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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752)  

1. Nel titolo della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752” sono sostituite dalle seguenti: “e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”.

Art. 2

Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell’art.1 della legge regionale n. 24 del 1991le lettere a) e b)sono così sostituite:

“a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell’associazionismo di settore;”

2.Dopo la lettera b) del comma 1 dell’ art. 1 della legge regionale n. 24 del 1991è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati.”.

Art. 3

Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale n. 24 del 1991

1. L’ articolo 2 della legge regionale n.. 4 del 1991 è sostituito dal seguente:

Art. 2

Compiti e funzioni

1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura, nonché quelli concernenti l’assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra le amministrazioni provinciali.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

3. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984 n.42 “Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative”.

Art. 4

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 2 dell’art. 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole “l’ente delegato” sono sostituite dalla parola “la Provincia”.

2. Dopo il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991, è aggiunto il seguente:

“4 bis) autodichiarazione di non avere goduto di premi per perdita di reddito connessi a rimboschimenti realizzati con aiuti comunitari.”

3. Al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991, dopo le parole “competente per territorio” sono aggiunte le seguenti parole:

“,e, per le tartufaie controllate, consulta le associazioni provinciali dei tartufai stabilendo un termine per l’acquisizione del loro parere.”.

Art. 5

Integrazione dell’art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 4 dell’art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “legge 16 dicembre 1985, n. 752” sono aggiunte le seguenti: “Le tabelle di cm 22 x 32 con scritta nera su fondo verde, poste ad almeno 2,50 mt. dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.”.

2. Al comma 4bis dell’art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “nelle scarpe” sono aggiunte le seguenti: “e nelle sponde”.

Art. 6

Modifiche all’art.7 della legge regionale n. 24 del 1991

Il comma 1 dell’art.7 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 “Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione” per le specie di cui in allegato alla stessa.”

2. Il comma 2 dell’art.7 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

Art. 7

Integrazione dell’art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991   

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’ art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) da un esperto designato dalle associazioni provinciali dei tartufai.”.

Art. 8

Modifica dell’ art. 13 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’art.13 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;”.

Art. 9

Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Al comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “di cui all’art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n.11” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’art. 8 della L.R. 17 febbraio 2005 n.6 e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all’art. 30 della presente legge.”.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“1bis. Nelle aree collinari particolarmente vocate ai sensi dell’art. 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d’acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica.”.

Art. 10

Modifica dell’art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo il comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“3bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.”.

Art. 11

Modifica dell’art. 21 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo il comma 4 dell’art.21 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“4.bis La Provincia adotta gli strumenti di cui al precedente comma 4 sentito il parere delle Commissioni di cui all’art. 30.”.

Art. 12

Sostituzione della rubrica del titolo V della legge regionale n. 24 del 1991   

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 “Promozione della tartuficoltura” è così sostituita “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.”.

Art. 13

Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 24 bis

Interventi e finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 la Regione promuove e sostiene:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione;

b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;

c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri, anche attraverso la concessione di contributi a Province, Comuni, Comunità Montane ed enti per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

2. I Comuni provvedono, tramite i propri Regolamenti del verde pubblico e privato, a tutelare le piante tartufigene.

3. In sede di bilancio di previsione la Regione destina alle Province somme finalizzate alle attività di valorizzazione del tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura.

4.Le attività di cui al comma 1 sono oggetto di bandi regionali per l’erogazione di contributi destinati alle Province, agli Enti pubblici- compresi quelli di ricerca e sperimentazione-, ai consorzi volontari e alle associazioni dei raccoglitori aventi sede sul territorio regionale.

5.Gli atti adottati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono soggetti all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 24 ter

Eventi

1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell’elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, ai sensi dell’art.8 della L.R. 7 aprile 2000, n. 23 “Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna”, incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.

Art. 24 quater

Università ed Enti di Ricerca

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di Ricerca regionali, per i fini di cui alla lettera a), comma 1, dell’’art. 24 bis.

2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di Ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 24 quinquies

Conferenza regionale annuale

1. E’ convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui al successivo art. 30 comma 2.

3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dell’Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.

Art. 24 sexies

Carta regionale delle aree tartufigene

1.Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale, gli enti gestori dei Parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle vocazioni e delle potenzialità tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare.

3. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.”.

Art. 14

Integrazione dell’art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991

1. La rubrica dell’art 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così modificata: dopo le parole “Associazioni locali” sono aggiunte le seguenti: “dei raccoglitori”.

2. Al comma 1 dell’art.26 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “proprietari e raccoglitori,” sono aggiunte le seguenti “enti locali e enti gestori dei Parchi,”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991 prima delle parole “la valorizzazione” sono aggiunte le seguenti “il miglioramento,”.

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti:

“b bis) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

b ter) le associazioni possono gestire le tartufaie e compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro Statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge;”.

5. Dopo il comma 2 bis dell’art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente comma:

“2 ter) Alle associazioni dei tartufai possono essere date in concessione dalle Province, per la istituzione di tartufaie controllate, beni del patrimonio pubblico in loro gestione.”.

Art. 15

Modifica dell’art.27 della legge regionale n. 24 del 1991

1. Il Comma 1 dell’art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:

“1. La Regione fa fronte alle spese derivanti dalla presente legge con i proventi delle tasse di concessione di cui all’art. 11 della presente legge.”.

2. Al comma 3 dell’art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991 dopo le parole “rendiconti annuali,” sono aggiunte le seguenti:

“dell’effettiva realizzazione della Carta di cui all’art. 24 sexties relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia.”.

Art. 16

Modifica dell’art. 30 della legge regionale n. 24 del 1991 

1. Dopo il comma 3 dell’art.30 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunto il seguente:

“3bis. La Commissione si riunisce almeno 1 volta all’anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno 1/5 dei suoi membri.”.

2. Al comma 4 dell’art.30 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole “determinate dall’ente delegato” sono sostituite dalle seguenti: “disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.”.

Art. 17

Sostituzione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991

1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:

“Tabella

Caratteristiche dell’ambiente e d’impianto per la realizzazione di tartufaie

1. Caratteristiche di base dell’ambiente, richieste per la realizzazione di tartufaie:

1a. terreno: pH neutro o basico intorno a 7- 8.

Il terreno deve avere una quantità media di azoto (1- 2 per mille) e di humus (1- 4 per cento), un eccesso di calcare totale (25%-30%) e carenza di fosforo e di azoto nitrico.

Tali valori sono indicativi; in relazione alle caratteristiche ambientali dei luoghi considerati e delle specie di tartufo le Province possono determinarli diversamente sia in più che in meno. Il terreno può anche essere corretto con ammendamenti calcarei.

1b. granulometria: tessitura franca o franco - limosa; sono ammesse però anche tessiture sabbioso - franche e franco sabbioso- argillose oppure argilloso - limose;

1c. altitudine: da 0 fino a 400- 500 metri con punte fino a 800 m slm;

1d. ambienti dove crescono tutte le specie di tartufo ad eccezione del Tuber albidum (bianchetto): bosco di pioppo, specialmente bianco, quercia (con tutte le sue specie), piante di tiglio, salice, nocciolo e carpino;

1e. ambiente dove cresce il Tuber albidum (bianchetto): boschi di pino, nocciolo e quercia;

1f. superficie minima delle tartufaie: la superficie minima ammessa all’intervento viene determinata dalle Province in relazione alle caratteristiche fisico - climatiche delle aree proposte.

2. Caratteristiche d’ impianto delle nuove tartufaie:

2a. modalità: a buche 40 x 40 x 40 cm. con aratura andante in pianura;

2b. sesto: 4-5- 5,5 metri a quinconce od in quadrato a seconda delle specie arboree;

2c. numero delle piantine: il numero delle piantine da mettere a dimora è compreso di norma tra 400 e 500 per ettaro nelle zone pianeggianti e 200- 300 nei terreni in pendenza. Sono ammissibili variazioni di tali quote in relazione a particolari situazioni di giacitura e di accessibilità dei terreni da verificarsi da parte delle Province.

3. Cure successive all’impianto a cura dei titolari delle tartufaie: adacquarture, sarchiature superficiali, pulizia del sottobosco, diserbo anche a piazzole, idonea recinzione delle singole piantine o di tutto l’appezzamento, almeno per tre anni, ad evitare i danni di animali che distruggano le piantine appena messe a dimora.

4. Il piano colturale ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate deve prevedere il miglioramento della tartufaia naturale con opportune pratiche colturali nonchè l’incremento della medesima con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene.

4a. Sono considerate pratiche colturali di miglioramento una o più delle seguenti operazioni:

1) opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, graticciate;

2) eliminazione della vegetazione eventualmente infestante;

3) sarchiature superficiali dell’area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

4) eventuali potature delle piante simbionti;

5) irrigazione e pacciamature.

4b. È considerato incremento di tartufaie naturali l’inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a 30 piante per ettaro.

4c. Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto dal comma 1 art. 3 della presente legge, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all’art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

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