Relazione
RelazioneL’ISEE applicata all’handicap grave è una grande ingiustizia. Ovvero, è molto ingiusto che chi già subisce un handicap grave, oltre a pagare le tasse come la maggior parte delle persone, venga costretto anche a contribuire al costo delle prestazioni essenziali per vivere.
La norma di cui si propone l’introduzione, con l’art. 1, è volta ad esentare la persona con disabilità grave dalla presentazione della dichiarazione dell’ISEE per l’accesso agli interventi finalizzati a compensare la condizione di disabilità (relativi alle prestazioni necessarie per il superamento dell’handicap grave), senza prevedere, sul piano delle prestazioni generali, un esonero dall’ISEE.
Questo comporterà che i familiari delle persone con disabilità non saranno spinti ad escludere la persona con disabilità dal nucleo familiare. Anzi, avremo l’effetto contrario, infatti, se un familiare della persona con disabilità è soggetto ad ISEE, per altre fattispecie, nel computo dell’ISEE dovrà inserire anche il familiare con disabilità e, in molte situazioni, questo vorrà dire che quel nucleo familiare si troverà ad avere un ISEE più basso rispetto alla situazione nella quale il disabile non venisse conteggiato.
La scelta di questa soluzione rende molto più difficili i cosiddetti “abusi”, che avrebbero potuto essere possibili esonerando l’handicap grave dall’ISEE. Infatti, nel caso di esonero dall’ISEE dell’handicap grave, i soliti “furbi” avrebbero potuto essere tentati di ottenere, comunque, l’handicap grave per, poi, avere l’esonero dalla presentazione dell’ISEE per tutto.
Viceversa, con la soluzione adottata in questo progetto di legge, non serve a nulla fare il “furbo” per ottenere l’handicap grave. Infatti, non c’è nessun vantaggio se poi quella persona con handicap “finto” grave non ha, concretamente, bisogno dell’assistenza personale, o dell’assistenza domiciliare, o di altre agevolazioni, poiché, quale utilità potrebbe ricavare nel chiedere, ad esempio, l’assistenza personale, che è esentata dall’ISEE, se poi tale assistenza personale, in concreto, non gli serve a nulla?
Con la disposizione di legge che proponiamo non sono soggette (di fatto) ad ISEE tutte quelle prestazioni necessarie al superamento dell’handicap grave, quale, ad esempio, l’assistenza personale, l’assistenza domiciliare, i finanziamenti per la mobilità ecc., una volta superato l’handicap grave (con le prestazioni necessarie, al cui costo il disabile non partecipa) il disabile grave potrebbe trovarsi nella stessa situazione degli altri cittadini rispetto all’ISEE, ad esempio per la mensa del figlio, che va a scuola.
Il punto chiave è l’inammissibilità di chiedere a chi ha un handicap grave di contribuire, in base alle regole dell’ISEE, al costo delle prestazioni essenziali per vivere. Infatti, rispetto a tali prestazioni, ma anche sotto altri profili, la situazione di chi ha l’handicap grave è radicalmente diversa da quella di tutte le altre persone.
Chi ha un handicap grave, a differenza delle altre persone, ha necessità di prestazioni che coinvolgono tutte le sfere della vita. Ovvero, chi non ha un handicap grave, senza le prestazioni pubbliche, può trovarsi a dover rinunciare a una o più cose, anche molto importanti, ma può comunque continuare a vivere. Viceversa, per chi ha l’handicap grave, dover rinunciare a determinate prestazioni pubbliche vuol dire morire o sopravvivere come vegetale, il che fa poca differenza rispetto alla morte.
Ciò perché, senza assistenza personale, ausili e accessibilità i disabili gravi fra l’altro non possono:
− andare a letto la sera;
− girarsi nel letto la notte;
− alzarsi la mattina;
− andare in bagno;
− lavarsi;
− bere;
− fare la spesa;
− mangiare;
− pulire la casa;
− telefonare e rispondere al telefono;
− ritirare la posta;
− sopravvivere in situazioni di emergenza come incendio, terremoto ecc.;
− sbrigare le pratiche negli uffici;
− uscire di casa per qualsiasi motivo senza essere costretti alla reclusione domiciliare;
− fare esami ed analisi mediche e riabilitazione.
L’articolo 2 del progetto di legge è volto ad ampliare le possibilità di utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, introducendo il finanziamento delle rette dei centri diurni, che effettuano attività di addestramento professionale, necessaria per l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Tale azione è possibile, a legge nazionale invariata, tenuto conto che la legge nazionale (L. 68/99) non lo vieta, anzi, lo prevede.