PROGETTO DI LEGGE
Art.1
Modifica dell’articolo 2 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 le parole “del 65” sono sostituite dalle parole “del 33”
Art.2
Abrogazione del comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 42 del 1995
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 3
Modifica dell’articolo 5 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
“ 1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all’art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 18 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale e ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 11 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 7 per cento.”
Art. 4
Modifica dell’articolo 6 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 lett. a) e b) dell’articolo 6 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 le parole da “da un rimborso forfettario” a “di proprietà dell’amministrazione regionale” sono sostituite dalle seguenti:” da un rimborso mensile a piè di lista conseguente alla presentazione di documenti comprovanti le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni. L’importo mensile non potrà comunque superare il 65 per cento dell’ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati”.
Art. 5
Modifica dell’articolo 8 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 dopo le parole “può essere inviato in missione”, aggiungere le parole “in Italia e all’estero”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 le parole “e 3” sono abrogate.
Art. 6
Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. La rubrica del Capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituita dalla seguente: “Indennità di fine mandato e assegno vitalizio per i consiglieri inabili al lavoro”.
Art. 7
Abrogazione dell’articolo 11 d ella legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 8
Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 9
Abrogazione dell’articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 10
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, dopo le parole “dell’assegno vitalizio”, aggiungere le parole “di cui all’articolo 14”.
- Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
“ 3. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella
Art. 11
Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 12
Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 13
Abrogazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 14
Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
1. L’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.