OBBLIGO DEL DURC PER GLI AMBULANTI
In una nota del 12 ottobre 2009, il Ministero del Lavoro ha stabilito che il vincolo, entrato in vigore il 5 agosto con il D.L. 78/2009, che imponeva a chi volesse vendere in mercati, fiere e piazze o come ambulante, di presentare il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per ottenere il necessario via libera all’attività del Comune, di fatto, non è vincolante ma rimane come norma di indirizzo.
Per l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche, s’intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e di bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Tale attività può essere svolta su posteggi dati in concessione per 10 anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.
Nell’una o nell’altra forma l’esercizio dell’attività è soggetta ad un’apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.
La potestà legislativa in materia (autorizzazioni all’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche) spetta alle Regioni; pertanto, quanto stabilito dalla legge n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 102/200) è da considerarsi norma di indirizzo nei confronti degli enti territoriali, non un adempimento immediatamente operativo.
Il nuovo vincolo può essere imposto solo da una legge regionale.
L’articolo 11-bis del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, ha esteso la disciplina del Durc agli imprenditori commerciali che vendono in mercati, fiere e piazze o come ambulanti.
Secondo tale disposizione, dal 5 agosto 2009 chi non è in regola con gli adempimenti contributivi non può ottenere l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche o in forma itinerante.
La stessa regolarità, inoltre, diventa condizione per il rinnovo annuale dell’autorizzazione e, a tal fine, il Durc andrà ripresentato al Comune che l’ha rilasciata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si ricorda brevemente che il Durc risale alla legge n. 266/2002 che, per semplificare l’attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese partecipanti ad appalti pubblici, lo ha previsto e disciplinato come documento unico di regolarità.
La disciplina è stata poi integrata dalla riforma Biagi del lavoro, per estenderne l’operatività anche nei confronti dei lavori edili privati.
Il D.L. n. 203/2005 l’ha elevato a requisito per tutte le imprese, di tutti i settori, per l’accesso a finanziamenti comunitari.
Inoltre, il comma 2-bis dell’art. 29 del D.Lgs 114/98 dispone che “l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta ala presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento”; la lettera c-bis del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs 114/98 prevede anche la revoca dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nel caso “di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell’articolo 28”.
Infine, la Finanziaria 2007 ha subordinato al possesso del Durc la fruizione di benefici normativi e contributivi previsti da norme in materia di lavoro e legislazione sociale (dal 1° luglio 2007), delegando a un Decreto Ministeriale l’individuazione delle irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro da considerare ostative al suo rilascio (provvedimento operativo dal 31 dicembre 2007).
In tale contesto, la novità introdotta dalla Manovra estiva, arriva con due modifiche al D.Lgs n. 114/98 e trae origine dalla necessità di garantire pari opportunità a chi è sul mercato nel rispetto delle regole (disposizione in vigore dal 5 agosto 2009).
Visto che il Ministero del Lavoro, con nota del 12 ottobre 2009, ha precisato che la normativa in tema di autorizzazioni commerciali è di competenza delle Regioni, il nuovo obbligo del Durc necessita di essere disciplinato da una legge regionale.