PROGETTO DI LEGGE
CAPO I
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione Europea nonché dello Statuto regionale, riconoscendo che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, si dota degli adeguati strumenti di trasparenza per la comunicazione della propria attività.
Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l’Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull’informazione attraverso la creazione dell’Anagrafe pubblica degli eletti.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMAZIONE SULL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E SULLA GIUNTA REGIONALE
Art. 3
Anagrafe degli eletti
1. L’Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall’art.5, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla creazione di un’anagrafe degli eletti. Per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente della Regione e ogni componente della Giunta:
a. nome e cognome, luogo e data di nascita;
b. titolo di studio;
c. professione esercitata;
d. codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
e. carica istituzionale ricoperta in Assemblea Legislativa, in Giunta e in Consulte, Comitati, Enti e simili nominati dall’Assemblea Legislativa;
f. lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e bilancio delle spese complessive sostenute dallo stesso;
g. indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
h. dichiarazione dei redditi, propria, del coniuge non separato e dei figli conviventi, e degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’assunzione dell’incarico e degli anni in cui ricopre l’incarico;
i. dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;
j. atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni);
k. il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell’Assemblea Legislativa, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;
Art. 4
Attività dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale
1. L’Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall’art.5, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:
a. l’elenco delle proprietà immobiliari della Regione e loro destinazione d’uso;
b. un elenco in merito all’intera attività degli incarichi esterni (incarichi, studi, progettazioni, contratti a tempo determinato), dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:
1. ufficio proponente;
2. oggetto assegnatario;
3. tipologia dell’incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato);
4. ammontare pecuniario riconosciutogli;
5. data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l’assegnatario ha già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o assegnate da essa stessa;
6. obbligo di dichiarare se i consulenti hanno rapporti di consulenza con le società controllate o partecipate dalla Regione e per quali importi;
c. per ogni Società controllata o ente strumentale della Regione, la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione e i relativi emolumenti;
d. pubblicità dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle Commissioni e in Consiglio e archiviazione fruibile, attraverso resoconto e/o audio/video con indicizzazione.
Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sul portale della Regione
1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati citati agli articoli 3 e 4 della presenta legge, la Regione Emilia-Romagna provvederà ad inserirli tutti nella già attiva sezione “Regione trasparente” del portale.
Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet è effettuato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali di nomina regionale.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.