PROGETTO DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell’ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.
2. Per contribuire all’efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.
3. La Regione promuove altresì l’adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2
Interventi di promozione regionale
1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:
a) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un’ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;
b) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli ordini professionali, le università;
d) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in accordo alle finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;
e) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;
f) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione.
Art. 3
Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
1. La Regione definisce le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze nei cantieri di personale autorizzato al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).
2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l’elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1.
3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 2 del 2009 finalizzati al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l’adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri.
Art. 4
Semplificazione e dematerializzazione
1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:
a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell’ambito del territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli operatori economici;
b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con indicazione del costo della manodopera presuntivamente necessaria per l’esecuzione dei lavori, così come individuato sulla base dei contratti collettivi di cui all’art.12;
c) predispone, in accordo con l’ISTAT, il supporto informatico per favorire l’adempimento dell’obbligo di trasmissione per la rilevazione del permesso di costruire, della DIA per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti, nonché le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto per fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell’art. 7 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
d) predispone, in accordo con gli Uffici Territoriali del Governo, il supporto informatico per favorire l’adempimento degli obblighi di trasmissione delle notizie richieste ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 6 settembre 1982, n.629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n.726, e ogni altro adempimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) individua, in accordo con i Comuni, le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell’ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale;
f) individua, in accordo con le stazioni appaltanti di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia, le modalità di dematerializzazione delle procedure negoziate per l’affidamento di contratti pubblici.
CAPO II
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA
Art. 5
Controllo e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati.
2. La Regione, mediante l’esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l’attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all’effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;
d) acquisisce le informazioni ed i dati relativi agli investimenti pubblici al fine di consentire la massima trasparenza sulla spesa pubblica;
e) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui al comma 2;
c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull’andamento e sulle caratteristiche dell’attività contrattuale e degli investimenti pubblici;
d) all’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all’esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l’effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla precedente lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici aggiudicati ad imprese che hanno presentato un’offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
h) alla formazione ed all’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi di cui all’articolo 7;
i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale.
Art. 6
Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici><i>
1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 7
Elenco regionale dei prezzi
1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, predispone ed aggiorna l’elenco regionale dei prezzi ai sensi dell’art.133, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006.
2. L’elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi di costruzione.
3. L’elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell’importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 163 del 2006.
Art. 8
Tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro
1. Le stazioni appaltanti di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 che realizzano lavori pubblici nell’ambito del territorio regionale valutano, nell’elaborazione dei progetti, l’adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell’ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell’uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell’esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell’offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:
a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;
b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) soluzioni che prevedano l’utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;
d) soluzioni che prevedano l’utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili.
3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all’atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui al comma 1 e di cui al comma 2, in coerenza alle specificità tecniche e funzionali dell’intervento che intendono realizzare.
Art. 9
Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (“Small business act per l’Europa”) agli interventi finanziati con il concorso della Regione
1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all’atto della richiesta del finanziamento, in applicazione del principio di massima partecipazione della piccola impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (“Small business act per l’Europa”), ad adottare i criteri di organizzazione di cui al presente articolo.
2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al comma 1, articolano le prestazioni oggetto di affidamento in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte nell’ambito della medesima procedura di affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di partecipazione di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 in relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.
3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 66 del D. Lgs. n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.
4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.
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CAPO III
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PRIVATA
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Art. 10
Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata
1. La Regione nell’esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all’art. 5, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:
a) alla segnalazione agli enti competenti per l’effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all’avvio ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;
c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della L.R. n. 2 del 2009.
Art. 11
Efficacia del permesso di costruire
1. L’efficacia del permesso di costruire di cui all’art. 12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia) è sospesa e i lavori non possono essere in nessun caso avviati fin tanto che il soggetto titolare del permesso di costruire non abbia comunicato all’ente competente il nominativo dell’impresa o delle imprese affidatarie dei lavori, e finché non abbia dato dimostrazione del regolare adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, nonché dell’avvenuta verifica delle condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale delle imprese suddette, di cui al comma 2.
2. Le condizioni di idoneità soggettiva e tecnico-professionale delle imprese esecutrici dei lavori di cui al comma 1 sono individuate con atto della Giunta regionale, in conformità con le vigenti norme in materia, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della L.R. n. 2 del 2009.
3. Qualora l’impresa esecutrice dei lavori si avvalga, nello svolgimento delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di imprese terze anche individuali, le condizioni di idoneità di cui ai commi 1 e 2 devono essere soddisfatte anche da tali soggetti, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
Art. 12
Misure di legalità
1. L’impresa esecutrice o subappaltatrice applica i contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi collettivi.
2. L’impresa assicura, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l’accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi, secondo modalità definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2008.
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CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E ABROGAZIONI
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Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 14
Abrogazioni di norme
1. L’art. 28 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.