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PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Soggettività costituzionale della famiglia

  1. La Regione riconosce il valore primario della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e quale istituzione finalizzata al servizio della vita, all’istruzione ed all’educazione dei figli e tutela la sua unità, la fecondità, la maternità e l’infanzia.
  2. La Regione riconosce, altresì, la famiglia quale soggetto che garantisce, nel proprio ambito, i diritti inviolabili della persona e I’ adempimento dei doveri di solidarietà familiare, intergenerazionale e sociale, promovendoli secondo i principi di sussidiarietà propri dell’ordinamento nazionale e comunitario.
  3. La Regione tutela la vita nascente ed il figlio concepito come membro della famiglia.

Articolo 2

Riconoscimento delle istituzioni social i con fini pubblici

  1. La Regione riconosce alla famiglia, alle associazioni di famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la stabilita familiare, la cultura familiare e i servizi per la famiglia nel rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione Italiana, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell’esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini conformi all’ordinamento sono recepiti come fini pubblici.

Articolo 3

Classificazione dei Consultori familiari

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, è prevista la costituzione di Consultori familiari che erogano servizi alla coppia e alla famiglia nelle sue diverse fasi di vita, in particolare, a sostegno del suo compito generativo, nei settori specificati all’art. 5.
  2. I Consultori familiari sono distinti in:
    1. Consultori gestiti dalle ASL, dai Comuni o loro consorzi, da altri Enti pubblici;
    2. Consultori gestiti dall’associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), che sono da considerarsi, per il principio di sussidiarietà “istituzioni sociali” che realizzano, nell’ambito delle proprie autonomie statutarie, fini di rilievo pubblico;
    3. Consultori facenti capo a strutture private lucrative.
  3. I Consultori familiari possono ottenere il riconoscimento e I’accreditamento in base alle norme vigenti.

Articolo 4

Servizi in concessione alle istituzioni sociali

  1. I servizi dei Consultori, delle ASL, dei Comuni o di altri Enti pubblici possono essere dati in concessione alle istituzioni sociali, di cui all’art. 3, nelle forme previste dall’ordinamento.

Articolo 5

Le funzioni interdisciplinari

  1. I Consultori familiari esercitano le loro funzioni interdisciplinari di consulenza, di intervento, di prevenzione, di organizzazione, per la famiglia, attuandole direttamente o proponendole agli enti competenti e alla rete dei servizi socio-sanitari, nei seguenti settori:
    1. educativo;
    2. giuridico;
    3. psicologico;
    4. sanitario;
    5. socio-assistenziale.

Articolo 6

Le funzioni nel settore educativo

  1. I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia e le strutture educative e sociali; hanno cura della formazione; alla responsabilità personale, al rispetto ai doveri, alla solidarietà e agli impegni che derivano dall’esercizio dei principi di sussidiarietà, in cui si sviluppa la persona umana; educano alla cultura familiare; formano alle responsabilità proprie della società familiare, secondo i principi di cui agli articoli 29, 30 e 3l della Costituzione Italiana, anche mediante ogni opportuno intervento di competenza delle discipline consultoriali.
  2. ln particolare, i Consultori familiari contribuiscono:
    1. alla preparazione della coppia al matrimonio, alle scelte di paternità e maternità responsabile, al rispetto della vita fin dal concepimento ed alla educazione della prole;
    2. alla preparazione della coppia e della famiglia all’esercizio di doveri di solidarietà familiare e parentale, in particolare nei confronti dei giovani, minori e adolescenti, nonché degli anziani;
    3. alla preparazione della coppia e della famiglia all’esercizio delle funzioni sociali.

Articolo 7

Le funzioni nel settore giuridico

  1. I Consultori familiari istituiscono servizi giuridici per la consulenza e I’assistenza alla famiglia, finalizzati alla risoluzione delle problematiche giuridiche, relative alla società familiare.
  2. I Consultori familiari svolgono le seguenti funzioni:
    1. consulenza e assistenza prematrimoniale;
    2. consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;
    3. consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;
    4. consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell’affidamento e dell’adozione;
    5. consulenza e assistenza dei coniugi nelle relazioni, vitali per la famiglia, con la scuola, il mondo del lavoro, le amministrazioni private e pubbliche.

Articolo 8

Le funzioni nel settore psicologico

I consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare. Essi contribuiscono alla maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri della famiglia e, in specifico modo, dei minori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le aggregazioni giovanili in ogni campo ed in particolar modo con gli oratori e con enti che svolgono attività similari. Essi, inoltre, provvedono al sostegno e alla cura delle relazioni familiari e, in particolare, alla preparazione e sostegno psicologico alla genitorialità nel contesto della famiglia naturale, adottiva, affidataria e allocataria, avendo specifico riguardo alla posizione del minore.

Articolo 9

Le funzioni nel settore educativo

  1. I Consultori familiari erogano prestazioni di consulenza e assistenza sanitaria nel servizio alla vita, nell’educazione sanitaria della famiglia, nella procreazione responsabile, nella sterilità coniugale, nei servizi di sessuologia, di genetica familiare e in ogni altra funzione sanitaria presupposta o connessa con i servizi qui indicati.
  2. I Consultori familiari costituiscono servizi per la formazione della coppia e I’esercizio del servizio alla vita, in particolare promuovono la conoscenza e l’applicazione di metodiche per I’esercizio della maternità e paternità responsabile.
  3. I Consultori familiari possono istituire servizi alla famiglia per la consulenza domiciliare, con attenzione alla fase della formazione della famiglia e all’assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento alla puerpera, agli anziani e ai disabili.

Articolo 10

La consulenza familiare

  1. Gli addetti alle funzioni consultoriali che abbiano competenza nelle discipline scientifiche e professionali previste dall’ordinamento, devono, quali consulenti familiari, possedere altresì una specifica preparazione nelle problematiche della persona, dei minori e della famiglia, fondata su una conoscenza dell’antropologia della persona e della famiglia di natura interdisciplinare, secondo le direttive che saranno emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 11

Le funzioni socio-assistenziali

  1. I Consultori familiari svolgono, nella prospettiva del lavoro integrato di rete volto a favorire I’arricchimento delle risorse personali e familiari, una funzione di informazione, orientamento e accompagnamento di tutte le situazioni familiari sia nel loro naturale svolgersi sia nei momenti di crisi e di rischio.

 Articolo 12

La collaborazione con I’autorità giudiziaria

  1. I Consultori familiari esercitano le funzioni giuridiche, educative, psicologiche, socio-sanitarie e di accompagnamento della famiglia, cooperando con le autorità giudiziarie competenti, se da queste richiesti, nei procedimenti relativi a questioni di diritto familiare, in particolare:
    1. nei procedimenti relativi alla mediazione e alla separazione dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    2. nei procedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;
    3. nei procedimenti relativi all’impugnativa e alla nullità del matrimonio;
    4. nei procedimenti relativi al riconoscimento dei figli naturali;
    5. nei procedimenti relativi all’adozione e all’affidamento;
    6. nei procedimenti relativi alle questioni tutelari e patrimoniali concernenti i minori, i disabili, gli anziani e le persone incapaci di intendere e di volere.

 Articolo 13

Tutela della vita e della maternità, prevenzione dell’aborto nei Consultori pubblici e nei Consultori privati che accedono alle normative di cui alla L. 22/5/1978, n.194

  1. Consultori pubblici e i Consultori privati che accedono alle normative di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, tutelano la vita, la maternità e il figlio concepito, quale membro della famiglia. I Consultori di cui sopra hanno la responsabilità della prevenzione dell’aborto nel rispetto dell’ordinamento giuridico e secondo le norme procedimentali che qui seguono;
  2. Ai fini della richiamata tutela della vita, della maternità e del figlio concepito, nonché della prevenzione dell’aborto, le procedure consultoriali di assistenza e consulenza alla famiglia, alla maternità e alla donna che intende abortire, saranno distinte in due autonomi procedimenti così come disciplinati dai commi successivi;
  3. Il primo procedimento è caratterizzato dall’accoglienza, dalla consulenza, dal sostegno alla famiglia ed alla maternità. In questa prima fase, il Consultorio procede all’ascolto della donna e della coppia, ne esamina i problemi e le difficoltà sotto i molteplici profili umani, sociali, familiari, culturali, economici. Dopo la fase di ascolto, il Consultorio propone alla donna e alla coppia, con adeguati consigli interdisciplinari, il riconoscimento del valore primario della vita, della maternità e della tutela del figlio concepito; pone a disposizione della famiglia, della madre e del padre, il sostegno consulenziale, le provvidenze economiche previste per la maternità dalla presente legge e dall’ordinamento, il sostegno della rete dei servizi sociali, la consulenza per I’adozione o I’affidamento del figlio concepito. Questo “primo procedimento” si chiude con il consenso o dissenso informato della donna - risultante da apposita verbalizzazione – alle proposte del Consultorio;
  4. Se la donna rifiuta il consenso informato, si apre il “secondo procedimento”, già disciplinato dalla legge sull’interruzione volontaria della gravidanza del 22 maggio 1978, n. 194;
  5. I Consultori pubblici, i Consultori privati, le associazioni familiari, le associazioni di volontariato, le organizzazioni culturali e sociali non profit, possono concludere tra loro accordi per la gestione concordata dei servizi e delle consulenze di cui al “primo procedimento” descritto nei commi precedenti, secondo le norme regolamentari che saranno emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

Articolo 14

Assistenza alla donna in stato di gravidanza

  1. Il Consultorio familiare scelto dalla donna o, in mancanza, quello territorialmente prossimo al luogo di residenza della donna stessa, ha il diritto - qualora già non conosca la conclusione del procedimento di cui all’articolo precedente - di essere informato in merito a tale conclusione, affinché il Consultorio medesimo possa porre a disposizione della famiglia, della madre e del padre, il sostegno consultoriale e le provvidenze previste dalla presente legge.
  2. L’informazione di cui al precedente comma è effettuata con rigorosa riservatezza e ne viene data notizia alla donna, alla quale viene ricordato il suo dovere morale di collaborare nel tentativo di superare le difficoltà che I’hanno indotta a chiedere l’interruzione volontaria della gravidanza. A questo scopo il Consultorio, ricevuta I’informazione di cui al primo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa prende contatto con la donna e le offre ogni possibile aiuto al fine di favorire la prosecuzione della gravidanza. Di tale attività viene redatta apposita documentazione. Le notizie essenziali, risultanti da tale documentazione, vengono comunicate in forma anonima alla Regione Emilia-Romagna, compilando apposita scheda.
  3. In particolare, i Consultori familiari di enti pubblici e quelli di organismi non lucrativi di utilità sociale assistono la donna in stato di gravidanza richiedendo alle autorità competenti - qualora la donna abbia un reddito che, secondo I’ordinamento, non superi la soglia di povertà - a suo favore e a favore del figlio concepito un assegno di sostegno mensile per un periodo di un anno, rinnovabile di anno in anno, fino al raggiungimento del quinto anno di età del figlio.

 Articolo 15

L’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari

  1. Il Consultorio familiare favorisce I’accesso della famiglia e delle persone ai servizi esistenti necessari alla soluzione delle problematiche familiari loro sottoposte.
  2. In particolare, il Consultorio familiare è legittimato a richiedere I’erogazione di uno o più servizi esistenti a favore del soggetto o del nucleo familiare che di tale servizio necessiti.
  3. Il Consultorio familiare svolge anche I’attività di pianificazione e di graduazione dei servizi necessari per la realizzazione del programma di accompagnamento richiesto e per la soluzione delle problematiche indicate al primo comma.

Articolo 16

I titoli e le abilitazioni all’esercizio professionale

  1. Il personale addetto ai Consultori familiari deve essere in possesso di titoli qualificanti, nonché dell’abilitazione all’esercizio professionale, ove prescritta, e dell’iscrizione al relativo specifico Albo.
  2. In ciascun Consultorio familiare deve essere garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare per I’accoglienza ed il coordinamento degli interventi, esperto in materia di bioetica, assistente sociale, consulente legale, medico, ginecologo, ostetrica, pedagogista, psicologo, mediatore familiare. Possono anche far parte dell’équipe consultoriale esperti in discipline antropologiche e sociali, economia e programmazione familiare, oltre che personale volontario, purché in possesso di specifici titoli, relativi alle discipline di cui al presente articolo.
  3. Al fine di assicurare la presenza all’interno dei Consultori delle figure professionali necessarie ai sensi del precedente comma, i Consultori familiari possono stipulare convenzioni con enti pubblici ovvero con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.
  4. L’attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà, con periodici momenti di verifica, strutturati secondo il modello di lavoro di gruppo. Inoltre, gli operatori dei Consultori si confrontano e collaborano con i servizi sociali, nella prospettiva di lavoro di rete e con le associazioni familiari o con gli organismi che si prefiggono scopi analoghi o convergenti con la presente legge.

 Articolo 17

La struttura dei Consultori di Enti Pubblici

  1. I Consultori pubblici dipendono dalle ASL, dai Comuni e dagli Enti pubblici che li hanno istituiti. I Consultori pubblici possono essere consorziati tra loro e con strutture cui possono partecipare le associazioni familiari riconosciute e gli Enti pubblici e privati non profit che operano nel campo familiare.
  2. Con provvedimento da adottarsi di concerto con le Regioni, le Province e i Comuni, i Consultori di cui al comma precedente possono essere trasformati in strutture tra loro convenzionate a livello regionale o provinciale specificamente finalizzati agli scopi della presente legge ed operare per le residue forme di Consultori, nonché per le strutture di sevizio alla famiglia quali consultori di riferimento, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Articolo 18

La gestione dei servizi consultoriali pubblici

  1. Gli Enti pubblici provvedono alla gestione dei servizi consultoriali nelle seguenti forme:
    1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione;
    2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    3. a mezzo di istituzione per I’esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;
    4. a mezzo di fondazioni o soggetti riconosciuti come persone giuridiche, costituiti o partecipati dall’Ente titolare del servizio.

 Articolo 19

La struttura dei Consultori privati

  1. I Consultori istituiti o gestiti dall’associazionismo familiare, da organismi di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), nonché quelli privati di cui all’articolo 21, sono costituiti, retti ed amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.
  2. Essi possono essere riconosciuti e accreditati, secondo l’ordinamento vigente.

Articolo 20

I Consultori di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) quali istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP)

  1. I Consultori privati senza scopo di lucro, quali istituzioni sociali i cui fini, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della presente legge, sono recepiti come fini pubblici (I.S.F.P.), hanno struttura associativa o fondazionale.
  2. L’accreditamento potrà essere richiesto ed ottenuto, nel rispetto delle norme vigenti, per i servizi consultoriali previsti dalla presente legge.

Articolo 21

I Consultori privati con fini di lucro

  1. I Consultori privati hanno struttura associativa o fondazionale e possono essere riconosciuti e accreditati dalla Regione secondo i criteri oggettivi, da questa definiti, relativi alla qualità delle strutture e dei servizi.

Articolo 22

La relazione tra i procedimenti giudiziari e le funzioni dei Consultori familiari

  1. Nei procedimenti giudiziari relativi alla separazione dei coniugi, al divorzio, all’adozione, all’affidamento, all’interdizione e all’inabilitazione, all’amministrazione di sostegno e in quelli relativi, in generale, a questioni di diritto familiare, I’Autorità Giudiziaria può assumere il parere di un Consultorio familiare accreditato e richiederne I’assistenza nelle forme e nei modi previsti dal codice di procedura civile secondo quanto stabilito mediante apposito accordo stipulabile tra la Regione Emilia-Romagna e l’Autorità Giudiziaria competente, individuata secondo le leggi e le norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario.

 Articolo 23

Norme finanziarie

  1. Per i Consultori familiari accreditati, I’onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell’ente o del servizio cui compete I’assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge ed accreditato sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano, secondo le norme dell’ordinamento vigente.

Articolo 24

Fondi regionali

  1. E’ istituito un Fondo regionale per I’assistenza alle famiglie, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente Legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa.
  2. È istituito, altresì, un Fondo Regionale per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari nei settori della bioetica familiare, del diritto, della sociologia, dell’educazione, della pedagogia e delle scienze mediche, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa.
  3. È istituito un Fondo regionale per I’assistenza alla maternità, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa. La Regione provvederà al controllo dei Fondi.

Articolo 25

Tutela del diritto del minore di crescere nella propria famiglia

  1. Nell’ambito delle competenze loro assegnate, le unità di offerte sociali assistono le famiglie con misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore e del familiare nella famiglia.
  2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono erogate dai Comuni nei limiti delle risorse disponibili.
  3. L’erogazione delle prestazioni suddette è disposta da ciascun Comune a seguito della segnalazione e proposta formulata dai Tribunali per i minorenni, dai Consultori familiari o dalle unità di offerta sociali e sociosanitarie.
  4. Il Comune accerta le condizioni per I’accesso alle prestazioni, tenendo conto dei requisiti minimi di qualità definiti dalla Regione e degli eventuali ulteriori livelli di assistenza definiti dal Comune medesimo. In mancanza, valuta discrezionalmente l’insufficienza dell’assistenza materiale dei minori facenti parte delle famiglie a rischio.
  5. Il Comune procede all’accertamento delle situazioni di bisogno delle famiglie a rischio avvalendosi dei dati raccolti dagli Enti che le hanno segnalate e attingendo ulteriori informazioni direttamente e, se del caso, tramite il Servizio municipale. Trova applicazione I’art. 25 della legge statale n. 328 dell’8 novembre 2000.
  6. Le prestazioni sono erogate sul fondo di parte corrente per le unità d’offerta sociali assegnato al Comune.

Articolo 26

Istituzione dei Comitati Bioetici ad opera delle Autorità regionali

  1. La Regione istituisce un Comitato Bioetico indipendente per la valutazione dei servizi consultoriali pubblici e privati, composto secondo criteri di interdisciplinarietà.
  2. La composizione del Comitato Bioetico deve garantire le qualifiche e I’esperienza necessarie a valutare gli aspetti bioetici connessi ai servizi di competenza dei Consultori familiari. A tal fine, il Comitato Bioetico deve includere un nucleo di esperti comprendente:
    • un esperto in materia di bioetica;
    • un esperto in materia giuridica;
    • un medico-legale;
    • un educatore;
    • uno psicologo;
    • un farmacologo.
  3. Il Comitato Bioetico valuta, in relazione alla propria competenza, la programmazione dei servizi consultoriali e vigila, nell’ambito territoriale di competenza regionale, sulla conformità dei servizi erogati alle norme del settore.
  4. Le organizzazioni consultoriali che non hanno strutture associative di rilievo regionale, potranno consorziarsi con strutture associative di rilievo regionale per costituire un unico Comitato Bioetico regionale.
  5. Le modalità di costituzione dei Comitati Bioetici regionali e quelle di esercizio delle relative funzioni saranno disciplinate da disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

 Articolo 27

Normativa fiscale regionale

  1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano attività di volontariato, professionale e gratuita a favore dei Consultori familiari, documentata da perizie tecniche giurate, redatte da un esperto della specifica materia sulla base dei minimi tariffari professionali ove previsti e, in mancanza, dagli usi e dalle consuetudini, potranno detrarre dalle imposte, dovute in base alla normativa regionale, il valore della prestazione gratuita prestata nella misura del 30% di tale valore.

 Articolo 28

Formazione permanente degli operatori dei servizi consultoriali

  1. Gli operatori dei servizi consultoriali sono tenuti ad una formazione permanente, adeguata alla conoscenza aggiornata dello sviluppo scientifico e professionale delle discipline interessate dalla presente legge.

 Articolo 29

Norme abrogate

  1. Con la presente legge, in considerazione delle nuove funzioni attribuite ai Consultori familiari, si intendono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali: L.R. 27/89, L.R. 2/03, L.R. 14/08 in quanto non compatibili con la presente legge.

Articolo 30

Norme transitorie

  1. Per l’attuazione dei nuovi servizi previsti dalla presente legge, si dovrà provvedere con gradualità nel triennio decorrente dall’ approvazione della legge.

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