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OBBLIGO DEL DURC PER GLI AMBULANTI

 PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

  1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Durc.
  2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il Comune deve verificare la sussistenza del Durc, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel.
  3. In caso di mancata presentazione iniziale annuale del Durc, è prevista la revoca dell’autorizzazione.

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