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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e oggetto

La presente legge nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), intende concorrere alla realizzazione delle politiche di edilizia residenziale sociale mediante la previsione degli interventi di cui all’art.2.

Art.2

Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale

1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con ampliamento entro il limite del 30 per cento della superficie utile esistente nei limiti di cui alla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo previsto dalla legge, degli edifici di cui all’art. 3 aventi destinazione non residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 31 dicembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi nell’ambito di Piani degli insediamenti produttivi;

b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi all’interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444 del Ministro per il lavori pubblici;

c) gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d’uso in residenziale fino ad un massimo di 15.000 metri quadrati di superficie utile lorda esistente, da incrementare con I’ampliamento di cui all’alinea del presente comma; tali interventi sono subordinati a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione alla locazione con canone calmierato per I’edilizia sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con regolamento di attuazione; detta quota è stabilita nella misura minima del 30 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente inferiore a 10.000 metri quadrati e nella misura minima del 35 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente superiore a 10.000 metri quadrati e inferiore a 15.000 metri quadrati; nelle percentuali riservate alla locazione può essere destinata una quota a studenti universitari nonché ai componenti del comparto dei Vigili del fuoco e delle Forze armate.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Gli interventi di cui all’art.2 riguardano gli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussiste, ai sensi della legislazione vigente, una delle seguenti condizioni:

a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati ovvero edifici non ultimati che abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio;

b) siano edifici ultimati che abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione di silenzio-assenso.

2. Gli interventi di cui all’art 2 non sono consentiti per gli edifici realizzati abusivamente e per quelli situati negli ambiti di cui all’art.55, comma 2, della L.R. 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio).

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