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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

  1. La Regione Emilia-Romagna condanna la cultura e l’utilizzo delle sostanze stupefacenti, pericolose per la salute del cittadino, causa di danni gravissimi quando non irreversibili, soprattutto nei giovani. La droga crea dipendenza, può essere causa di comportamenti violenti.
  2. I danni causati alle persone che fanno uso di stupefacenti si ripercuotono anche sulla collettività che la Regione Emilia-Romagna intende tutelare.
  3. La Regione Emilia-Romagna prevede il test obbligatorio tossicologico per i Consiglieri regionali e per i tutti i componenti della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Tale test sarà condizione per l’effettivo esercizio della carica ricoperta.
  4. Il test sarà obbligatoriamente svolto entro una settimana dall’avvenuta proclamazione dei risultati elettorali, e successivamente annualmente, senza nessun preavviso.
  5. L’esame tossicologico è finalizzato a verificare se nella persona sottoposta all’esame siano evidenziabili tracce di sostanze stupefacenti. L’assunzione delle quali comporta una distribuzione nei fluidi e tessuti corporei e quindi la presenza, per un certo periodo di tempo, della sostanza assunta nelle urine e nei capelli.
  6. L’intera procedura di prelievo, stoccaggio, l’esame e il trasferimento dei campioni ai laboratori di analisi verrà svolta da personale sanitario specializzato, appartenente ad una struttura previamente identificata e autorizzata.
  7. Chi viene trovato positivo agli esami, potrà ripetere il test entro 96 ore presso lo stesso centro, o presso altro centro autorizzato. In caso di discordanza nei risultati, ulteriore test dovrà essere svolto presso il laboratorio dell’Istituto superiore di Sanità.
  8. La Regione Emilia-Romagna si impegna a modificare la legge elettorale introducendo l’incompatibilità prevista dalla presente legge (Cost. Art. 122).

Art. 2

Effetti

  1. I Consiglieri e gli Assessori regionali risultati positivi per due volte al test di cui alla presente legge, attraverso decreto del Presidente dell’Assemblea Legislativa regionale, decadono immediatamente dalla loro carica, dalle loro funzioni, perdendo i relativi emolumenti.
  2. Coloro che risulteranno positivi al test non potranno ricandidarsi negli organi legislativi e consiliari europei, statali e locali per almeno un periodo di cinque anni.
  3. La ricandidatura sarà vincolata al superamento di almeno 3 test tossicologici eseguiti a distanza di almeno un anno l’uno dall’altro. Per l’ammissione alle elezioni tutti i test eseguiti dovranno risultare negativi.

Art. 3

Norme finanziarie

  1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).

Art. 4

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

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