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Relazione

La globalizzazione dei mercati e le transazioni commerciali internazionali se da un lato hanno concorso alla crescita dell’economia mondiale dall’altro hanno contribuito, attraverso lo scambio di merci, alla diffusione di nuovi organismi nocivi alle produzioni vegetali in Paesi diversi dai luoghi di origine.

Da anni la Commissione Europea e gli Stati membri, anche attraverso accordi internazionali, hanno sostenuto politiche di controllo ai punti di ingresso delle frontiere ed interventi di profilassi, che, per quanto incisivi, non riescono ad impedire in forma assoluta il rischio di veicolazione.

Gli interventi di prevenzione ed eradicazione, oltre ad una finalità prettamente ambientale, assumono particolare rilevanza quando le fitopatie e le infestazioni parassitarie riguardano piante da frutto per evidenti ragioni di tutela del reddito e dell’orientamento produttivo delle imprese agricole.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso il Servizio Fitosanitario, da anni, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, ha posto in essere tutta una serie di misure di prevenzione e di difesa delle piante idonee ad evitare il diffondersi di malattie o parassiti sul territorio regionale.

Tali interventi consistono in molti casi nell’abbattimento o nell’estirpazione delle piante colpite a cura e spese dei proprietari o dei conduttori (a qualsiasi titolo) di aziende agricole, per l’inesistenza di efficaci metodi di lotta. Successivamente all’estirpazione delle piante, spesso le operazioni di reimpianto risultano molto difficili se non impossibili, e questo si traduce in un ulteriore danno per le imprese agricole.

In sede nazionale, in più occasioni, sono state individuate misure di intervento atte a compensare, almeno parzialmente, il danno patito dai singoli produttori a fronte di un interesse collettivo di prevenzione e tutela. Tali risorse non sono mai risultate adeguate e tempestive rispetto alla portata degli eventi dannosi. Pertanto, ad integrazione degli stanziamenti statali, il Legislatore regionale, già con la legge regionale 27 luglio 1999, n. 15, recante “Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka” aveva dettato specifiche disposizioni per sostenere economicamente le imprese agricole soggette a provvedimenti di estirpazione.

Oggi, tuttavia, data la specificità del provvedimento ed in assenza di finanziamenti statali, si pone la necessità per la Regione di intervenire direttamente con risorse proprie, non solo per la suddetta malattia, ma più in generale per tutte quelle con impatto negativo sul comparto agricolo.

La Regione Emilia-Romagna, pertanto, per contrastare ed eradicare la presenza di organismi nocivi che attaccano le piante coltivate e prevenire gravi danni al tessuto economico regionale, con il presente progetto di legge, intende sostenere le imprese del settore attraverso la concessione di aiuti commisurati al valore di mercato delle piante distrutte ed alla perdita di reddito dovuta agli obblighi di quarantena (ad esempio particolari operazioni colturali) o alle difficoltà relative al reimpianto o coltivazione.

L’intervento contributivo – distinto in relazione alle specie vegetali ed alle malattie da contrastare - potrà essere attivato nell’ambito di specifici programmi pubblici di prevenzione, controllo o eradicazione ed a seguito di effettive prescrizioni di abbattimento o distruzione imposte dalla Struttura competente in materia fitosanitaria.

Descrizione dell’articolato

L’articolo 1 definisce le finalità della legge, riconducibili principalmente alla prevenzione ed eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate da organismi nocivi a produzioni vegetali per i quali non esistono efficaci metodi di lotta ed al sostegno delle imprese che ottemperano a provvedimenti di abbattimento o distruzione.

L’intervento contributivo, inteso anche quale anticipazione di risorse statali destinate ad analoghe finalità, disciplinato nell’ambito delle disposizioni comunitarie, ed in particolare del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006, relativo agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è attivato esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo oppure eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie.

Con l’articolo 2 vengono definiti i soggetti potenzialmente beneficiari di contributi che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese del settore agricolo primario, singole o associate che abbiano provveduto a rispettare le prescrizioni impartite dalla competente Struttura fitosanitaria regionale relativamente agli obblighi di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, dichiarate infette oppure infestate da organismi nocivi, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”.

L’articolo 3 demanda alla Giunta regionale la definizione, per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi e del relativo importo, che in ogni caso non potrà superare il 100% della perdita subita, avendo a riferimento il valore di mercato delle colture distrutte e l’eventuale diminuzione di reddito dovuta ad obblighi di quarantena oppure a difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, a titolo di indennizzo.

Si stabilisce inoltre che i contributi previsti non siano cumulabili con altre linee di intervento disposte per le medesime finalità da normative comunitarie, nazionali o regionali.

L’articolo 4 prevede che gli aiuti siano soggetti all’obbligo di comunicazione alla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006.

L’articolo 5 detta disposizioni di carattere finanziario relative agli oneri derivanti dall’attuazione dell’intervento contributivo.

L’articolo 6 disciplina la tutela dei dati personali riferiti ai beneficiari dei contributi.

L’articolo 7 prevede l’abrogazione della legge regionale 27 luglio 1999, n. 15, recante “Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka” e detta disposizioni procedimentali volte a conservare efficacia agli atti regionali attuativi della legge 1 luglio 1997, n. 206 “Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi” e della legge regionale n. 15/1999.

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