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Relazione

RelazioneTra gli obiettivi principali di questa legislatura nell’intervento programmatico del Presidente della Giunta regionale è stato dato specifico risalto all’impegno di procedere alla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ma anche di individuare e superare le eventuali “strozzature” che affliggono le procedure amministrative. Per conseguire tali finalità oltre alla collaborazione con gli enti locali e statali appare fondamentale il ricorso a strumenti di semplificazione e trasparenza basati sulla certezza e qualità dei procedimenti e su un’ampia informatizzazione delle procedure, che valorizzi l’interoperabilità tra le amministrazioni operanti nel territorio regionale. 

Per quanto attiene in particolare il comparto agricolo ed agroalimentare, in attuazione delle diverse normative di settore oltre che di carattere sanitario ed ambientale, l’impresa agricola è soggetta periodicamente a diverse tipologie di controllo ed ispezione.

Tali controlli si incentrano su varie connotazioni dell’impresa; sono effettuati da soggetti diversi con procedure non omogenee tra loro ed implicano da parte dell’imprenditore una effettiva incidenza sull’attività lavorativa, qualificata nel linguaggio comune come “costo dell’impresa in termini di burocrazia amministrativa”. 

Sebbene il numero di controlli effettuati possa variare considerevolmente di anno in anno in relazione alle istanze presentate dai soggetti interessati, si stima che nell’ambito dell’esercizio delle funzioni agricole da parte degli enti preposti e di AGREA (Organismo pagatore regionale) vengano realizzati almeno 10.000 controlli l’anno, di questi almeno 7.000 richiedono ispezioni presso le aziende agricole, con il coinvolgimento di oltre 300 incaricati, in prevalenza personale delle Province. 

Da ciò discende l’esigenza di intervenire attraverso nuove disposizioni tese a razionalizzare l’attuale sistema in un’ottica di semplificazione, evitando al contempo duplicazioni ed aggravi sull’impresa, a fronte di dati già in possesso delle amministrazioni anche allo scopo di ridurre la spesa degli enti per l’attività di controllo. 

A tal fine è stato sviluppato il progetto di istituzione del Registro unico dei controlli che prevede la creazione di un archivio informatizzato in cui, con riferimento a ciascuna impresa del settore agricolo ed agroalimentare, sono inseriti l’elenco dei controlli effettuati, l’amministrazione, la data e la tipologia di controllo effettuato, la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti. Nell’archivio verranno inserite eventualmente anche le visite in azienda già programmate, al fine di permettere alle diverse amministrazioni di concertare l’effettuazione di sopralluoghi congiunti. 

Le Amministrazioni coinvolte nel progetto (Regione, AGREA, Province, Comunità Montane, Unioni di comuni, servizi veterinari USL e ARPA) in relazione alle attività di controllo effettuate saranno chiamate ad implementare direttamente l’archivio informatizzato e potranno utilizzare per i procedimenti di competenza le risultanze dei controlli riportate nel Registro.

Al contempo l’impresa consultando direttamente il Registro potrà avere conoscenza delle visite di controllo in azienda programmate dalle diverse Amministrazioni, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai procedimenti amministrativi che richiedono le visite stesse.

L’archivio - interconnesso con l’Anagrafe delle aziende agricole istituita con il Regolamento regionale n. 17 del 2003 - potrà inoltre essere implementato con dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche con le quali verranno sottoscritti specifici accordi di collaborazione ed interscambio, specie per acquisire dati collegati alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, ad aspetti previdenziali ed assicurativi ed alla disciplina del rapporto di lavoro. 

Alla quantificazione dei controlli più sopra illustrata andranno pertanto sommate anche le attività realizzate da altre amministrazioni territoriali sia regionali che statali, la cui entità verrà quantificata con precisione nel corso del processo di estensione degli attori coinvolti nel progetto di istituzione del Registro unico dei controlli.

Ulteriore obiettivo del presente progetto di legge è l’avvio di un processo di snellimento di alcuni procedimenti amministrativi connesso all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso con delega di attività istruttorie documentali ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni. Tale scelta consentirà di alleggerire le amministrazioni pubbliche di alcuni adempimenti favorendo una specializzazione dell’ente nel ruolo di certificatore-controllore. 

Architettura dell’assetto normativo  

L’articolato normativo è composto da 12 articoli divisi in tre titoli. In particolare il titolo I sviluppa i principali nodi della regolamentazione del Registro unico dei controlli; il titolo II tratta l’introduzione di una nuova modalità di snellimento dei procedimenti di settore che coinvolge tutti gli enti che esercitano funzioni in agricoltura, il titolo III demanda ad atti della Giunta regionale alcuni aspetti connessi all’attivazione del Registro oltre che la disciplina della fase transitoria. 

Art. 1 - Finalità   

L’articolo 1 descrive le finalità del progetto di legge in termini di semplificazione e razionalizzazione sia delle attività di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, sia attraverso l’introduzione di meccanismi di silenzio assenso in alcuni iter procedimentali, demandando ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola l’istruttoria documentale. 

Art. 2 - Istituzione del Registro unico dei controlli   

L’articolo 2 disciplina l’istituzione del Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (S.I.A.R.). 

Art. 3 - Contenuti del Registro unico dei controlli   

L’articolo 3 tratta la definizione del Registro costituito da un archivio informatizzato interconnesso con l’Anagrafe delle aziende agricole e ne individua i contenuti (i dati identificativi dell’impresa, eventuale pianificazione di visite in loco, elenco dei controlli effettuati, indicazione dell’Amministrazione e dati dell’agente preposto al controllo, data e tipologia di controllo effettuato, procedimento amministrativo a cui è connesso, scheda o verbale di controllo ed i relativi esiti). Inoltre è riportata una descrizione della tipologia di controlli che saranno trattati nel Registro (consistenza aziendale, rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario, di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale).

Infine è prevista la possibilità di implementare il Registro con ulteriori dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni tra i quali quelli relativi ad aspetti riferiti alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, ad aspetti previdenziali ed assicurativi ed al rapporto di lavoro. 

Art. 4 - Amministrazioni pubbliche coinvolte 

L’articolo 4 individua le Amministrazioni coinvolte nei controlli e nell’inserimento dei dati nel Registro (Regione, AGREA, Province, Comunità Montane, Unioni di comuni, servizi veterinari Aziende USL e ARPA). Inoltre viene affermato il principio che ciascuna Amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel Registro. 

Art. 5 - Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli

L’articolo 5 individua la Regione quale soggetto che ha l’onere di promuovere l’adozione di protocolli operativi atti a definire procedure di controllo omogenee basate su standard condivisi con tutte le Amministrazioni coinvolte nell’attività di ispezione e verifica. 

Art. 6 - Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel Registro  

L’articolo 6 pone l’obbligo per tutte le Amministrazioni coinvolte di avvalersi delle risultanze dei controlli riportate nel Registro e di consultare il Registro prima dell’effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all’esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica o per concertare l’effettuazione di controlli integrati. 

Art. 7 - Accordi di collaborazione e interscambio dati con altre amministrazioni  

L’articolo 7 prevede la possibilità di sottoscrivere appositi accordi di collaborazione ed interscambio con amministrazioni diverse da quelle coinvolte nel sistema, per acquisire ulteriori dati da inserire nel Registro, in applicazione del Codice sull’amministrazione digitale. 

Art. 8 - Funzioni della Regione e di AGREA

L’articolo 8 tratta la suddivisione delle funzioni tra la Regione ed Agrea. Alla Regione è affidato un ruolo di coordinamento e regolazione mentre ad Agrea è demandata l’attività di gestione del Registro. 

Art. 9 - Comunicazione dei dati e informazioni contenuti nel Registro

L’articolo 9 regolamenta il trattamento dei dati in applicazione dei principi e della disciplina di tutela della riservatezza. 

Art. 10 - Consultazione del Registro da parte delle imprese agricole ed agroalimentari  

L’articolo 10 disciplina l’accesso al Registro da parte delle imprese con riferimento ai dati ed alle informazioni riferiti alla propria posizione. 

Art. 11 - Snellimento dei procedimenti

L’articolo 11 demanda alla Giunta regionale l’individuazione di procedimenti del settore agricolo gestiti dalla Regione e dagli enti preposti all’esercizio di funzioni in agricoltura con lo scopo di affidare ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola alcune attività di carattere istruttorio di tipo documentale, prevedendo altresì un meccanismo di silenzio assenso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni. 

Art. 12 - Entrata in vigore del Registro e norme per il periodo transitorio

L’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore della legge ed il periodo transitorio di avvio e implementazione del Registro, nonché l’adozione di eventuali disposizioni applicative da parte della Giunta regionale.

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