Testo

Art. 5

Entità e criteri per l’accesso ai contributi

 1. La Giunta Regionale entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali, e/o nazionali e comunitari, la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell’entità dell’incentivo stesso, sulla base dell’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate come di seguito elencate:

a) le persone con disabilità;

b) le persone di cui all’ articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) stranieri a cui venga riconosciuto il soggiorno per motivi di protezione sociale;

d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;

e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.

2. Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione assembleare, può definire ulteriori priorità d’intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all’inserimento o al reinserimento lavorativo di cui in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche dell’Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2010-09-28T15:44:17+01:00

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