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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1994

1. Prima dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale”, è inserito il seguente:

“Art. 01

Ambito di applicazione e finalità

1. Con la presente legge viene disciplinata la vigilanza sugli enti partecipati dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare il controllo sulle modalità di nomina o designazione (di seguito indicate come “nomine”) di competenza regionale per incarichi in enti e aziende dipendenti dalla Regione; società, associazioni e consorzi a partecipazione regionale; organismi di garanzia e di controllo amministrativo; qualsiasi altro organismo pubblico o privato esterno alla Regione su cui questa abbia potere di nomina.”.

Art. 2

Modifiche al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1994

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 del 1994, le parole da “per uno dei reati previsti nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267” sono sostituite dalle parole “non inferiore ad un anno. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna. Nel caso tale condanna avvenga dopo la nomina, il nominato decade immediatamente dall’incarico”. 

Art. 3

Sostituzione del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1994

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 24 del 1994, è sostituito dal seguente:

“3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall’organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità di cui all’articolo 8. Il requisito minimo tuttavia è quello dell’esperienza di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Occorre, inoltre, che i nominati abbiano esercitato per almeno cinque anni, in ruolo dirigenziale e di responsabilità, attività di amministrazione, coordinamento e controllo nel settore privato o pubblico, con comprovati risultati positivi”. 

Art. 4

Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1994

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 24 del 1994, è inserita la seguente lettera:

“f) nominati in enti e organizzazioni partecipati o controllati da enti locali della Regione”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 è inserito il comma:

“3. I compensi destinati alle persone nominate, non potranno in ogni caso mai superare, in totale, il 50% del valore dell’indennità di carica di consigliere regionale e dovranno essere differenziati a seconda della responsabilità e della professionalità richiesta nella nomina.”. 

Art. 5

Sostituzione del comma 3 dell’art. 5 della legge regionale n. 24 del 1994

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 24 del 1994 è sostituito dal seguente:

“3. Le nomine non possono essere cumulate, salvo i casi in cui siano direttamente ed obbligatoriamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto; esse non sono rinnovabili per più di una volta. La durata degli incarichi non può superare i dieci anni, salvo motivate eccezioni approvate ed adeguatamente motivate dall’Autorità.”.

  Art.6

Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1994

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 24 del 1994 aggiungere i seguenti: 

“Art. 5 bis

Pubblicità delle nomine

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate in base alle disposizioni del presente Capo al fine di assicurare pubblicità, trasparenza e partecipazione al procedimento, nonché di consentire il controllo della comunità regionale.

2. La Regione Emilia-Romagna nell’effettuare le nomine di propria competenza, deve garantirne la massima pubblicità del relativo procedimento e deve garantire la possibilità a chiunque in possesso dei necessari requisiti di cui all’articolo 3, di proporre la propria candidatura.

 Art. 5 ter

Elenco delle nomine e avvisi

1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza.

2. L’elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi e la carica a cui si riferisce la nomina;

b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l’incarico;

c) i requisiti e le condizioni richiesti per ricoprire ciascun incarico;

d) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;

e) l’organo competente a provvedere alla nomina al quale devono essere avanzate le candidature, nonché modalità e termini per la loro presentazione.

3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla loro scadenza o alla richiesta di soggetti terzi, ricadono nel corso della legislatura i Presidenti dell’Assemblea legislativa e della Giunta provvedono, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell’avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. In ogni caso, gli organi competenti all’adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l’invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.

5. Non si applicano le disposizioni di pubblicizzazione, quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure>per le nomine degli organi collegiali meramente interni all&#8217;amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonch&#233; alle nomine strettamente dipendenti dallo svolgimento del rapporto di impiego.<p>

6. Nel caso in cui la nomina sia riservata a Consiglieri ed Assessori regionali, comunque non potrà essere riconosciuto agli stessi, per tale incarico, nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già percepito, ad eccezione del rimborso spese sostenute previamente documentato.

 Art. 5 quater

Proposte di nomina

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 4 ter, ordini e collegi professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini possono presentare agli organi regionali cui spetta provvedere, proposte di candidatura.

2. La Giunta regionale, il Presidente della Giunta, i Gruppi consiliari ed i singoli consiglieri possono presentare candidature fino a tre giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione per la nomina o designazioni ad eccezione che per le nomine per le quali è richiesta una specifica competenza.

3. Le proposte di candidature devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente:

a) i dati anagrafici completi e la residenza;

b) i titoli di studio;

c) il curriculum professionale e l’occupazione abituale;

d) l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso Società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;

e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;

f) l’inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all’incarico da ricoprire;

g) la disponibilità ad accettare l’incarico;

h) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali;

i) l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 4.

4. L’infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3 comporta, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

5. Quando la nomina sia di competenza dell’Assemblea legislativa, una volta scaduto il termine di cui al comma 1, la competente Commissione assembleare esamina le candidature dichiarando inammissibili quelle prive dei necessari requisiti, accerta l’inesistenza di cause di ineleggibilità, indica eventuali situazioni di incompatibilità ed esprime proprie valutazioni. Decorsi trenta giorni senza che la Commissione si sia espressa, l’Assemblea legislativa procede comunque alla nomina. 

6. I curriculum dei candidati devono essere pubblicati sul sito web di cui all’articolo 9. Chiunque, entro 30 gironi dalla pubblicazione, può presentare osservazione sui curriculum.”.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1994

1. L’articolo 9 della legge regionale 24 del 1994 è sostituito dal seguente

“Art. 9

Albo delle nomine e trasparenza

1. Presso l’Assemblea legislativa è istituto l’Albo dei membri dell’Autorità e delle nomine. L’Albo è predisposto, tenuto ed aggiornato a cura dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell’albo devono essere indicati.

a) gli organismi cui le nomine si riferiscono;

b) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;

c) il nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè curriculum dei soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi con l’indicazione dell’eventuale proponente;

d) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina;

e) gli organi regionale competente alla nomina;

f) gli estremi del provvedimento e della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

g) la durata dell’incarico e la data di scadenza dello stesso;

h) le delibere di nomina;

i) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all’incarico stesso;

3. Dall’Albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da cinque anni.

4. Ai fini del costante aggiornamento dell’albo, i provvedimenti di nomina devono essere trasmessi dai competenti organi regionali, entro 10 giorni, al Servizio competente alla tenuta dell’albo.

5. L’Albo è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Altresì deve essere pubblicato su apposito sito web nonché sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.”.

Art. 8

Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 1994

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 24 del 1994 aggiungere il seguente:><p>

“Capo I bis

Autorità di garanzia per le nomine

Art. 24 bis

Istituzione

1. E’ istituita l’Autorità di garanzia per le nomine (di seguito denominata “Autorità”) che ha il compito di valutare i titoli, le cause di incompatibilità e i requisiti di onorabilità e professionalità concernenti le nomine di competenza della Regione Emilia-Romagna, assicurandone il rispetto delle finalità. 

2. L’autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 24 ter

Composizione, nomina e incompatibilità

1. L’Autorità è composta di tre membri effettivi e due supplenti, indicati di concerto dal Presidente della Giunta, dal Presidente dell’Assemblea legislativa e da un Presidente di commissione individuato, dall’Ufficio di Presidenza, fra quelli assegnati alle opposizioni assembleari. L’indicazione dei membri deve avvenire tra la rosa dei nomi di cui al successivo comma 3.

2. La delibera di nomina dei membri, completa delle motivazioni di scelta e dell’elenco dei nomi di cui al comma 4, deve essere pubblicata sul sito web di cui all’articolo 9, comma 5.

3. Ai fini della scelta dei componenti dell’Autorità, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, di concerto con il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento dell’Assemblea provvede alla formazione di un elenco di trenta cittadini scelti tra esperti nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche che, oltre a possedere i requisiti di cui all’art. 3 assicurino la massima indipendenza e siano in possesso di comprovata e riconosciuta elevata professionalità ed esperienza. L’elenco può essere integrato qualora il numero delle persone in esso menzionate, per qualunque motivo, scenda al di sotto di dieci unità. Per l’iscrizione è richiesta attività almeno decennale in qualità di ricercatore o docente universitario, dirigente di imprese o enti, pubblici o privati, libero professionista iscritto negli albi previsti dalle leggi statali.

4. L’incarico di membro dell’autorità è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete e con qualunque attività direttamente o indirettamente dipendente dalla Giunta regionale e dalla Presidenza dell’Assemblea legislativa. Restano le incompatibilità di cui all’articolo 4.

5. I membri componenti l’Autorità sono rieleggibili ma la durata complessiva della carica non può essere superiore a dieci anni.

6. Per almeno due anni dalla cessazione dell’incarico, i componenti dell’Autorità non possono essere chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione, controllo o garanzia presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, società, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi.

Art. 24 quater

Organizzazione e compiti

1. Il Presidente dell’Autorità è eletto dai membri e resta in carica trenta mesi e può essere rieletto una sola volta.

2. L’operato e le deliberazioni dell’Autorità sono disciplinate da apposito regolamento di cui la stessa si deve dotare in piena autonomia, nel rispetto dei principi della presente Legge.

3. L’Autorità si avvale di una struttura organizzativa costituita di intesa dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e dal presidente della Giunta regionale, posta alle dipendenze funzionali della stessa Autorità.

4. L’Autorità può richiedere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell’Assemblea legislativa nonché a qualunque altro organo regionale che abbia deliberato un atto di nomina ai sensi della presente legge, di trasmettere, entro trenta giorni dalla richiesta, una dettagliata relazione in cui si illustra l’attività svolta ed i risultati ottenuti dal soggetto nominato. 

5. L’Autorità ha il potere di segnalare in qualunque momento agli organi deputati alle nomine, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei soggetti nominati con l’incarico assunto, nonché eventuali inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle competenze loro spettanti.

6. Ogni intervento o decisione assunta dall’Autorità devono essere tempestivamente pubblicati sui siti web di cui all’articolo 9, comma 5.

 Art. 24 quinquies

Trattamento economico

1. Ai componenti dell’Autorità è attribuita un’indennità mensile di funzione per dodici mensilità, il cui importo non può superare il 30% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Presidente è inoltre attribuito un compenso aggiuntivo pari ad un quinto dei quello degli altri membri.

2. I componenti dell’Autorità hanno diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.”.

 

Art. 9

 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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