta Costituzionale.
La prefata legge fissa importanti principi, in particolare in ordine alla tutela della vita e del figlio concepito, già considerato membro della famiglia, ai quali l’azione dei Consultori è chiamata a conformarsi.
L’articolato in commento persegue I’obiettivo di fare delle strutture consultoriali il punto di riferimento nell’azione di promozione dei servizi alla famiglia.
Ai Consultori è affidato il delicato compito di vigilare sulla famiglia, prevedendo e prevenendo le situazioni di crisi e sostenendola nel suo intero ciclo vitale. Operando secondo un approccio interdisciplinare, i Consultori devono valorizzare e ricondurre ad unità le diverse competenze e i tanti saperi che la comunità familiare esprime ed utilizzarli in funzione preventiva del disagio e dell’eventuale crisi.
Il sostegno alla famiglia deve esprimersi “da subito” - a partire dall’aiuto alla coppia a costruire un “progetto di famiglia”, assumendosene, in modo consapevole, la responsabilità - e durare nel tempo: l’accompagnamento ed il sostegno devono essere costanti e perdurare per I’intero ciclo della vita familiare.
L’articolo 1 sottolinea la posizione dell’ordinamento regionale rispetto alla Famiglia: la Regione riconosce la dimensione “sociale” della famiglia fondata sul matrimonio che si pone come primaria ed infungibile società naturale e come istituzione prioritariamente votata al servizio della vita. La famiglia, riconosciuta come realtà preesistente al diritto positivo, è da quest’ultimo valorizzata e tutelata nelle sue fondamentali dimensioni dell’unità e della fecondità.
Viene, inoltre, sottolineata la posizione “sussidiaria” delle istituzioni pubbliche nei confronti del nucleo familiare e delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono i valori familiari, in ragione della qualità di cellula di base della società riconosciuto alla famiglia, prioritariamente investita dei compiti di promozione e tutela dei diritti inviolabili della persona e di adempimento dei doveri di solidarietà.
La norma, in sintesi, consente una dinamica espansione del ruolo della famiglia e delle associazioni familiari - in base al principio di sussidiarietà, ora recepito e valorizzato dai Trattati Comunitari.
In ossequio a tale ultimo principio, consacrato nel novellato art. 118 co. IV Cost. lt., l’articolo 2 attribuisce alle associazioni familiari ed alle organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la stabilità familiare, la cultura familiare ed i servizi alla famiglia, ai sensi degli articoli 2, 3, 29,30, 31, 37 e 53 della Costituzione, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell’esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini, conformi all’ordinamento, sono recepiti come fini pubblici. Ai consultori privati gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (che costituiscono una particolare tipologia di consultori familiari, accanto a quelli pubblici ed a quelli privati facenti capo a strutture lucrative, articolo 3) è attribuita la qualifica di istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP); i servizi consultoriali sono sostenuti con risorse pubbliche attraverso I’istituto dell’accreditamento, secondo la vigente normativa (articolo 20).
L’articolo 3 enuclea le tipologie di consultori familiari, distinguendo i consultori generati nell’ambito di strutture pubbliche o organismi senza fini di lucro dai consultori afferenti a strutture privatistiche lucrative.
L’articolo 4 prevede che i singoli servizi consultoriali possano essere dati in concessione alle istituzioni sociali di cui all’art.3, cioè ai consultori definiti tali per la loro particolare natura. La norma consente I’accesso ai servizi consultoriali pubblici dell’associazionismo familiare e di quelle realtà della società civile, come il volontariato, capaci di generare e trasmettere, all’interno dei servizi pubblici, una competenza professionale unitamente ad una cultura familiare. Questa prospettiva della legge integra le forze della società civile e della struttura pubblica in un contesto collaborativo destinato a dare spazio, nei servizi, al ruolo della famiglia.
Gli articoli 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 individuano ed esplicitano le funzioni attribuite ai Consultori familiari, chiamati a rendere un più efficace e concreto servizio attraverso I’esercizio di nuove competenze in materia educativa, giuridica, psicologica, sanitaria, socio-assistenziale.
I Consultori divengono organismi legittimati ad interventi qualificati a favore della famiglia, che tutelano e promuovono - con competenza tecnica ed attenzione ai valori etici - attraverso interventi destinati ad offrire alla famiglia una nuova capacità di gestione delle proprie responsabilità negli ambiti sociali (lavoro, scuola, istituzioni) dove questa vive i problemi e le difficoltà reali.
L’articolo 12 concerne una nuova funzione consultoriale da porre a disposizione della magistratura, di consulenza ed assistenza attuata attraverso un’interazione tra consultori ed autorità giudiziaria, nei procedimenti attinenti a questioni di diritto familiare, secondo le forme regolamentate dal successivo art.22.
L’articolo 13 ridefinisce il ruolo dei Consultori come strutture istituzionalmente preposte ad attuare, nei servizi alla famiglia, alla vita e al figlio concepito (già considerato membro della famiglia), il riconoscimento costituzionale del valore primario della famiglia nella sua unità e fecondità, disputando un ruolo conforme alla sua istituzionale vocazione. Il Consultorio è, e si pone, nella sistematica della legge come strumento per l’attualizzazione della cultura familiare fondata sulla famiglia, sulla solidarietà intergenerazionale e sui principi di promozione di tutte le condizioni per il pieno sviluppo di ogni persona umana: tale premessa segna il momento genetico dell’art. 13 e, conseguentemente, costituisce criterio ermeneutico nell’esame della norma in commento.
La norma, delinea un percorso obbligatorio distinto in due autonomi procedimenti; il primo di accoglienza, di ascolto e di proposta di soluzioni concrete per prevenire l’interruzione volontaria della gravidanza ed il secondo - attivabile solo allorquando la donna rifiuti il consenso informato alle proposte dal Consultorio - disciplinato dalla L.194 / 1978.
Il primo percorso è previsto e disciplinato non come procedimento tecnico-sanitario (connotazione che rappresenta il portato della preordinazione del procedimento delineato dall’art. 5, L. 194 / 1978, al rilascio di un documento attestante lo stato gravidico, il suo decorso, la sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda di interruzione della gravidanza, l’urgenza dell’intervento), ma come percorso di socializzazione delle problematiche che inducono all’interruzione della gravidanza orientato al superamento delle stesse.
Tale percorso di socializzazione - locuzione che va intesa nel senso di riconduzione in seno alla società di problematiche che toccano una delle sue componenti essenziali - consta anche di una fase propositiva, nella quale si colloca la previsione di aiuti economici.
Tra le provvidenze economiche, vi è la corresponsione di un assegno mensile a favore della donna e del figlio concepito rinnovabile fino al quinto anno di età del bambino che i consultori familiari di enti pubblici e di organismi non lucrativi possono richiedere alle autorità competenti ove vi siano le soglie reddituali previste (articolo 14).
L’articolo 14. La struttura di questo procedimento - ed è questa la novità significativa della proposta - consente, per la sua totale autonomia dai procedimenti abortivi, una più efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche e strutture consultoriali non pubbliche.
I consultori pubblici potranno giovarsi, all’interno del servizio pubblico, della collaborazione dell’associazionismo familiare, nel sostegno da darsi alla famiglia.
L’articolo 15 affida al consultorio una specifica legittimazione nei confronti della rete dei servizi, la legittimazione a richiedere, per la famiglia, uno specifico accesso ai servizi di cui questa necessiti.
Tale legittimazione è resa organica del dovere del consultorio di pianificare e graduare i servizi necessari all’accompagnamento della famiglia.
In connessione alle ampliate funzioni di competenza dei consultori I’articolo 16 prevede una nuova composizione dell’equipe consultoriale, obbligatoriamente costituita da professionisti in possesso di titoli qualificanti. Le competenze professionali che dovranno essere garantite all’interno di ciascun consultorio, potranno acquisirsi anche mediante convenzionamento con organizzazioni di volontariato, con organismi pubblici e privati.
È, inoltre, evidenzialo il carattere interdisciplinare dell’attività consultoriale.
GIi articoli 17 e 18 hanno come destinatari diretti i Consultori Pubblici.
L’articolo 17 promuove la fattiva partecipazione ai servizi dei consultori pubblici delle associazioni portatrici della cultura familiare, proponendo che i Consultori pubblici assumano la forma di consorzi partecipati (anche) dalle associazioni familiari.
L’articolo 18, al fine di consentire efficacia, efficienza ed economicità alla gestione dei servizi consultoriali ad opera dei Consultori pubblici, prevede che analogamente agli altri servizi pubblici, il servizio consultoriale possa essere esplicato nelle diverse forme previste e disciplinate dalla legge sulle autonomie locali (da ultimo, D.Lgs. 267 / 2000).
L’articolo 19, destinato ai consultori privati, dopo aver ribadito il principio di autonomia che li contraddistingue, chiarisce come anche i servizi resi da questi ultimi, se validati sotto il profilo tecnico, possono essere accreditati e retribuiti analogamente ai servizi erogati dai consultori pubblici. La norma è funzionale a rendere possibile, all’interno dell’organizzazione consultoriale, che taluni servizi vengano accreditati e altri rimangano esclusi dall’accreditamento.
L’articolo 20 ha come destinatari esclusivi i consultori privati senza scopo di lucro che, perseguendo le finalità esplicitate dall’art. 2 della presente proposta di legge, acquisiscono una specifica rilevanza anche pubblica, configurandosi alla stregua di istituzioni sociali a fini pubblici.
La norma ribadisce il principio per cui è di rilievo pubblico, ancorché sia retto dal diritto privato, non solo ciò che promana dal soggetto pubblico ma anche ciò che concorre al bene comune.
Tale impianto legittima, tra I’altro anche la previsione del successivo articolo 21, destinato ai consultori afferenti a strutture lucrative che, in base alla norma possono - ricorrendo i presupposti oggettivi e strutturali - essere riconosciuti ed accreditati dalla Regione.
L’articolo 22 disciplina I’interazione, nei procedimenti concernenti questioni familiari, degli organi giurisdizionali con i Consultori familiari già previsti dall’art. 7. Le autorità giudiziarie potranno avvalersi - su richiesta - dell’assistenza e dell’attività consultiva dei consultori accreditati.
Si vuole così offrire alla famiglia e alle persone, soggetti attivi nei procedimenti civili inerenti questioni di diritto familiare, un particolare sostegno ed accompagnamento, così come si vuole offrire alla giurisdizione civile un sistema consulenziale ed operativo altamente ed istituzionalmente qualificato.
Gli articoli 23 e 24 recano norme per il finanziamento dell’attività dei Consultori che sono espletate tanto a favore dei cittadini italiani che di quelli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.
L’articolo 24 istituisce fondi speciali che si configurano come necessari a garantire effettività agli interventi di competenza consultoriale.
Particolarmente significativa è la previsione della istituzione di un fondo per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari. La norma nasce dall’esigenza urgente di assicurare un approfondimento interdisciplinare alle problematiche che toccano la famiglia, sì da orientare I’azione dei consultori, fornendo ad essi il substrato culturale indispensabile per rendere un servizio sempre più qualificato. Il finanziamento consentirà quell’opera di classificazione dei casi affrontati e risolti dai consultori, che si profila oggi come l’intervento più urgente.
Accanto al fondo per la ricerca, la legge istituisce il fondo per I’assistenza alla maternità, destinato a garantire effettività al servizio di tutela e promozione della vita, ed il fondo di assistenza alla famiglia, funzionale a corrispondere ai bisogni essenziali delle famiglie che versino in condizioni di povertà.
L’articolo 25 sancisce il fondamentale diritto del minore a crescere nella famiglia di origine ed a tali fini prevede che vengano erogate dalle competenti autorità misure di sostegno economico.
Rilevante novità della norma è la legittimazione dei Consultori, dei Tribunali per i minorenni e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie a segnalare e proporre I’erogazione delle misure di sostegno economico in favore della famiglia. La legittimazione dei Tribunali per i minorenni sopperisce all’attuale mancanza di raccordo tra I’Amministrazione giudiziaria e I’Amministrazione pubblica. Viene in tal modo aperta a questi Tribunali la via per risolvere nell’interesse del minore i casi in cui la famiglia non è in grado di mantenerlo adeguatamente.
L’articolo 26 prevede I’istituzione di Comitati Bioetici indipendenti e composti secondo criteri di interdisciplinarietà per la valutazione dei servizi alla famiglia che devono rispondere a canoni bioetici.
L’articolo 27 tende a favorire il generoso sostegno - sia mediante la donazione di beni materiali, sia mediante la prestazione di servizi professionali qualificati - che i privati intenderanno accordare ai Consultori.
La norma prevede la valorizzazione, ai fini fiscali, oltre che delle donazioni di beni materiali, dell’attività professionale erogata gratuitamente a favore dei consultori, istituendo meccanismi di valutazione dei servizi donati certi e trasparenti.
La norma tende a promuovere in servizi altamente qualificati, come quello consultoriale, I’apporto costante di aree di volontariato che portino, nelle strutture stesse, i valori propri e perenni della soggettività della società civile.