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PROGETTO DI LEGGE

I N D I C E

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Campo di applicazione

CAPO II - FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Sezione I - Funzioni della Regione e delle Province

Art. 4 - Funzioni della Regione

Art. 5 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro autonomo

Art. 6 - Commissione regionale per il lavoro autonomo

Art. 7 - Funzioni delle Province

Art. 8 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

CAPO III - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Art. 9 - Finalità

Art. 10 - Strumenti

Art. 11 - Incentivi ed assegni di servizio

Art. 12 - Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

Art. 13 - Rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo

Art. 14 - Mobilità territoriale dei lavoratori

Art. 15 - Sistema informativo Borsa Lavoro della Regione Emilia-Romagna

CAPO IV - PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 16 - Sostegno economico al lavoro autonomo

Art. 17 - Promozione del lavoro autonomo femminile

Art. 18 - Sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale

Art. 19 - Arbitrato volontario

Art. 20 - Marchio di qualità

Art. 21 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi

CAPO V - NORME A TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO ECONOMICAMENTE DIPENDENTE

Art. 22 - Definizione

Art. 23 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

Art. 24 - Accordi di interesse professionale

Art. 25 - Tutela delle condizioni di lavoro

Art. 26 - Tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi e garanzie per le fasi di non lavoro

Art. 27 - Strumenti di lavoro

Art. 28 - Buoni per l’autoformazione dei lavoratori parasubordinati e autonomi economicamente dipendenti

Art. 29 - Tempi di pagamento

CAPO VI - NORME SULLA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 30 - Principi generali e funzioni ordinamentali

Art. 31 - Promozione e tutela della concorrenza e di un elevato standard qualitativo delle prestazioni professionali

CAPO VII - NORME SULLA MICRO-IMPRESA E SULL’ARTIGIANATO

Art. 32 - Prestiti d’onore ai nuovi imprenditori

Art. 33 - Fiscalità

Art. 34 - Sostegno alle attività formative sulla qualità e organizzazione dell’attività e sull’incremento della salute e sicurezza nell’attività lavorativa

Art. 35 - Studi di Settore

CAPO VIII - NORMA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 36 – Norma finanziaria

Art. 37 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

  Art. 1

 Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della Costituzione, della legislazione nazionale, della normativa comunitaria e dello Statuto Regionale; riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo e la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme ed applicazioni, intende contribuire alla promozione del lavoro autonomo ed alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone che esercitano le libere professioni ed il lavoro autonomo nelle piccole imprese; affermando i diritti delle attività lavorative indipendenti ed il loro valore nel mercato del lavoro regionale, attuando anche in esse il principio delle pari opportunità; riconoscendole quali fondamento essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, fornendo garanzie ai cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.

2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato ex art. 117 Cost., in particolare di quelle relative all’ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2

Finalità

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro reso in forma non subordinata, nell’ambito dei principi e degli obiettivi dell’Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro autonomo anche in termini di regolarità, professionalità e sicurezza del lavoro;

b) favorire l’acquisizione di condizioni lavorative e reddituali continuative e stabili anche nell’alveo del lavoro autonomo, tali da contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori;

c) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;

d) qualificare le competenze professionali dei lavoratori autonomi, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;

e) superare le discriminazioni fra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell’Unione europea in materia;

f) favorire lo sviluppo occupazionale nell’ambito delle attività di lavoro indipendente e l’imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;

g) favorire le condizioni per l’esercizio pieno, durante tutto l’arco della vita, del diritto alla formazione;

h) estendere ai lavoratori autonomi “economicamente dipendenti”, le forme di sostegno al reddito per le ipotesi previste dalla presente legge e relative a fasi di non lavoro.

2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l’innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;

b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;

c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;

d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale;

e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni sindacali rappresentative del lavoro autonomo, agli ordini e collegi professionali.

4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro autonomo aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì, in collaborazione con le Province, il miglioramento dei mercati del lavoro autonomo e imprenditoriale, l’ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell’accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

Art. 3

Campo di applicazione

1. La presente legge si applica alle persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui, un’attività economica o professionale a titolo oneroso.

2. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione di questa legge:

a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;

b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;

c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un’attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un’attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;

d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;

e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, così come definiti nell’art. 22 della presente legge.

3. La Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della Commissione di cui all’art. 6, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell’applicazione della presente legge, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 1.

CAPO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E CONCERTAZIONE SOCIALE

Sezione I

Funzioni della Regione e delle Province

 Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l’Assemblea Legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro autonomo, con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche e sociali.

2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;

b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;

d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell’articolo 11;

e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l’inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all’articolo 5 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale approva annualmente il “Piano regionale per la promozione del lavoro autonomo”, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:

a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;

b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d’utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

5. La Giunta regionale approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l’elaborazione dei bilanci di competenza.

6. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema economico e sociale regionale.

7. Spettano alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell’efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

 

Art. 5

Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro autonomo

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle Province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro autonomo, a supporto delle politiche del lavoro, dell’autoimprenditorialità, della formazione professionale e dell’istruzione. Sono garantite l’articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all’analisi dell’andamento del mercato del lavoro autonomo in ambito regionale, dei fenomeni di cooperazione tra lavoratori autonomi (network) e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali di natura non subordinata e su specifici aspetti relativi alle dinamiche del mercato del lavoro autonomo, con particolare riferimento alle analisi di genere e all’andamento dei compensi resi per attività di lavoro autonomo, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta o meno ad un progetto/programma.

3. La Regione favorisce la partecipazione delle istituzioni rappresentative del lavoro autonomo, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l’organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

4. La Regione favorisce l’istituzione e la conservazione, presso le Camere di Commercio, di raccolte indicanti i compensi normalmente corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo nel territorio di riferimento, anche in funzione dell’individuazione dell’equo compenso per le attività rese in esecuzione di un contratto di lavoro a progetto (art. 63, d.lgs. n. 276/2003).

Art. 6

Commissione regionale per il lavoro autonomo

1. E’ istituita la Commissione regionale per il lavoro autonomo, con funzioni consultive, di analisi, studio, formulazione di proposte normative attinenti al lavoro autonomo in tutte le sue forme e applicazioni.

2. La Commissione è così composta:

a) un presidente nominato ai sensi del comma 4;

b) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro;

c) assessore regionale alle politiche economiche;

d) i rappresentanti delle principali associazioni professionali, ordini professionali, associazioni rappresentative delle categorie produttive (piccola impresa, artigiani, settore agricolo, commercio), designati dalle rispettive associazioni ed ordini;

e) un rappresentante dei lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti, individuati in base ad una selezione pubblica.

3. La Commissione esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) formula proposte finalizzate alla promozione e alla tutela del lavoro autonomo;

b) valuta con parere consultivo le iniziative della Regione in materia di lavoro autonomo;

c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di lavoro autonomo;

d) opera il raccordo funzionale tra gli attori istituzionali che, sul territorio, svolgono attività di promozione e tutela del lavoro autonomo, quali le Province, i Comuni, le Camere di Commercio, gli Ordini professionali, ecc., promuovendo, se del caso, conferenze stabili per il coordinamento delle diverse competenze istituzionali;

e) gestisce un fondo di finanziamento per i periodi di non lavoro finalizzati alla ricerca e alla formazione professionale di cui all’art. 25.

4. Il presidente della Commissione è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità e competenza nelle problematiche del lavoro autonomo testimoniata dalla autorevolezza acquisita attraverso i curriculum, comprensivi di studi e pubblicazioni apprezzati dalla comunità scientifica, con esclusione di coloro che rivestano cariche politiche o sindacali, oppure le abbiano rivestite nei dieci anni precedenti, ed altresì che intrattengano o abbiano trattenuto nei dieci anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti o organizzazioni sindacali.

Art. 7

Funzioni delle Province

1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive per la promozione del lavoro autonomo e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall’articolo medesimo. Le Province approvano a tale fine programmi per le politiche orientate alla promozione del lavoro autonomo, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato, secondo le previsioni della presente legge.

2. Nell’ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all’articolo 5, comma 3, le Province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio.

3. Le Province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, istituendo una specifica sezione relativa al lavoro non subordinato.

4. Le Province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro autonomo territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, quali forme di cooperazione reticolare o costituzione di network, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all’articolo 4, comma 6 ed all’articolo 5.

Art. 8

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale

1. Le Province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i Comuni singoli, le Unioni di Comuni, le Università, l’Azienda regionale per il diritto allo studio, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un’ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1 lettere f) e h) le Province possono istituire tavoli di confronto diretti all’adozione di intese e di specifiche misure per favorire l’accesso al credito da parte dei lavoratori autonomi. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.

CAPO III

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

 Art. 9

Finalità

1. Le politiche attive per la promozione del lavoro autonomo, inaugurate dalla Regione e dalle Province nell’ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale, sono orientate alle seguenti finalità:

a) favorire l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa degli esercenti attività di lavoro autonomo, con particolare riferimento ai prestatori che abbiano cessato un rapporto di lavoro in condizioni di committenza esclusiva o prevalente;

b) favorire l’acquisizione da parte dei prestatori di condizioni lavorative continuative e stabili anche nell’alveo del lavoro autonomo;

c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l’ aggiornamento;

d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;

e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un miglioramento dell’attitudine competitiva del lavoratore autonomo nonché delle sue condizioni di lavoro;

f) promuovere il reinserimento lavorativo, in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro, anche mediante le forme di sostegno all’autoimprenditorialità previste dalle leggi regionali.

2. La Regione e le Province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell’ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

Art. 10

Strumenti

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9 sono realizzate in via generale dalle Province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all’articolo 4, comma 4, attraverso strumenti quali:

a) percorsi formativi gratuiti e/o a canone agevolato, per l’intrapresa di attività di lavoro autonomo, per la formazione imprenditoriale, nonché per l’acquisizione, l’adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in conformità alla programmazione regionale rispondente all’esigenze dell’innovazione produttiva ed ai fabbisogni del territorio, i quali, nel caso siano erogati a persone temporaneamente inoccupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;

b) assegni formativi destinati ad esercenti attività di lavoro autonomo per garantire l’accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione specialistica continua e permanente;

c) incentivi, e assegni di servizio di cui all’articolo 11.

Art. 11

Incentivi ed assegni di servizio

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori autonomi ed ai committenti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9.

2. La Regione, nell’ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all’articolo 9, comma 1.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di non lavoro di cui all’articolo 9, all’acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva in forma non subordinata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La Giunta regionale definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall’articolo 9, comma 1, lettere a) ed f).

5. Con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti di cui al Capo V della presente legge, ed al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori parasubordinati e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

Art. 12

Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro autonomo, la Regione e le Province nell’ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), perseguono l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le Province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare negli ambiti produttivi ad alta densità di lavoro autonomo, indipendente o non subordinato, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all’organizzazione del tempo di lavoro e all’utilizzo del telelavoro;

b) erogano gli assegni di servizio di cui all’articolo 11 volti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione professionale, di persone svolgenti attività di lavoro autonomo a rischio di esclusione per carichi di cura;

c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Detti assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l’acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l’impegno dell’interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

Art. 13

Rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo

1. La Regione, consapevole della necessità di garantire il rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo, devolve alla Commissione di cui all’art. 6 il compito di costituire un Osservatorio e la predisposizione di procedure di aggiornamento per l’analisi delle serie storiche delle banche dati, un rapporto sulla ricerca campionaria realizzata sulle donne imprenditrici.

2. L’Osservatorio, di cui al comma 1, ha il compito di:

a) fornire agli operatori pubblici le informazioni e gli strumenti per la progettazione di politiche pubbliche che favoriscano l’integrazione delle donne;

b) monitorare la ricaduta degli interventi pubblici a favore del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile, in termini sia di finanziamento agevolato, sia di tutela della maternità;

c) creare una partnership duratura che permetta politiche di sviluppo locale e di parità nel tempo;

d) sperimentare nuovi approcci allo studio del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile e all’implementazione di politiche di genere.

Art. 14

Mobilità territoriale dei lavoratori

1. La Regione, le Province ed i Comuni perseguono l’obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, nonché di sostegno all’inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le Province nell’ambito delle rispettive competenze, previo confronto con organismi di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’art. 6:

a) promuovono ed organizzano, nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l’informazione, l’orientamento, la preselezione e l’incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro;

b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, Comuni e parti sociali o partners stranieri, un’adeguata offerta formativa, realizzabile anche in aree diverse dal territorio regionale o nazionale;

c) promuovono intese con Comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l’integrazione dei lavoratori interessati.

 

Art. 15

Sistema informativo Borsa Lavoro della Regione Emilia Romagna

1. Presso il Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER), è istituita un’apposita sezione destinata al lavoro autonomo, in collegamento con la borsa nazionale del lavoro e con altri sistemi informativi regionali ed europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica dei lavoratori autonomi. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento della Borsa Lavoro della Regione Emilia-Romagna, la Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre Regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione e le Province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso la Borsa Lavoro della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l’unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l’utilizzo di sistemi telematici.

3. La Borsa Lavoro regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori o committenti che ne facciano richiesta l’accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell’autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste e l’inserimento delle informazioni.

CAPO IV

Promozione del lavoro autonomo

Art. 16

Sostegno economico al lavoro autonomo

1. La Regione favorisce ed incentiva l’avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani di 18 ai 35 anni, ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 si concretano attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato nella misura prevista dalla Giunta regionale, previo esame della domanda, relativamente ai requisiti richiesti, e successivamente alla valutazione di merito per quanto attiene al piano d’impresa.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le ditte individuali, le società di persone e le società di capitale, con eccezione delle società per azioni e delle società di capitali con capitale sociale superiore ad € 120.000,00. Le attività di impresa sono previste nella forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa. Le attività di lavoro autonomo devono essere formalizzate con l’apertura della partita IVA.

4. Le attività dovranno avere sede legale, amministrativa e produttiva nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

5. Possono presentare domanda i soggetti operanti e già costituiti da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Per data di costituzione si fa riferimento alla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

6. Nella predisposizione dei bandi, la Regione dovrà privilegiare le imprese costituite da meno di due anni.

7. L’intervento avrà la forma del finanziamento a medio termine con durata definita con deliberazione della Giunta regionale e con un periodo di preammortamento da definirsi con la medesima deliberazione. Il rimborso del finanziamento avverrà con rate semestrali costanti di capitale e interessi.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) le scadenze per la presentazione dei progetti di intervento e le relative domande di finanziamento;

b) la documentazione necessaria per l’esame, la valutazione delle proposte di intervento e le richieste di finanziamento;

d) le spese ammissibili al finanziamento e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, oltre alle scadenze per la realizzazione degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi;

e) le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti e dei contributi;

f) le attività di formazione e aggiornamento professionale connesse alle proposte di intervento;

g) le attività e le procedure per le verifiche e i controlli sugli interventi finanziati;

h) le modalità per la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti con le diverse tipologie di intervento.

 

Art. 17

Promozione del lavoro autonomo femminile

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge n. 215 del 25 febbraio 1992, sulle azioni positive per l’imprenditorialità femminile, promuove e sostiene l’avvio e la crescita del lavoro autonomo femminile, mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le donne che vogliono avviare un’attività imprenditoriale, o che sono proprietarie di imprese già avviate e desiderano sviluppare progetti aziendali innovativi, acquisire servizi per migliorare la produttività o investire in nuove tecnologie. L’individuazione dei soggetti beneficiari, le forme tecniche di sostegno, i settori ammissibili, l’iter di istruttoria e di erogazione, verranno determinati dalla Giunta Regionale.><p>


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Art. 18

Sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale

1. La Regione promuove lo sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale da realizzarsi mediante iniziative volte a:

a) favorire lo sviluppo di siti web standard volti alla presentazione delle attività e qualità professionali del lavoratore autonomo, valorizzando le specifiche caratteristiche della prestazione offerta e da affidare al mercato o a strutture pubbliche;

b) favorire l’implementazione di borse o di altri istituti informatici, con l’ausilio di una piattaforma informatica nella quale i committenti possano rappresentare efficacemente i bisogni e ciò che vorrebbero ottenere dal mercato in termini di collaborazione o fornitura.

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Art. 19

Arbitrato volontario

1. La Regione promuove, anche con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle parti sociali rappresentative delle imprese e dei lavoratori autonomi, la stipulazione di accordi e schemi di contratti con la clientela che contengano clausole volontarie di conciliazione e arbitrato presso appositi collegi istituiti dai soggetti rappresentativi o presso le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio, svolgendo a tal riguardo specifiche azioni informative e divulgative nei confronti dei soggetti del lavoro autonomo.

Art. 20

Marchio di qualità

1. La Regione istituisce un marchio di qualità regionale del lavoro autonomo, denominato “Marchio di qualità Regione Emilia-Romagna”, da riconoscere a tutti i lavoratori autonomi e alle piccole imprese che ai sensi della normativa UE:

a) sono iscritti ad una associazione di categoria e dalla stessa assistiti, o assistiti da professionisti abilitati;

b) sono iscritti agli eventuali Enti Bilaterali di categoria;

c) sono in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.

2. Il possesso di tale qualificazione costituirà titolo privilegiato per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri adempimenti amministrativi regionali, provinciali e comunali. In tali ipotesi il rilascio dell’atto amministrativo avviene immediatamente salvo revoca nel caso di irregolarità o mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

3. Il possesso di tale marchio può essere utilizzato per consentire forme di compensazione diretta tra crediti e debiti, tra lavoratori autonomi o imprenditori e le pubbliche amministrazioni della Emilia-Romagna, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 21

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Al fine di incentivare regimi regolamentari efficienti e semplificati per l’esercizio dell’attività professionale in ambito regionale, viene demandata alla Commissione di cui all’art. 6 un’attività di ricognizione degli adempimenti amministrativi richiesti ai professionisti e alle società professionali, individuando quelli che, senza pregiudizio per gli interessi pubblici da tutelare, possono venire eliminati o semplificati.

2. La Commissione dovrà, entro tre mesi dal suo insediamento, formulare una proposta da sottoporre alla funzione legislativa regionale.

CAPO V

Norme a tutela del lavoro autonomo economicamente dipendente

Art. 22

Definizione

Qualora il lavoratore autonomo, così come individuato nell’art. 3, svolga la propria attività secondo le modalità di cui all’art. 409 c.p.c. (prestazioni d’opera coordinata e continuativa), di cui all’art. 61 d. lgs. n. 276/2003 (lavoro a progetto), ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 % del suo fatturato complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio, si applicano le norme del presente Capo.

Art. 23

Sostegno alla stabilizzazione del lavoro

1. Al fine di sostenere l’acquisizione di condizioni lavorative stabili nell’alveo del lavoro autonomo che si concreti in una prestazione riconducibile alle tipologie di cui all’art. 22, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

a) incentivi all’inserimento, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, di clausole di durata minima triennale, con rinunzia da parte del committente all’inserzione, nel contratto, di ipotesi a causali di recesso anticipato;

b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati al fine di favorirne l’occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;

c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell’ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;

d) istituzione di una borsa delle esigenze dei committenti volta a favorire la mobilità del lavoratore autonomo da un rapporto di lavoro all’altro;

e) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro anche in forma non subordinata.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all’andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all’articolo 4, comma 3, i criteri per l’assegnazione da parte delle Province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell’erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 24

Accordi di interesse professionale

1. La Regione promuove e sostiene, anche con la propria mediazione, la stipula di accordi di interesse professionale su base territoriale, concertati dalle associazioni sindacali di categoria rappresentative dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti e dalle imprese committenti.

2. Gli accordi di interesse professionale hanno lo scopo di stabilire, anche in modo differenziato secondo le condizioni territoriali di riferimento, modalità, tempo e luogo dell’attività, nonché altre condizioni generali di contratto.

3. Ai rapporti di lavoro economicamente dipendente si applicano gli accordi di interesse professionale previsti dal comma 1 del presente articolo, limitatamente ai prestatori affiliati alle associazioni o sindacati firmatari ai quali abbiano espressamente conferito mandato.

Art. 25

Tutela delle condizioni di lavoro

1. La Regione, di concerto con le associazioni di categoria o sindacali che rappresentano i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, promuove il rispetto di eque condizioni contrattuali nei rapporti tra prestatore ed impresa committente, garantendo il rispetto delle norme legali e contrattuali poste a tutela della salute e sicurezza dei prestatori di lavoro.

2. Al fine di incrementare i livelli di tutela esistenti, la Commissione di cui all’art. 6, nell’ambito delle prerogative di cui al comma 3, lett. a), definisce ambiti e modalità per interventi di competenza regionale, promuovendo la diffusione e l’applicazione di condizioni contrattuali eque per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, con particolare riferimento a tempi di esecuzione della prestazione, corrispettivo, salute e sicurezza.

Art. 26

Tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi

e garanzie per le fasi di non lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, assume ogni iniziativa idonea a promuovere la fruizione della indennità prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’ articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, introdotta in via sperimentale nel quadro degli strumenti di tutela del reddito di cui all’articolo 19 del D.L. 185/08 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), così convertito dalla legge 2/09, con le integrazioni dell’articolo 7 ter., estendendo tale misura anche ai lavoratori economicamente dipendenti di cui all’art. 19 della presente legge.

2. La Regione garantisce che i destinatari della misura di sostegno al reddito ne possano fruire oltre i limiti delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti, con il decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell’art. 19, adottato di concerto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze a gravare sul Fondo per l’Occupazione di cui al DL. 148/1993 convertito nella Legge 236/1993.

3. La Regione istituisce per le fasi di non lavoro derivanti da mancanza di commesse, specifiche garanzie volte a promuovere l’investimento del lavoratore autonomo in termini di aggiornamento, formazione e ricerca, al fine di preservare e migliorare il capitale umano dei prestatori autonomi temporaneamente inattivi. A tale scopo la Regione prevede strumenti di protezione, sia in termini di accesso a servizi informatici, culturali, abitativi, di trasporto e di sostegno finanziario, al fine di garantire il potenziale di cooperazione sociale che i lavoratori autonomi apportano in un dato territorio della Regione.


Art. 27

Strumenti di lavoro

1. E’ istituito un Fondo per i lavoratori economicamente dipendenti, destinato a consentire uno sconto in caso di acquisto di strumenti di lavoro e di materiale informatico necessario all’espletamento dell’attività professionale, realizzato presso esercizi convenzionati con la Regione Emilia-Romagna.

2. La procedura per la fruizione dello sconto è stabilita con delibera della Giunta Regionale.

Art. 28

“Buoni” per l’autoformazione dei lavoratori parasubordinati

e autonomi economicamente dipendenti

1. E’ istituito un Fondo per la le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti.

2. Il Fondo è volto a finanziare “buoni” individuali per la copertura, anche parziale, delle spese sostenute degli operatori che, sul territorio regionale, svolgono attività di lavoro autonomo in regime di parasubordinazione e di dipendenza economica, consentendo agli stessi di investire sulla proprie capacità professionali.

3. I percorsi di valorizzazione del capitale sociale per i quali si può chiedere l’assegnazione del “buono” sono previsti in un apposito elenco redatto ed approvato con delibera della Giunta Regionale.

 

Art. 29

Tempi di pagamento

1. La Regione, consapevole della situazione di grave disagio causata ai lavoratori autonomi parasubordinati ed economicamente dipendenti dai ritardi con cui i numerosi committenti corrisondono i compensi per l’opera prestata:

a) vigila affinché le pubbliche amministrazioni presenti nel territorio regionale (Regione, Provincie, Unioni di Comuni - Comunità Montane, e Comuni), rispettino congrui tempi di pagamento nei confronti dei propri collaboratori parasubordinati;

b) sensibilizza le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), circa il rispetto dei tempi di pagamento a favore dei propri collaboratori parasubordinati;

c) promuove, di concerto con le associazioni imprenditoriali territoriali, il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle imprese che utilizzano prestazioni di lavoro parasubordinato e/o economicamente dipendente;

d) istituisce una competenza arbitrale per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti dei lavoratori parasubordinati e/o economicamente dipendenti, resa obbligatoria per tutte le imprese committenti che fruiscono, in qualunque forma, di agevolazioni finanziarie, normative e fiscali, concesse in forza di provvedimenti regionali.

CAPO VI

Norme sulla disciplina delle professioni e delle associazioni professionali

  Art. 30

Principi generali e funzioni ordinamentali

1. La Regione riconosce la centralità dei servizi professionali per lo sviluppo e l’ammodernamento sociale ed economico del proprio territorio e, in tale ottica:

a) promuove in ambito regionale il pieno recepimento e l’attuazione operativa dei principi comunitari di concorrenza e libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali;

b) riconosce la funzione di controllo esercitata dagli Ordini Professionali per le attività che presentano un effettivo interesse pubblico da tutelare, in quanto attinenti ad interessi costituzionalmente garantiti o comunque di grande rilievo sociale;

c) rilascia, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali, titoli professionali che consentono l’esercizio dell’attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali;

d) conferisce personalità giuridica alle associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’art. 2229 c.c.

Art. 31

Promozione e tutela della concorrenza

e di un elevato standard qualitativo delle prestazioni professionali

1. La Regione, nel rispetto della legge statale che definisce i requisiti minimi per l’esercizio delle attività professionali, promuove di concerto con gli ordini professionali e le associazioni professionali il monitoraggio della diffusione delle attività libero-professionali nell’ambito locale, ed a garanzia di interessi pubblici generali del territorio regionale, vigila affinché siano rispettate condizioni di effettiva libera concorrenza tra professionisti nonché alti livelli qualitativi delle prestazioni professionali a tutela degli interessi dell’utenza.

2. A tal fine viene demandata alla Commissione di cui all’art. 6 la valutazione, su base annuale, dell’impatto delle normative di liberalizzazione con particolare riferimento a tariffe fisse o minime, divieto di pubblicità informativa e di divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

CAPO VII

Norme sulla micro-impresa e sull’artigianato

Art. 32

Prestiti d’onore ai nuovi imprenditori

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria e la loro qualificata presenza sul mercato:

a) promuove e sostiene l’imprenditoria individuale, particolarmente in settori innovativi;

b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle persone, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l’accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori.

2. A tal fine è istituito un Fondo di rotazione regionale, cui potranno accedere i Confidi dei settori economici che abbiano stanziato per l’anno di riferimento un pari importo, finalizzato a sostenere prestiti d’onore destinati a neo imprenditori/imprenditrici per l’avvio di imprese a conduzione personale e l’avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo per un importo stabilito con deliberazione della Giunta Regionale. Il prestito sarà erogato agli interessati con un tasso di interesse agevolato da definirsi con la medesima deliberazione. Le somme restituite e gli interessi maturati saranno a disposizione per la richiesta di ulteriori cofinanziamenti previa iniziativa dei Confidi.

Art. 33

Fiscalità

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria, in coerenza con i principi generali del nostro ordinamento tributario, esclude dal reddito imponibile ai fini dell’ IRAP tutti i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, che siano stati prodotti senza l’ausilio di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo economicamente dipendente.

2. Per favorire l’evoluzione del lavoro autonomo e dell’impresa individuale in strutture consolidate e con maggiore capacità produttiva, la Regione sostiene l’elaborazione di un’imposta sostitutiva di quella sul reddito e dell’ IRAP per tutti i soggetti che realizzino processi di consolidamento, assumendo lavoro dipendente o stipulando contratti di collaborazione continuativa di durata almeno annuale.

3. In attesa della realizzazione del comma precedente, la Regione riconosce ai predetti soggetti un credito d’imposta da far valere in quota IRAP, proporzionato ai compensi annui erogati.

 

Art. 34

Sostegno alle attività formative sulla qualità e organizzazione dell’attività

 e sull’incremento della salute e sicurezza nell’attività lavorativa

1. La Regione, al fine di promuovere e consolidare le conoscenze del lavoro autonomo e imprenditoriale e aumentare la sicurezza sul lavoro, favorisce l’accesso degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi alle iniziative formative riconosciute dalla Regione e rivolte ai lavoratori subordinati, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (rspp) o ai datori di lavoro.

2. Il sostegno sarà realizzato mediante “buoni” formativi al lavoratore autonomo che potranno essere spesi nei confronti di un servizio riconosciuto dalla Regione. Per tutta la durata del corso al lavoratore autonomo/imprenditore che partecipa all’iniziativa formativa spetterà il riconoscimento di quote orarie corrispondenti alle quote per il lavoro accessorio a carico della Regione.

3. La Regione promuove e sostiene attività formative finalizzate all’internazionalizzazione dell’attività economica e volte a rafforzare le competenze del lavoro autonomo imprenditoriale.

Art. 35

Studi di Settore

1. La Regione promuove una specifica azione di riforma legislativa allo scopo di rivedere la composizione dell’Osservatorio Regionale sugli Studi di Settore, con l’inserimento di un rappresentante della Regione, allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale.

2. In attesa della realizzazione del comma precedente, la Regione promuove una conferenza organizzativa con la partecipazione dei membri dell’Osservatorio Regionale Sugli Studi di Settore, ed i rappresentati degli Assessorati: “Attività produttive, sviluppo economico e piano telematico”; “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione con il sistema delle autonomie, organizzazione”; “Turismo e commercio”; “Agricoltura”; “Scuola, formazione professionale, università, lavoro”.

CAPO VIII

Norma finanziaria ed entrata in vigore

 Articolo 36

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.”

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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