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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Principi

1. In armonia con i principi costituzionali e ai sensi degli articoli 29 e 42 dello Statuto regionale, l’Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Le elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale si svolgono contestualmente. 

2. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e in armonia con il principio di equa rappresentanza di genere, le liste elettorali devono assicurare, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi.

3. Alle elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili e non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario). Si applicano, altresì, in quanto compatibili e non derogate dalla presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Art. 2

Candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all’Ufficio centrale regionale nel rispetto delle forme e dei termini fissati dalla legge n. 43 del 1995 e dall’articolo 9 della legge n. 108 del 1968. Per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori.

2. Alla presentazione della candidatura devono essere allegati, a pena di esclusione, il certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e la dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Quest’ultima dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento.

3. La candidatura non è ammessa se non è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato e dalle dichiarazioni di cui al comma 2, autenticate nelle forme stabilite dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ( Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

4. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968.

5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l’avvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; esso, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione dell’articolo 11 della legge n. 108 del 1968.

Art. 3

Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108 del 1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o di gruppi costituiti in seno all’Assemblea legislativa nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni.

3. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste provinciali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esse collegato è a capo del gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essi collegato è a capo della coalizione.

5. Nelle liste provinciali, deve essere assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.

Art. 4

Liste regionali

1. Salvo quanto previsto dai comma 2 e 3, un quinto dei consiglieri assegnati è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dai commi 3 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 43 del 1995.

2. Nelle liste regionali, deve essere assicurata, a pena di inammissibilità, la presenza almeno paritaria dei candidati di entrambi i generi. In ogni caso, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misure superiore ai due terzi dei candidati.

Art. 5

Garanzia per le minoranze

1. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi dell’Assemblea legislativa attribuiti alle singole liste.

2. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi dell’Assemblea di cui al comma 1, non è computato il seggio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 6

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

1. E’ garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.

2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l’applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Assemblea legislativa. Il seggio così assegnato si sottrae all’ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell’ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

Art. 7

Scheda elettorale

1. La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione dell’Assemblea legislativa avviene su un’unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

2. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

4. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo

Art. 8

Rappresentanza di genere nelle comunicazioni radiotelevisive

1. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono as sicurare la presenza almeno paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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