Chiudi XHTML preview

PROGETTO DI LEGGE

Il comma 1 dell’articolo 1 della L.R. n. 3 del 18 febbraio 2002 è sostituito dal seguente:

1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonchè di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all’espletamento del mandato è corrisposto ai Consiglieri regionali un rimborso spese costituito da un rimborso mensile a piè di lista conseguente alla presentazione di documenti comprovanti le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni. L’importo mensile non potrà comunque superare il 65 per cento dell’ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati.

Il comma 1 dell’articolo 2 della L.R. n. 3 del 18 febbraio 2002 è sostituito dal seguente:

1. L’articolo 8 della L.R. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

Art. 8

Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in Italia e all’estero in rappresentanza del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta.

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto.

3. Al comma 2 del presente articolo come all’articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall’articolo 1, comma 2, della presente legge.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina