La Regione Emilia-Romagna riconosce la necessita di assicurare maggiori garanzie al sistema imprenditoriale e commerciale regionale;
La Regione Emilia-Romagna è consapevole del ruolo fondamentale che ricopre il sistema imprenditoriale e commerciale regionale in ambito di rilancio dell’economia;
La Regione Emilia-Romagna istituisce e gestisce una BANCA DATI TELEMATICA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DELLE AZIENDE: una classifica dell’affidabilità delle imprese che operano sul territorio;
Le imprese regionali avranno la facoltà di intervenire e denunciare le situazioni di insolvenza o di frode, comunicando nome, cognome e ragione sociale dell’azienda inadempiente. Un servizio utile a risanare il sistema economico regionale. In questo modo si ridurrebbero in modo sensibile i contenziosi e le truffe;
La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha denunciato il rischio di penetrazioni e infiltrazioni mafiose nel tessuto economico regionale;
Questo tipo di sistema è già attivo, ma, per ora, solo a disposizione delle banche (la Centrale dei Rischi CR della Banca d’Italia);
La Regione Emilia-Romagna, in questo progetto, prevede il coinvolgimento delle regioni limitrofe, delle istituzioni statali e dell’UE.
La presente legge ottempera ai dettami della normativa sulla privacy.
Art. 2
Norme finanziarie
Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).
Art. 3
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.