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PROGETTO DI LEGGE

Capo I

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell’occupazione e alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio emiliano-romagnolo e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.

 Art. 2

Obiettivi

1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendo la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza:

a) promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo d’incentivo o finanziamento;

b) definisce criteri prioritari di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.

2. La Regione Emilia-Romagna, di concerto con Province e Comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori al fine di favorire percorsi d’imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti.

3. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di contributi, regionali e/o nazionali la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio sotto forma di incentivo o di finanziamento.

Capo II

NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

 Art. 3

Revoca dei contributi regionali

1. La Giunta regionale per le finalità di cui all’articolo 1, procede alla revoca dei contributi la cui erogazione è delegata alla regione a qualunque titolo e forma e richiede la restituzione degli stessi erogati negli ultimi 10 anni, con applicazione degli interessi legali, concessi a qualsiasi titolo alle imprese, nei seguenti casi:

a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa, entro venticinque anni dall’erogazione del contributo;

b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno venticinque anni dall’erogazione del contributo;

c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Contratti di insediamento

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono ad insediarsi sul territorio emiliano-romagnolo, sono accompagnati da obblighi contrattuali d’insediamento.

2. I contratti tra imprese e Regione Emilia-Romagna sono condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici e contengono:

a) il piano industriale e di sviluppo dell’impresa;

b) l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento;

c) l’assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;

d) l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l’impegno alla stabilizzazione entro 3 mesi dall’avvio dell’attività;

e) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all’individuazione di iniziative di cui alla lettera c) finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.

3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4. In deroga ai criteri definiti alla lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell’ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l’aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 5

Entità e criteri per l’accesso ai contributi

 1. La Giunta Regionale entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali, e/o nazionali e comunitari, la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell’entità dell’incentivo stesso, sulla base dell’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate come di seguito elencate:

a) le persone con disabilità;

b) le persone di cui all’ articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

c) stranieri a cui venga riconosciuto il soggiorno per motivi di protezione sociale;

d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;

e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;

f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;

g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.

2. Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione assembleare, può definire ulteriori priorità d’intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all’inserimento o al reinserimento lavorativo di cui in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.

4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche dell’Emilia-Romagna.

Art. 6

Verifica in itinere

1. Le imprese che sottoscrivono contratti d’insediamento con la Regione Emilia-Romagna, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.

2. L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari ed agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 Capo III

IMPRENDITORIALITÀ COLLETTIVA IN CAPO AI LAVORATORI DIPENDENTI

 Art. 7

Modalità d’intervento

1. La Regione Emilia-Romagna, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 2, nell’ottica del sostegno dello sviluppo economico delle attività produttive e della programmazione delle politiche del lavoro, attiva la creazione di tavoli di crisi con la partecipazione degli Assessorati e delle Direzioni regionali competenti, delle Province, dei Comuni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali. al fine di verificare la fattibilità specifica di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell’occupazione.

2. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, la Regione Emilia-Romagna stimola, incentiva e sostiene la creazione di forme societarie di tutela sociale a partecipazione pubblica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati, delle Province e dei Comuni.

3. I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che la Regione Emilia-Romagna avrebbe sostenuto nell’ambito di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.

 Art. 8

Base economica

1. A copertura e sostegno degli interventi di cui all’articolo 7, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

Capo IV

TUTELA DELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 9

Vincoli alla destinazione d’uso delle aree produttive

1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, non possono avere una destinazione d’uso di durata inferiore a quindici anni, a decorrere dall’approvazione della legge.

2. I Comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo della destinazione d’uso di cui al comma 1 nei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.

3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell’impresa, di cessione di ramo d’azienda o di qualsiasi altro evento che comporta la riduzione dei livelli occupazionali di un determinato territorio, la durata del vincolo di cui al comma 2 è estesa a venti anni dal momento in cui si manifesta l’evento stesso.

4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle aree di cui al comma 2 sono espressamente richiamati i vincoli di cui al primo e al secondo periodo, pena la nullità dell’atto.

5. Sono consentiti cambi di destinazione d’uso soltanto se l’impresa che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di venti chilometri rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva già in essere e se tale nuova apertura consente l’impiego di tutti i dipendenti dell’unità produttiva trasferita.

 Art. 10

Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali

1. In caso di delocalizzazione produttiva, le aree di cui all’articolo 9, con i relativi impianti produttivi e gli immobili a essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia di esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustralizzazione finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e industriali.

Capo IV

NORME FINALI

 Art. 11

Modalità di restituzione dei contributi

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:

a) con interventi diretti di sostegno all’avvio di forme di imprenditorialità collettiva in capo ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 7;

b) con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;

c) con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;

d) con la restituzione monetaria entro un anno, con applicazione degli interessi legali, delle erogazioni ricevute.

Art. 12

Osservatorio per il controllo sulle delocalizzazioni

1. E` istituito presso la Regione Emilia-Romagna l’Osservatorio per il controllo delle delocalizzazioni industriali, di seguito denominato « Osservatorio », con il compito di acquisire e di monitorare i dati e le informazioni relativi al fenomeno delle delocalizzazioni industriali, nonché di avanzare proposte che neutralizzino le incidenze negative di tale fenomeno.

2. Con Regolamento di Giunta sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

Art. 13

Verifica di applicazione delle legge

1. La Giunta regionale relaziona annualmente all’Assemblea Legislativa in merito allo stato di attuazione della presente legge.

 Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie e con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “ Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”.

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