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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Integrazione dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 sono aggiunti i seguenti commi:  

“7 bis. Negli edifici costruiti fino a tutto il 1995, in cui siano posti, anche solo in parte, alloggi di ERP, l’Ente proprietario deve verificare, a proprie spese ed entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’eventuale presenza di materiali o manufatti contenenti amianto (MCA). In caso di accertata presenza di amianto, l’Ente proprietario, anche avvalendosi di ACER, deve effettuare i necessari interventi di bonifica nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 7 ter. 

7 ter. Con delibera da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) determina le modalità tecniche ed operative in base alle quali deve essere effettuata la verifica di cui al comma 7 bis, nonché la procedura, il cui esito, anche negativo, deve essere comunicato all’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) per la predisposizione di una mappatura periodicamente aggiornata degli edifici a rischio;

b) definisce termini e modalità per l’attività di bonifica;

c) stabilisce forme di controllo e vigilanza, disponendo, anche mediante il coinvolgimento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) e dell’ ARPA, un monitoraggio con periodicità triennale degli edifici interessati dalla presenza di amianto.”

Art. 2

Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Il comma 2, dell’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 2001 è abrogato.

Art. 3

Integrazione della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24  

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente articolo:

“ Art. 22 bis

Autogestione di servizi, spazi comuni e manutenzione ordinaria

1. Negli stabili di edilizia residenziale pubblica totalmente assegnati in locazione, l’Ente gestore favorisce e promuove l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e conformemente a quanto previsto dal Regolamento tipo della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi rappresentativi degli utenti e gli organismi di autogestione, ove costituiti.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. Per gli alloggi già assegnati, l’Ente gestore realizza il decentramento delle attività di gestione dei servizi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la chiusura del bilancio per l’anno successivo a quello in cui almeno il 60 per cento degli assegnatari di un medesimo organismo abitativo abbia espresso richiesta in tal senso.

4. L’ente gestore fornisce alle autogestioni:

a) le relative risorse finanziarie, accreditando, in particolare, almeno il 30 per cento della quota di amministrazione per la piccola manutenzione;

b) l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.”

Art. 4

Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente comma:  

“3-bis. Nelle sedute assembleari, anche a convocazione straordinaria, aventi, all’ordine del giorno, la discussione ed approvazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, la presenza, anche a mezzo delega, del Comune o del soggetto gestore è obbligatoria. In caso di assenza reiterata per tre sedute consecutive aventi ad oggetto il medesimo ordine del giorno, lo stesso si ritiene automaticamente approvato dal Comune o dal soggetto gestore assente.”

Art. 5

Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Il comma 1, dell’art. 42 della legge regionale n. 24 del 2001 è così sostituito:

“1. L’ACER è dotata di uno Statuto che ne specifica le finalità, in conformità alle disposizioni della presente legge.

Lo Statuto stabilisce, inoltre, le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ACER e, in particolare:

a) definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi;

b) determina la composizione, le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato degli Inquilini che, in rappresentanza di tutti gli assegnatari di alloggi ERP dell’ACER di riferimento e senza erogazione di alcun compenso, gettone di presenza o rimborso altrimenti denominato per l’attività svolta, elegge i componenti degli organi di cui agli artt. 44 e 47;

c) stabilisce le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili, secondo quanto previsto agli artt. 44 e 47 della presente legge;

d) individua i criteri per la determinazione del compenso dei tre membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Conferenza degli Enti, rispettando comunque i seguenti parametri:

1) il compenso deve essere commisurato alla complessità organizzativa e alla dimensione economica di ciascuna ACER, all’estensione dell’ambito territoriale di competenza, nonché all’entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire;

2) al Presidente spetta un compenso il cui ammontare non può in ogni caso superare l’indennità di funzione prevista, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il Presidente della Provincia di riferimento;

3) al Vicepresidente ed al terzo componente spetta un compenso il cui ammontare è determinato nella misura massima, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento del compenso del Presidente;

e) definisce le forme di partecipazione degli utenti alla gestione dell’ACER.

Lo Statuto prevede altresì le modalità di trasformazione e di scioglimento dell’ACER, prevedendo che queste determinazioni siano assunte dalla Conferenza degli Enti con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei due terzi del valore dell’ACER.”

Art. 6

Modifiche all’art.44 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Il comma 1 dell’art. 44 della legge regionale n.24 del 2001 è così sostituito:

“1. Il Consiglio di amministrazione dell’ACER è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri tre componenti. La Conferenza degli Enti procede alla nomina del Presidente e di due componenti, uno dei quali eletto Vicepresidente secondo le modalità di cui all’art. 46, comma 5. Il Comitato degli Inquilini elegge gli altri due componenti, ai quali, esclusa la corresponsione di qualsivoglia indennità di funzione o compenso comunque denominato, spetta il solo rimborso delle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.”

2. Al comma 2 dell’art. 44 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole “contabili.” è aggiunto il seguente periodo:

“In tali casi, la Conferenza degli Enti provvede alla rimozione del Consiglio di amministrazione, o sostituendo immediatamente i soli tre membri di propria nomina con implicita riconferma dell’incarico dei due membri elettivi, ovvero, nominando un amministratore straordinario per il tempo strettamente necessario alla sostituzione di tutti e cinque i componenti.”

Art. 7  

Modifica dell’articolo 46 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Al comma 5, dell’art. 46 della legge regionale n. 24 del 2001 il primo periodo è così sostituito:

“Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vicepresidente fra i componenti designati dalla Conferenza degli Enti.”

Art. 8

Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Il comma 1 dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 2001 è così sostituito:

“1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione, con funzioni di Presidente, uno effettivo e uno supplente nominati dalla Conferenza degli Enti, ed uno effettivo e uno supplente eletti dal Comitato degli Inquilini. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.”

Art. 9

Integrazione della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24

1. Dopo l’articolo 49 della legge regionale n. 24 del 2001 è inserito il seguente articolo:

“Art. 49 bis

Alienazione del patrimonio immobiliare inutilizzato 

1. I beni immobiliari di cui all’art. 49, comma 1, lettere a) e c) che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, risultino essere sfitti e non altrimenti utilizzati da almeno tre anni, devono essere messi a reddito entro i successivi ventiquattro mesi.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, è fatto obbligo all’Ente proprietario di alienare, nel primo piano di vendita utile, il patrimonio immobiliare inutilizzato. In deroga a quanto previsto dall’art. 37, i proventi delle alienazioni di cui al presente articolo sono conferiti, al netto delle spese sostenute per la vendita, alla Regione, che provvede poi a destinarli, nella misura di due terzi, al fondo di cui all’art. 11 e, nella misura del restante terzo, al fondo di cui all’art. 56.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, determina, inoltre, la nullità dei contratti, dei patti o di qualsiasi altro atto di disposizione patrimoniale che comportino, a titolo gratuito od oneroso, il tardivo utilizzo da parte di terzi dei beni immobiliari di cui al primo comma.”

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