Testo

Articolo 3 

Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette 

1. Qualora i presidenti dei parchi verifichino, previo assenso degli Enti Locali interessati, la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formulano, di concerto tra loro, apposita richiesta alla Giunta regionale.

2. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l’approvazione con apposita deliberazione, l’individuazione del perimetro del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all’art.22 della Legge 6 dicembre 1991, n.334 (Legge quadro sulle aree protette,) avvia l’iniziativa legislativa di modifica finalizzata all’istituzione della nuova area protetta e recante, altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di adozione dello statuto del parco, nonché di insediamento degli organi dell’ente.

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ultima modifica 2011-11-24T14:43:25+02:00

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