PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Romagna: determinazione dei Confini Storici
Il territorio romagnolo nell’ambito della composita Regione Emilia-Romagna è delimitato a nord-ovest e nord dal fiume Sillaro, dalla sorgente alla confluenza nel fiume Reno e da quest’ultimo fino alla foce. A est, sud e sud-ovest, è delimitato dagli attuali confini regionali, con l’inclusione del territorio dei Comuni della Val Marecchia che hanno recentemente deciso di entrare nella Provincia di Rimini. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente le più significative iniziative pubbliche e private volte a conservare e rivalutare le tradizioni, il folclore, le specificità culturali e sociali della Romagna e fra queste il dialetto e la valorizzazione delle tradizioni marinare, delle valli, dei parchi montani e di pianura e delle aggregazioni storico-culturali come le “Terre Malatestiane”.
Art. 2
Segnaletica con denominazione geografica
Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni che fanno parte dell’area identificata nell’art. 1 possono delimitare il loro territorio con cartelli che contengano la denominazione geografica, storica e culturale Romagna.
Art. 3
Denominazione
Tutti gli Enti pubblici o privati, le iniziative culturali, economiche e sociali promosse o realizzate nel territorio delimitato dall’art. 1 possono utilizzare la denominazione “Romagna” e l’aggettivo “romagnolo”. Per quanto riguarda l’area di costa che va dalla foce del Reno al monte di Gabicce, verrà ripristinata dalla Regione la denominazione storica “Riviera Romagnola” e tale denominazione verrà utilizzata in forma esclusiva.
Art. 4
Marchi, loghi e denominazione delle produzioni romagnole
Tutte le produzioni agricole, industriali, artigianali e culturali espresse dal territorio di cui all’art. 1 possono utilizzare la denominazione “Romagna” “di Romagna” o e l’aggettivo “romagnolo”.
Art.5
Azioni di tutela
La Regione tutelerà l’autenticità e la tipicità romagnola con successive apposite norme ed atti amministrativi.