Relazione
Il decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha introdotto il comma 2-bis all’art. 29 del decreto legislativo 114/98, che prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche siano subordinate alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, sia annualmente. La mancata presentazione annuale del DURC comporta la revoca dell’autorizzazione.
In seguito l’art. 2, comma 12, della legge Finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) ha riformulato il comma 2-bis dell’art. 28 del decreto legislativo 114/98, prevedendo che le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC da parte del richiedente. Le Regioni, inoltre, possono disporre che i Comuni verifichino annualmente la sussistenza e la regolarità del DURC.
Il DURC, introdotto dall’art. 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002, è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il presente progetto di legge interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nel comma 2-bis dell’art. 28 del decreto legislativo 114/98, come modificato dalla legge Finanziaria per il 2010, introducendo nell’ordinamento regionale l’obbligo di presentazione iniziale e annuale del DURC per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
L’introduzione del DURC nell’ambito del commercio su aree pubbliche trova ragione nella tutela della sicurezza sociale dei lavoratori, nel rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali a carico delle imprese, nell’effettiva parità di condizioni e di oneri per l’esercizio dell’attività di commercio e nella salvaguardia della qualità dei mercati.
Il progetto di legge contiene un solo articolo. Tale articolo disciplina i casi e i termini di presentazione del DURC ed esplicita le linee guida della Giunta regionale per le attività di verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese che esercitano attività di commercio su aree pubbliche.