Relazione
Una decisiva scadenza pende sui parchi regionali e le aree protette dell’Emilia-Romagna. Infatti, in base al decreto Milleproroghe, dopo il 31 dicembre 2011 si avrà l’esclusione dei consorzi dalla gestione dei parchi naturali regionali e i parchi verranno commissariati, a meno che la Regione non intervenga con un riordino giuridico-gestionale.
I parchi regionali dell’Emilia-Romagna sono 15 e le riserve regionali 16. Da 20 anni questi enti sono impegnati nella salvaguardia delle aree verdi della regione, un’area totale di più di 100.000 ettari.
Alcuni di questi parchi, oltre ad un intrinseco valore ambientale, sono anche luoghi di interesse storico e culturale, con monumenti e testimonianze di grande importanza.
Entrando più nello specifico i parchi si occupano di conservazione e quindi di preservare la biodiversità anche e soprattutto laddove prescritto con un’apposita normativa dalla Comunità Europea. Purtroppo questa direttiva, come del resto tutta la materia dei parchi e delle aree protette è stata fino ad ora applicata dalla Regione Emilia-Romagna in modo molto restrittivo per cui sarebbe opportuno rivedere individuazioni, delimitazioni e vincoli di alcuni Parchi e di SIC. Queste aree devono essere una risorsa in primo luogo per chi vi vive all’interno e non possono essere un insieme di privazioni e imposizioni che gravano su chi vi risiede, vi lavora o svolge altre importanti attività. La difesa dell’ambiente va infatti perseguita non come un bene in se, ma deve essere rivolta ad ottenere le condizioni di vita migliori per l’uomo attraverso la conservazione di quel contesto ambientale ad esso necessario.
I parchi inoltre gestiscono e tutelano la risorsa idrica, sorvegliando e monitorando le possibili fonti inquinanti, gestendo la struttura dei fiumi, favorendo un uso della risorsa sostenibile; si occupano della tutela delle foreste che riducono l’emissione globale di anidride carbonica: su scala nazionale è stato calcolato che per ogni ettaro, lo Stato risparmia in media 578 euro di costi per lo smaltimento di anidride carbonica. Alcuni parchi poi, essendo vicinissimi alle città, hanno un ruolo fondamentale nel mitigare le emissioni inquinanti.
I Consorzi dei parchi si sono inoltre impegnati, in questi anni, a recuperare e restituire le aree estrattive all’uso pubblico, alla natura e quindi alle funzioni ambientali caratteristiche degli ecosistemi naturali.
Hanno anche offerto servizi di didattica alle scuole, hanno formato volontari ed esperti in diversi settori ambientali, promuovendo il turismo e i prodotti tipici e creando opportunità ricreative e turistiche di notevole valore sociale, oltre che per le economie locali.
Ultima osservazione, di grande importanza, è che tutto questo incide sul bilancio totale della Regione in una percentuale irrisoria dello 0,03%.
Appare quindi evidente che è necessario salvaguardare il lavoro sin qui fatto, ragion per cui la Regione deve intervenire con una propria legge delineando il futuro delle riserve naturali emiliano-romagnole, evitando una “vacatio legis” il cui esito sarebbe la “comunalizzazione” già prevista dalla legge statale, senza che però quest’ultima definisca gli aspetti pratici della suddetta soluzione, anche perché, com’è noto, tutti i parchi insistono sul territorio di più Comuni.
Questo Progetto di Legge è una possibile risposta alla scelta imposta dal legislatore nazionale: è prevista, infatti, la trasformazione degli attuali Consorzi di Gestione in Enti di diritto pubblico, lasciando alla responsabilità degli attuali gestori dei parchi e delle aree naturali protette la gestione del cambiamento. Nello stesso tempo si da adeguata possibilità di partecipare alle decisioni ed alla gestione degli stessi agli enti locali di riferimento ed alle associazioni e categorie interessate.
Gli attuali enti di gestione, entro 180 giorni a decorrere dal 1 gennaio 2012, dovranno procedere agli adempimenti derivanti dalla trasformazione dei parchi.
Per quanto riguarda lo Statuto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta Regionale convoca gli Enti Locali per la sua predisposizione.
Organi dell’ente di gestione dei Parchi saranno: la Comunità del Parco, il Consiglio di Gestione, il Presidente e il Revisore dei Conti.
In particolare,
l’art.1 riguarda l’oggetto della legge e le finalità;
l’art.2 regola la trasformazione dei parchi e l’adeguamento degli Statuti;
l’art.3 regola gli accorpamenti volontari degli enti gestori di aree protette;
l’art.4 definisce i criteri per migliorare la gestione e razionalizzare i costi;l’art.5 riguarda gli enti gestori del parco;
l’art.6 regola la formazione dello Statuto e la sua approvazione;
l’art.7 definisce l’organizzazione degli enti parco;
l’art.8 istituisce l’elenco dei Direttori del parco, il personale e il supporto-tecnico scientifici;
l’art.9 prevede le forme di partecipazione delle associazioni ambientaliste e di categoria;
art.10 disposizioni transitorie e finali.