Chiudi XHTML preview

Relazione

Per avviare un serio ragionamento attorno al tema della formazione professionale è necessario ribadire alcune premesse di valore, senza l’accettazione delle quali ogni ragionamento rischia di divenire fuorviante e non risolutivo:

a) la Formazione Professionale e l’Istruzione sono due cose diverse e rimangono tali;

b) è assolutamente importante e decisivo che queste due realtà trovino momenti di integrazione e collaborazione, rispettando le proprie diversità;

c) ogni soluzione di rapporto integrato, non può scaturire da “logiche di salvataggio” per ambiti di attività in difficoltà o che vedono esaurirsi il proprio ruolo;

d) gli obiettivi della formazione (creare professionalità e quindi orientamento al mercato) e dell’Istruzione (dare cultura e cittadinanza e quindi orientamento alla formazione di cittadini) sono diversi, ma non antitetici o contrastanti o peggio ancora inconciliabili, ma necessitano di approcci non univoci;

e) mentre per l’Istruzione, ovviamente, si opera su “tempi lunghi”, nella formazione si opera in tempi brevi o brevissimi, dovendosi adeguare alle rapide e mutevoli esigenze di professionalità specifiche del sistema economico;

f) la formazione professionale costituisce uno degli elementi essenziali delle politiche per il sostegno dello sviluppo economico e della capacità di consentire la permanenza nel mondo del lavoro degli occupati;

g) la formazione professionale ha lo scopo principale di sostenere l’evoluzione tecnologica e quindi l’innovazione di processi, di prodotto e di metodologia che garantiscano al nostro sistema economico di accrescere la propria competitività nel mercato globale.

L’obiettivo principale della presente proposta di legge è quello di dare un assetto stabile, innovativo ed efficace al sistema della formazione professionale in Emilia Romagna, fornendo un quadro normativo chiaro e rispondente alle mutate esigenze del mercato del lavoro e del mondo dell’impresa.

In tal senso si è provveduto, sin dai principi generali (art 2) ad individuare con chiarezza lo scopo della FP che è quello di “favorire l’incremento delle competenze possedute dai cittadini in stretto legame con le esigenze del mercato del lavoro, ponendo il capitale umano al centro delle politiche di sviluppo”, ulteriormente specificando (art. 3) i tre cardini del sistema e cioè i Centri di Formazione Professionale Accreditati, le Scuole Regionali ed i Poli di Specializzazione.

Agli articoli 4 e 5 si indica la metodologia per il riconoscimento e la circolazione delle qualifiche professionali in una rinnovata ottica di flessibilizzazione del mercato del lavoro, adottando il metodo delle competenze realmente possedute, rispetto alla moltiplicazione di titoli di studio che, l’esperienza dimostra ampiamente, non sempre corrispondono ad effettive capacità di operare.

All’articolo 6 si evidenzia l’impegno della Regione finalizzato al miglioramento continuo delle risorse umane delle strutture formative obbligandole a predisporre appositi piani di formazione annuali strettamente correlati con la dimensione aziendale degli stessi, ed istituendo un fondo apposito atto a finanziare detta attività.

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano rispettivamente le metodologie didattiche, l’orientamento e la formazione per le persone in stato di disagio ed in situazione di Handicap.

L’articolo 10 disciplina il finanziamento dei soggetti e delle attività introducendo, sia per i Poli Specialistici che per le Scuole Regionali i principi di “appalto pubblico di servizi” come modalità di scelta dei soggetti gestori e di convenzione almeno triennale per quanto concerne la loro gestione.

Allo stesso tempo, si tende a valorizzare fortemente il ruolo strategico della formazione non solamente come supporto importante per le categorie più svantaggiate, ma come decisivo fattore di successo per le imprese che hanno la costante necessità di qualificare il proprio capitale umane, che è sempre più vitale per la stessa sopravvivenza delle imprese.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano rispettivamente gli assegni formativi, il monitoraggio e la valutazione, nonchè il sistema informativo regionale.

Con l’articolo 14 si indicano gli obiettivi da perseguire per l’arricchimento dell’offerta formativa, mentre con gli articoli 15 e 16 si affronta il tema dell’integrazione tra istruzione e formazione professionale, dettando norme generali in materia, anche alla luce della riforma approvata dal Parlamento in materia scolastica.

Gli articoli 17,18 e 19 definiscono la formazione professionale e le sue tipologie, nonchè le modalità della programmazione regionale, favorendo un quadro flessibile che possa aiutare ad adattare costantemente l’offerta formativa alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro e, in tal senso, riducendo al massimo la rigidità del sistema.

L’articolo 20 norma le certificazioni ed assegna alla Giunta regionale, il compito di approvare i criteri per la costruzione degli standard formativi, i profili formativi di base e le qualifiche corrispondenti, nonchè quanto attiene alle commissioni di esame

L’articolo 21 detta norme generali relativamente all’accreditamento delle strutture formative in una logica tendente a conciliare l’essenziale esigenza di garantire la qualità delle prestazioni erogate, con la riduzione di adempimenti burocratici che, al contrario, tendono a peggiorare le performances offerte.

L’articolo 22 propone una serie di importanti innovazioni, introducendo il principio del superamento del conflitto di interesse tra Enti Locali e Centri di formazione da loro posseduti in qualsiasi forma, vincolando gli Enti Locali stessi, entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge, alla privatizzazione degli Centri che si trovassero in questa condizione pena la perdita dell’accreditamento e quindi la possibilità di accedere a fondi pubblici.

Lo stesso articolo introduce norme riguardanti alcuni aspetti gestionali (fidejussione e rendiconti) che semplificano in maniera rilevante il rapporto tra regione e centri accreditati.

L’articolo 23 disciplina il riconoscimento delle attività realizzate con fondi privati da centri privati.

L’articolo 24 disciplina gli interventi tesi alla qualificazione continua del sistema, come elemento strategico in quanto consente di consentire l’adeguamento qualitativo delle strutture e del personale dei Centri accreditati, introducendo la sistematicità degli interventi a sostegno del loro sviluppo istituendo, in tal senso, un secondo fondo per finanziarlo. Di particolare rilievo assume la individuazione al comma 3 di quest’articolo, il dimensionamento finanziario degli interventi dando certezze alle strutture formative ed un essenziale impulso al loro continuo aggiornamento.

Quest’intervento, complementare a quello già ricordato all’articolo 7 e riguardante la formazione del personale dei Centri di formazione, indica uno scenario certo ed innovativo che tende a solidificare la capacità operativa delle strutture di formazione, dando altrettanta certezza circa i mezzi messi in campo dalla regione che compensa i vincoli strutturali e di personale imposti dalle norme di accreditamento.

L’articolo 25 interviene sulla formazione degli apprendisti.

L’articolo 26 costituisce una ulteriore novità normativa, intervenendo sulle Scuole Regionali che escono dal Limbo nel quale si trovano e vedono riconosciuto il proprio ruolo di soggetti ad alta specializzazione, che operano in nicchie limitate di mercato ma di importanza rilevante e che saturano l’offerta formativa al loro interno sulle materie per le quali si costituiscono.

Rilevante, in tal senso, è la scelta di ricorrere all’appalto pubblico di servizi per scegliere i soggetti gestori ed alla convenzione almeno triennale per la loro gestione.

Sempre nel campo dell’innovazione normativa, l’articolo 27 istituisce i Poli Specialistici che, in analogia con quanto previsto per le Scuole Regionali, saturano le attività di Formazione Superiore, garantendo un elevato livello qualitativo e soprattutto una rinnovata capacità di seguire le dinamiche delle professionalità espresse dal mercato.

Anche in questo caso, appare significativa la scelta dell’appalto pubblico di servizi per la scelta dei soggetti gestori e della convenzione almeno triennale per la gestione, ma anche la iniziativa di proporsi come Polo specialistico che deve essere operata dagli attori del sistema e non imposti dall’alto.

Rilevante novità è poi quella prevista all’articolo 28 che introduce un principio fortemente innovativo relativo alla formazione in impresa.

Per la prima volta, infatti, si crea un rapporto automatico tra l’impegno a sviluppare il proprio capitale umano (condizione essenziale per garantire l’innovazione in impresa e quindi la sua capacitàdi reggere le sfide del mercato) con il carico fiscale di origine regionale a cui sono tenute.

La scelta strategica di favorire e sostenere la formazione come fattore essenziale di sviluppo, si estrinseca nella messa a disposizione di risorse regionali derivanti dalla fiscalità regionale premiando le imprese virtuose ed evitando erogazioni a pioggia di dubbia efficacia.

L’obbligo per le imprese di usare Centri di formazione accreditati da esse liberamente scelte, oltre a favorire una sana competizione tra i Centri di formazione, costituisce la garanzia per la Regione del corretto svolgimento delle attività.

L’articolo 29 conferma le indicazioni già presenti e relative alla formazione nella pubblica amministrazione, mentre l’articolo 30, in coerenza con il divieto di mantenere centri di formazione a capitale pubblico, disciplina il passaggio dei beni immobili dalla regione ai comuni perché vengano opportunamente utilizzati in una logica di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L’articolo 31 detta norme sulla programmazione regionale ed introduce l’obbligo, per la Regione, di predisporre un regolamento contenente le norme gestionali e rendicontuali che consentano certezze e trasparenza in questa delicatissima attività.

Gli articoli 32, 33 e 34 intervengono sulla programmazione territoriale e sul coinvolgimento degli attori del sistema nel suo Governo, snellendo procedure ed organismi.

Gli articoli 35, 36, 37 e 38 dettano, infine, le necessarie norme transitorie, le modifiche di norme precedenti, l’abrogazione di norme precedenti e le norme finanziarie.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina