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PROGETTO DI LEGGE
ARTICOLO 1
- L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Durc.
- Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune deve verificare la sussistenza del Durc, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel.
- In caso di mancata presentazione iniziale annuale del Durc, è prevista la revoca dell’autorizzazione.