Relazione
RelazioneIl Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introdotto dall’articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese del settore edile), verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Gli ambiti di applicazione del DURC sono i seguenti
- gli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), nonché i servizi e le attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- i lavori privati dell’edilizia soggetti a denuncia di inizio di attività o a permesso di costruire;
- i finanziamenti o sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l’attestazione SOA e l’iscrizione all’Albo Fornitori;
- il commercio su aree pubbliche.
Sotto quest’ultimo aspetto, che costituisce l’oggetto del presente progetto di legge regionale, nel corso del 2009 si sono succedute due diverse disposizioni di legge statale che hanno introdotto il requisito del DURC per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche.
Il primo intervento normativo è rappresentato dal DL n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 29 del D.Lgs n. 114/1998: in questa formulazione, la norma prevedeva che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche fossero subordinate alla presentazione del DURC, sia al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata presentazione annuale del DURC comportava la revoca dell’autorizzazione.
Successivamente l’art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell’art. 28 del D.Lgs 114/98. Il nuovo contenuto del sopra citato comma 2-bis prevede che le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le Regioni possono inoltre disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC.
Di conseguenza, dal giorno 01 gennaio 2010, data di entrata in vigore della nuova formulazione del comma 2-bis dell’art. 28 del D.Lgs 114/98, e fino all’entrata in vigore di specifiche disposizioni regionali, il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche non è più subordinato alla presentazione del DURC da parte del richiedente, né i Comuni possono assoggettare l’efficacia di dette autorizzazioni alla sussistenza del DURC in capo ai rispettivi titolari.
Il presente progetto di legge interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell’art. 28 del D.Lgs 114/98, come novellato dalla legge Finanziaria per il 2010, introducendo nell’ordinamento regionale l’obbligo di presentazione iniziale e annuale del DURC per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
L’introduzione del DURC nell’ambito del commercio su aree pubbliche trova ragione sia nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori, sia nel rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali a carico delle imprese e, di conseguenza, della effettiva parità di condizioni e di oneri per l’esercizio dell’attività di commercio.
Il progetto di legge contiene sei articoli. Il primo provvede a definire l’oggetto della legge. Il secondo disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC, anche nelle ipotesi di imprese non ancora iscritte al registro delle Imprese, di subingresso e di imprese autorizzate in altre regioni.
L’articolo 3 indica i documenti sostitutivi del DURC nei casi in cui esso non sia oggettivamente rilasciabile; il secondo comma del medesimo articolo tratta dell’adempimento dell’obbligo da parte delle imprese comunitarie, in ottemperanza all’articolo 5, terzo paragrafo, della Direttiva 2006/123/CE. L’articolo 4 stabilisce, conformemente all’art. 28, comma 2-bis, del D.Lgs n. 114/98, che la rateizzazione del debito contributivo non osta al rilascio dell’autorizzazione commerciale. L’articolo 5 stabilisce che, ai fini delle presenti disposizioni, risultano validi i DURC e i Certificati di regolarità contributiva rilasciati entro sei mesi dalla loro presentazione. L’articolo 6 prevede le sanzioni in caso di mancata presentazione iniziale (quando questa è differita, in quanto l’impresa non è ancora iscritta al Registro delle Imprese) o annuale del DURC o della documentazione sostitutiva; nel primo caso si tratta di revoca dell’autorizzazione, nel secondo di sospensione semestrale. In quest’ultimo caso la sospensione non si computa come assenza ingiustificata dal posteggio eventualmente assegnato all’operatore in un mercato: diversamente la sospensione si tradurrebbe in una revoca, dal momento che il termine di sei mesi è superiore a quello - quattro mesi - previsto per la revoca del posteggio per assenza ingiustificata. L’autorizzazione è revocata qualora, decorsi i sei mesi di sospensione, l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva INPS.