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PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Figura professionale e profilo

  1. É istituita la figura professionale dell’operatore del benessere termale.
  2. L’operatore del benessere termale è l’operatore che nell’ambito di quanto previsto dallalegge 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale” e a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell’area termale, attività indirizzata a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere psicofisico della persona attraverso l’uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali in ambiente e in reparti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Articolo 2

Competenze

  1. Le competenze dell’operatore di assistenza termale riguardano:
  • L’assistenza e l’accoglienza della clientela termale
  • L’approfondimento di spazi e strumentazioni di trattamento termale
  • La composizione dei prodotti termali rivolti al “wellness” e al benessere
  • Il trattamento termale della persona nell’ambito delle tecniche del benessere
  • L’adozione di tecniche e procedure adeguate relative alle diverse applicazioni dei prodotti termali nell’ambito del benessere
  • Le tecniche applicative e le applicazioni di massaggio individuate secondo i criteri professionali della l. 1/1990 rivolte al potenziamento degli effetti dei prodotti termali rivolti al benessere.
  • L’uso di prodotti termali.

 

Articolo 3

Formazione

  1. La formazione dell’operatore di benessere termale è di competenza della Regione che provvede all’organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
  2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma annualmente l’attivazione dei corsi.
  3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento indicante anche il percorso formativo e didattico necessario alla figura dell’operatore del benessere in ambiente termale.
  4. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e sarà definita ed organizzata nel regolamento di cui al comma precedente che prevederà un modulo di formazione professionalizzante valido per l’accesso, ad ogni e qualsivoglia effetto, alla professione di operatore del benessere termale.

 

Articolo 4

Contesti operativi

  1. L’operatore di benessere termale svolge la sua attività in modo esclusivo in tutte le strutture e i servizi termali così come definiti dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Articolo 5

Requisiti di accesso

  1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore di benessere termale è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data d’iscrizione al corso.

Articolo 6

Materie di insegnamento

  1. Le materie di insegnamento, relative alla didattica di cui all’articolo 3, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) area tecnico scientifica;

b) area della relazione e comunicazione;

c) area socio culturale e legislativa;

d) area tecnico operativa;

e) area tecnico specialistica.

Articolo 7

Tirocinio 

  1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’operatore di benessere termale.

Articolo 8

Esame finale e rilascio dell’attestato

  1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alla prova di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all’articolo 3.
  2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal regolamento emanato dalla giunta regionale ai sensi dell’articolo 3.
  3.  All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali.

Articolo 9

 Credito formativo per titoli pregressi

  1. La Giunta regionale, nel contesto del regolamento di cui all’articolo 3, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore di assistenza termale, prevedendo misure compensative per tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

Articolo 10

Riconoscimento esperienze e professionalità pregresse

  1. A tutela e garanzia delle esperienze e delle professionalità pregresse, a tutti i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino, per titoli o comunque con ampia facoltà di prova documentale, l’esercizio, per un periodo, anche non continuativo, ma complessivamente pari a tre anni, di mansioni eguali, analoghe o assimilabili a quelle previste nel percorso formativo individuato tramite il regolamento disposto dalla Giunta regionale di cui all’articolo 3 della presente legge, è rilasciato, ad ogni e qualsivoglia effetto, l’attestato di qualifica di cui all’articolo 8, previa apposita domanda alle autorità competenti. Le modalità di svolgimento del procedimento saranno definite nell’ambito del regolamento di cui al precedente articolo.

Articolo 11

Norma finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante le istituzioni di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).

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