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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Aggiunta dell’art. 3 bis nella legge regionale 12/1999

 1. Dopo l’art. 3 della legge regionale 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis 
Ulteriori disposizioni sul commercio su aree pubbliche

  1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007”.
  2. L’autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.
  3. La Giunta regionale indica con proprio atto le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, provvedono alle attività di verifica, a pena di revoca dell’autorizzazione, della regolarità della posizione dell’impresa a fini fiscali e contributivi. A tale scopo la Giunta regionale osserva le seguenti linee guida:

a) il controllo deve avvenire con cadenza annuale;

b) la documentazione utilizzabile ai fini del controllo di regolarità è costituita, oltre che dal DURC, dagli attestati di versamento dei contributi INPS, dal modello Unico, da visura camerale in corso di validità e da documento di riconoscimento del titolare dell’attività;

c) in esito alla verifica, il Comune, ove accerti la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa, rilascia apposito modello che l’operatore è tenuto, a richiesta dell’autorità, a esibire sui luoghi di esercizio dell’attività; in caso di irregolarità il Comune dispone la sospensione dell’autorizzazione fino a regolarizzazione, che deve avere luogo nei successivi 180 giorni, a pena di revoca dell’autorizzazione.

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