Chiudi XHTML preview

Relazione

Premessa

Il presente progetto costituisce la prima legge comunitaria della Regione Emilia Romagna, predisposta in attuazione del procedimento disciplinato dalla legge regionale n. 16 del 2008 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale). Si tratta di un procedimento normativo caratterizzato da una forte collaborazione fra la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa e finalizzato alla partecipazione della Regione alla fase ascendente ed a quella discendente degli atti dell’Unione europea (competenza fissata dall’articolo 117 comma quinto della Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla nota riforma del titolo V varata con la legge costituzionale n. 3 del 2001). La diretta attuazione della normativa comunitaria trova il suo fulcro nel recepimento della direttiva 2006/123/CE per un mercato unico dei servizi.

Disposizioni generali sono dettate per lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP o nel caso della riforma della normativa sulle sanzioni amministrative).

Altri aspetti di attuazione della normativa comunitaria riguardano la soluzione della specifica infrazione n. 2007/4541 concernente l’attività dei maestri di sci, rispetto alla quale sono state formulate le necessarie norme di adeguamento.

Nella presente relazione si ritiene importante centrare l’attenzione sugli aspetti principali che riguardano i vari settori di intervento nella normativa, dedicando ad essi alcuni specifici capitoli di illustrazione delle linee generali, prima di addentrarsi nella doverosa illustrazione delle singole norme.

Specifiche importanti norme sono dettate – in conformità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria – per garantire una adeguata forma di “controllo analogo” delle pubbliche amministrazioni in relazione alla società Lepida S.p.A. che svolge una funzione essenziale nello sviluppo della rete di “banda larga”, la quale costituisce una delle infrastrutture che stanno portando la Regione Emilia-Romagna in una posizione di elevatissimo sviluppo tecnologico a livello europeo.

Sullo sfondo di questo progetto di legge non va poi dimenticato che con esso si attua un passaggio fondamentale per integrare ancora più fortemente la Regione all’interno delle istituzioni europee, secondo un disegno delineato dai vari trattati che diventa, nel tempo, sempre più definito e “stringente”. In particolare, il trattato di Lisbona rappresenta una svolta di grande importanza che richiederà un nuovo impegno e rispetto al quale lo strumento delle leggi comunitarie giocherà un ruolo determinante. Tale trattato$1 in particolare, precisa, per ciascun ambito di attività, chi sia competente ad agire: l’Unione europea o gli Stati membri. Si introduce infatti una nuova classificazione generale delle competenze in tre categorie:

  • competenze esclusive, sulle quali solo l’UE ha il potere di legiferare (in settori come l’unione doganale, la politica commerciale comune o la concorrenza);
  • azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento, per le quali l’UE si limita a sostenere l’azione degli Stati membri ad esempio attraverso interventi finanziari (tra i settori interessati figurano la cultura, l’istruzione o l’industria);
  • competenze concorrenti (in settori, come l’ambiente, i trasporti e la tutela dei consumatori), in cui l’Unione e gli Stati membri condividono il potere legislativo, fermo restando il rispetto del principio di sussidiarietà.

Premesso che i Trattati non tengono conto delle ripartizioni di competenze interne agli Stati membri – come quelle tra Stato e Regioni che caratterizzano uno Stato “regionalista” come quello italiano – appare evidente l’interesse delle Regioni italiane, proprio in relazione alle disposizioni del già citato articolo 117 della Costituzione, a presidiare determinate materie e determinati settori di attività istituzionale.

In questo quadro si comprende meglio il senso profondo di questa legge: la “semplificazione” costituisce una priorità per l’Unione Europea non solo perché funzionale alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi ma anche perché semplificando si riducono i costi con conseguente maggior competitività delle imprese europee. Le iniziative comunitarie, per avere successo, abbisognano della collaborazione di tutti i livelli istituzionali e quindi anche delle Regioni e degli Enti locali per la loro parte di competenza. La Regione Emilia-Romagna, con questa iniziativa legislativa, fa un passo importante verso le nuove esigenze che l’appartenenza all’Unione richiede.

LE DISPOSIZIONI GENERALI E SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

Il Capo II del Titolo I del presente progetto è dedicato allo Sportello Unico delle Attività Produttive, che rappresenta uno degli aspetti essenziali evidenziati dalla stessa direttiva 2006/123/CE come uno strumento molto importante per lo sviluppo delle attività imprenditoriali: un punto unico al quale i prestatori di servizi$1come gli altri imprenditori, possono rivolgersi per lo svolgimento di qualsiasi pratica necessaria per l’avvio o l’esercizio delle loro attività.

Si deve ricordare che la nostra regione è un punto di avanguardia in questo settore, anche grazie alla forte attività profusa dall’amministrazione regionale e dagli enti locali anche mediante il Tavolo regionale di coordinamento della rete degli SUAP per la realizzazione di un sistema di sportelli integrato e coeso, in grado di supportare in maniera efficace le iniziative imprenditoriali e le richieste dei cittadini che intendono intraprendere un’attività economica nel territorio regionale e per lo svolgimento di compiti d’indirizzo ed attività di monitoraggio per la riduzione e la semplificazione degli oneri a carico delle imprese e per l’adeguamento delle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici.

Peraltro questa materia è ora soggetta a profonde e costanti evoluzioni normative: in particolare l’articolo 38 della legge 133 del 2008. Con l'art. 38 c.d. "Impresa in un giorno" il legislatore statale ha inteso imprimere un’accelerazione alla competitività, alla semplificazione amministrativa delle procedure d'interesse per le imprese e alla riduzione degli oneri burocratici, al fine di garantire il diritto d'iniziativa economica privata, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

La citata norma intende procedere al riordino dello sportello unico per le attività produttive che prevede che "lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento"

Uno dei profili di maggior rilievo, per quanto qui d’interesse, è rappresentato dall’intento del legislatore di assicurare il raccordo/collegamento "anche attraverso misure telematiche tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma", vale a dire tra il momento costitutivo dell'impresa in relazione agli adempimenti sotto il profilo previdenziale e fiscale (INPS; INAIL, Agenzia Entrate e Registro Imprese) e il momento autorizzatorio di competenza dello SUAP (cfr. art. 38 comma 3 lett. a-bis)

Per le finalità di cui all’art. 38, comma 3 il SUAP viene individuato “quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/2006”.

Si prevede inoltre una gestione esclusivamente telematica delle pratiche/istanze presentate al SUAP. Infatti, le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni, gli atti delle pubbliche amministrazioni, e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via esclusivamente telematica.

Al fine di consentire il reperimento di informazioni e l’interoperabilità telematica fra gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi è individuato il portale/sito nazionale>che:i)fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP, anche ai fini degli adempimenti della c.d. Direttiva Servizi;ii)assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali &#232; sufficiente l&#8217;attestazione dei soggetti privati accreditati; iii)l&#8217;utilizzo della procura speciale con le stesse modalit&#224; previste per la comunicazione unica;iv)contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati; v)costituisce punto di contatto nazionale ai sensi della direttiva servizi.<p>

In questo complesso quadro la Regione Emilia Romagna ritiene essenziale affermare alcuni principi di fondo come quello della necessità che il SUAP sia effettivamente il “punto unico di accesso” per le imprese, l’importanza della promozione e realizzazione dello “sportello unico telematico” e della rete regionale dei SUAP 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE.

Alla fine del 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri UE hanno adottato la direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno (meglio nota come direttiva “Servizi”). Tale direttiva si inserisce nel quadro degli obiettivi primari perseguiti dall’Europa nell’ambito della “strategia di Lisbona”, quali il miglioramento dell’occupazione, la coesione sociale e il raggiungimento di una crescita economica sostenibile.

Si tratta di una direttiva importante, non solo perché è sui servizi che l’ Europa dovrà puntare sempre di più per difendere la propria competitività a livello globale, ma anche perché è un passo per contribuire a creare più concorrenza nel mercato interno, favorendo così anche la crescita degli Stati membri. In particolare la direttiva, che costituisce il punto d’approdo di un processo legislativo teso a creare, per il 2010, un vero mercato interno dei servizi (prestati dietro corrispettivo economico), si propone 4 obiettivi principali:

  • facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi;
  • rafforzare i diritti dei destinatari in quanto utenti di tali servizi;
  • promuoverne la qualità;
  • stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati.

Tale disciplina, nel favorire una maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, intende apportare benefici ai prestatori di servizi (in particolare alle piccole e medie imprese), rendendo loro possibile, e soprattutto facile, stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente i propri servizi, ed ai consumatori, garantendo loro maggiori diritti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva 2006/123/CE prevede in primo luogo una serie di disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi.

In particolare, è richiesto di mantenere un regime di autorizzazione solo se non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale (riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia quali pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela consumatori, obiettivi di politica sociale, mantenimento dell’ordine sociale, tutela dei lavoratori, benessere degli animali, salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, prevenzione della frode, prevenzione della concorrenza sleale, protezione dell’ambiente e dell’ambiente urbano, tutela dei creditori, salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, sicurezza stradale, tutela della proprietà intellettuale, obiettivi di politica culturale, mantenimento del pluralismo della stampa e politica di promozione della lingua nazionale, conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, politica veterinaria) e proporzionato, nel senso che l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva. Diversamente il provvedimento di autorizzazione deve essere degradato in una dichiarazione che consenta al prestatore di servizi l’immediato inizio delle attività.

La direttiva contiene, inoltre, un elenco di requisiti vietati (articolo 14) che devono essere eliminati e un elenco di requisiti da valutare (articolo 15) sempre in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Sotto il profilo della semplificazione delle norme e dei procedimenti, la direttiva chiama in campo le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, al fine di adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni nella stessa contenute. Il lavoro che a queste amministrazioni è stato richiesto è quello di esaminare i regimi di autorizzazione sopprimendo o modificando quelli che non sono conformi ai suddetti criteri. Lo stesso lavoro è richiesto anche rispetto ai requisiti vietati e da valutare, ancora presenti in molti dei procedimenti previsti nei medesimi ordinamenti.

Si tratta, evidentemente, di un recepimento complesso, da effettuarsi entro il 28 dicembre 2009 e che si presenta, pertanto, come una sfida ed una grande opportunità per l’Italia e per le Regioni, per crescere e competere sul mercato interno.

La complessità discende prevalentemente dal fatto che, oltre alla trasposizione di prescrizioni normative di armonizzazione già individuate dalla Comunità, vengono fissati obiettivi, anche molto ambiziosi, ma al contempo non viene suggerito agli Stati membri alcun criterio per il recepimento, a testimonianza delle difficoltà incontrate nella predisposizione di questo strumento normativo in un settore così delicato e “protetto” dalle legislazioni nazionali.

La nostra Regione ha partecipato a specifici coordinamenti tecnici con tutte le Regioni per affrontare, con una metodologia il più possibile omogenea, le problematiche sottese alla direttiva, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Comunitarie e la Commissione Europea.

Le Regioni sono state, pertanto, chiamate a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dettagliato dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l’esercizio di tali attività, al fine di verificare la compatibilità del proprio ordinamento interno con la normativa comunitaria e definire adeguati interventi di modifica allo specifico scopo di cogliere appieno tutte le opportunità che la direttiva offre per crescere e competere sul mercato unico.

Il lavoro di trasposizione della direttiva è stato diviso in due fasi:

a) la fase del monitoraggio, consistente in un censimento generale dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

b) la fase di valutazione nella quale, a seguito del censimento, procedere a sopprimere o modificare la regolamentazione non conforme alla direttiva, nonché a valutare i regimi di autorizzazione da mantenere.

Nella nostra Regione, a seguito di tale processo che è stato svolto trasversalmente su più ambiti e con l’apporto di diverse strutture regionali, si è ravvisata la necessità di intervenire nelle materie relative turismo, commercio, sanità, agricoltura, lavoro e cultura, trasporti ed ambiente sia sotto il profilo della valutazione dei regimi di autorizzazione esistenti per la trasformazione degli stessi in una mera dichiarazione di inizio attività, laddove la loro conservazione non appaia conforme alla direttiva “servizi”, sia sotto quello dell’eliminazione dei requisiti vietati. Con riferimento ad alcune attività di servizio, quali quelle svolte dalle guide turistiche, dai maestri di sci e dalle scuole di sci ed alpinismo, materie che hanno numerosi punti di interferenza con quella delle professioni (oggetto delle direttiva 2005/36/CE), si è avvertita anche la necessità di adeguarsi alle più recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale. Per completezza il quadro, va altresì precisato che l’adeguamento delle disposizioni regionali alla direttiva servizi, relativamente all’artigianato ed alla durata delle concessioni del demanio marittimo, ha seguito un percorso autonomo.

In questo contesto, quali ulteriori elementi di semplificazione, si sono considerate anche le modifiche recentemente apportate alla L. 241/90 sul procedimento amministrativo, nella parte relativa agli istituti come il silenzio assenso e la DIA, che espressamente prevedono l’esercizio immediato, contestualmente alla dichiarazione, delle attività ricadenti nell’ambito della direttiva, nonché le disposizioni sullo Sportello Unico delle attività produttive.

Nel disegnare la struttura del presente disegno di legge, ci si è attenuti ad un puntuale adeguamento alla direttiva.

Nell’ambito del turismo ed in particolare per quanto attiene le strutture turistico-ricettive, è stata introdotta la DIA immediata in luogo dell’autorizzazione attualmente prevista per le strutture ricettive alberghiere e della dia differita attualmente prevista per le strutture recettive extralberghiere, provvedendo, pertanto, ad adeguare il procedimento nel suo complesso, comprensivo delle disposizioni sanzionatorie, nell’intento di contemperare le esigenze di liberalizzazione con la necessità di una più efficace azione amministrativa di controllo e di una maggiore responsabilità del prestatore.

A tal fine, già in fase preventiva, è stata prevista una specifica modulistica, unica per tutto il territorio regionale, che accompagnerà il titolare dell’attività attraverso una puntuale autocertificazione dei requisiti richiesti per il regolare esercizio della stessa.

Si è anche proceduto ad eliminare quelle disposizioni che, imponendo al prestatore di avere un determinato statuto giuridico, si pongono in contrasto con l’articolo 15 della direttiva.

Un aspetto particolare affrontato dal progetto di legge è quello relativo ad alcune professioni turistiche. Si tratta, in particolare, della necessaria modifica della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina).

In merito alle figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico, si è reso necessario adeguarsi alla direttiva n. 2006/123/CE (“direttiva servizi”) disciplinando anche il caso in cui cittadini comunitari intendano esercitare in Emilia Romagna occasionalmente le suddette attività. L’esercizio in forma stabile, invece, era stato già stato adeguato, con una recente riforma nel 2008, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali. In questa sede è stato anche necessario adeguare la normativa regionale alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 271 del 2009 che ha dichiarato illegittima la legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) nelle disposizioni con cui è istituita la nuova professione di “animatore turistico” che, non trovando alcun riscontro nella legislazione statale, secondo la Corte si pone in palese violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione il quale ha attribuito alla competenza dello Stato (competenza concorrente) la materia delle “professioni”. La pronuncia costituzionale dichiara altresì l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della medesima legge regionale che prevedono l’indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l’abilitazione ed entro i quali la professione può essere esercitata, in quanto dette limitazioni – secondo la Corte - comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 40 del Trattato CE e dunque la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione .

La recente evoluzione dell’ordinamento comunitario nel settore professionale (direttive n. 2005/36/CE e n. 2006/123/CE) richiede l’adeguamento dell’ordinamento della Regione Emilia-Romagna anche in materia di professioni della montagna, in particolare della normativa sui maestri di sci, sulle loro scuole e sulle scuole di sci alpinismo.

L’entrata in vigore del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ) rende opportuna una modifica dell’attuale normativa regionale dell’Emilia-Romagna sull’esercizio della professione di maestro di sci, al fine di garantire la massima compatibilità tra l’ordinamento regionale, statale e comunitario in materia.

Il d.lgs. n. 206 del 2007 (all’art. 5, co. 1, lettera a) dispone che in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali “formali”, ai fini della temporanea prestazione di servizi e dell’esercizio professionale stabile sul territorio italiano da parte di professionisti stranieri in ambito comunitario (Titolo II e Titolo III, Capi II e IV, del decreto), la competenza spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (oggi Struttura di missione per lo sport), per le attività che riguardano il settore sportivo, in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo (compresi i maestri di sci).

A sua volta l’art. 6 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) detta la disciplina rivolta ai maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare, temporaneamente o stabilmente, la professione in Emilia-Romagna, prescrivendo che devono chiedere l'autorizzazione o l’iscrizione – a seconda dei casi – al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

Ciò, premesso, la Regione ritiene opportuno sancire formalmente l’avvenuto superamento della propria legislazione da parte di quella statale, al fine di dare piena applicazione ai principi di certezza del diritto e di semplificazione, soprattutto in considerazione dei profili di complessità che discendono dal contesto normativo comunitario.

Peraltro risulta evidente come la legislazione regionale in questione sia risalente nel tempo (precedente, del resto, alla stessa riforma del titolo V, parte II, della Costituzione) e quindi necessiti di essere aggiornata, oltre che alla disciplina europea sulle qualifiche, alla citata direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), che impone anche alle regioni di semplificare, nel settore dei “servizi”, i regimi di autorizzazione di propria competenza.

Questa esigenza si pone in merito a varie disposizioni della l.r. n. 42 del 1993: innanzitutto in merito alle norme che quantificano la durata dell’esercizio professionale temporaneo da parte dei maestri di sci provenienti da altre regioni d’Italia nonché da altri Stati, in assenza di una sua predefinizione a opera del legislatore statale e comunitario (art. 6); è poi il caso delle condizioni di apertura di scuole di sci (artt. 7 e 8 della l.r. 42/93), e infine degli articoli 9 e 10 in tema di tariffe professionali.

Quanto alla legge regionale 1 febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida alpina), all’art. 9 (Scuole di alpinismo e di sci alpinismo) essa dispone che le scuole di alpinismo “e di sci alpinismo” sono riconosciute dalla Giunta regionale e iscritte in un apposito elenco. Al comma 2 stabilisce che le richieste di riconoscimento vanno presentate alla stessa Giunta “tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito”; al comma 3 che la Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento sempre tramite il Collegio; il comma 4 chiude l’articolo con una norma sanzionatoria dell’abuso di denominazione di "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo".

Va tenuto presente che la legge statale di riferimento, 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), regola la stessa tipologia di scuole incaricando le regioni di autorizzarle e richiedendo un preciso rapporto numerico, all’interno del corpo docente, tra aspiranti guida e guide alpine-maestri di alpinismo.

Per l’apertura delle agenzie di viaggio e turismo si è ritenuto di conservare il regime autorizzatorio per evidenti ragioni di tutela del consumatore, ma è stata introdotta la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione. Al contempo, la dia con effetti immediati è stata introdotta per l’apertura delle sedi secondarie o filiali di agenzia, in sostituzione del precedente regime di autorizzazione, non conforme con la direttiva “servizi”, che prevedeva la comunicazione unitamente al decorso del tempo.

Rispetto al commercio, in analogia a quanto previsto a livello statale nell’ambito del processo di adeguamento alla direttiva, si è provveduto ad introdurre la dichiarazione di inizio attività agli esercizi di vicinato ed alle forme speciali di vendita.

Il Capo III del Titolo II del progetto di legge, concerne il recepimento della Direttiva Servizi in materia di sanità. In tale ambito occorre adeguare la normativa concernente l’esercizio di alcune attività attinenti alla salute umana e alla sanità veterinaria, la tutela del benessere animale, nonché lo svolgimento di attività funebre e di trasporto funebre.

E’ stato invece valutato di non intervenire sull’autorizzazione prevista dall’articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2005 riguardante lo svolgimento dell’attività circense.

ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Viene prevista una modificazione della l.r. n. 11 del 2004 (sulla società regionale dell’informazione) in linea con il recente orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso che il c.d. controllo analogo sia esercitato in forma congiunta anche in forma associativa o aggregata da enti pubblici che perseguano le stesse finalità

DESCRIZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE

Capo I – Principi e strumenti generali

L’articolo 1 individua l’oggetto e le finalità principali della legge consistenti nella attuazione della normativa comunitaria (a seguito del procedimento previsto dalla l.r. n. 216 del 2008 e della prima “sessione comunitaria”), nonché della normativa nazionale in materia di semplificazione procedimentale. Questo articolo sviluppa il concetto di semplificazione dei procedimenti – ponendolo a fondamento dell’azione regionale – attraverso la riduzione generalizzata dei relativi termini, il recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi si rilevanza economica del mercato interno. Questa norma prefigura anche le funzioni di monitoraggio ai fini della trasparenza e della verificabilità dell’azione pubblica.

Capo II – Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

Con l’articolo 2 la Regione ha inteso indicare i principi per una disciplina generale sullo sportello unico per le attività produttive (di seguito per brevità denominato SUAP) con la duplice finalità da un lato di dare piena attuazione alle disposizioni della “Direttiva Servizi”, dall’altro di fornire una adeguata e omogenea applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni relative alle procedure per la gestione da parte degli sportelli unici per le attività produttive delle pratiche finalizzate all’avvio e all’esercizio di attività produttive.

Le disposizioni mirano a definire il SUAP come unico punto di accesso per tutti i soggetti che avviano ed esercitano un’attività produttiva, comprese quelle finalizzate alla produzione di beni e servizi di cui alla direttiva n, 2006/123/CE; inoltre la struttura è responsabile del procedimento e del provvedimento finale rilasciato al richiedente, ferme restando la competenza e la responsabilità dei singoli enti, soggetti ed autorità variamente denominati chiamati ad intervenire nel procedimento.

L’articolo prevede che successivamente all’entrata in vigore della legge con regolamento la Giunta regionale provveda ad adeguare disciplinando il procedimento unico in coerenza ai principi richiamati nel medesimo articolo.

L’articolo 3 è dedicato allo Sportello Unico telematico e alla Rete regionale dei SUAP quale organizzazione dedicata della rete degli sportelli unici attività produttive per il collegamento telematico degli sportelli unici istituiti nella Regione, e per la trasmissione in via telematica tra i Suap e gli altri enti che intervengono nei procedimenti, al fine di rendere gli stessi pienamente operativi in conformità con le disposizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale e dall’articolo 38 della Legge 133/2008. A sua volta la rete è coordinata dalla Regione Emilia-Romagna mediante un apposito Tavolo di coordinamento che svolge compiti di monitoraggio, indirizzo per la riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi e delle procedure

Si prevede che per la realizzazione dello sportello unico telematico, la Regione promuova una piattaforma telematica nell’ambito dell’apposito portale regionale per le imprese.

Il portale, mediante la realizzazione e l’aggiornamento di un’apposita banca dati regionale, fornisce informazioni circa gli adempimenti richiesti dall’ordinamento giuridico per l’avvio e l’esercizio delle attività, i riferimenti normativi vigenti, le relative discipline regionali e locali coordinate e aggiornate; la quantificazione degli oneri di legge, la modulistica di riferimento nonché la documentazione da allegare al fine di consentire la presentazione di una domanda completa ed esaustiva da parte del richiedente, riducendo o eliminando i casi di rigetto dell’istanza o i casi di richiesta di interruzione, sospensione del procedimento per le integrazioni necessarie all’istruttoria della pratica.

TITOLO II – RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/ CE

Capo I – Disposizioni in materia di turismo

Sezione I – Strutture ricettive turistiche

In particolare l’articolo 4 del progetto di legge regionale contiene al primo comma una modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, introducendo così la dichiarazione inizio attività (DIA) con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, terzo periodo, della legge n. 241 del 1990, sia per le attività ricettive nelle strutture alberghiere ed all’aria aperta sia per quelle nelle strutture extralberghiere. La disposizione oggetto di modifica, invece, contemplava l’autorizzazione per le prime e la dia con effetti differiti per le seconde. Il secondo comma dell’articolo 14 contiene, invece, una norma di coordinamento con la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP). E’ alla luce di tali sostanziali modifiche normative che vanno lette ed interpretate buona parte degli interventi di modifica previsti negli articoli successivi, compresi nella sezione dedicata alle strutture ricettive turistiche. Gli interventi di modifica che seguono, infatti, talvolta comportano semplici modifiche terminologiche, necessarie per armonizzare l’intero testo della legge regionale n. 16 del 2004.

E’ il caso degli articoli 5 e 6, comma 1 che sostituiscono il termine “autorizzazione” con espressioni più adeguate al nuovo impianto normativo. Si è inoltre colta l’occasione per aggiornare le citazioni delle leggi regionali o statali contenute nella legge regionale n. 16, è questo il caso dell’articolo 6, comma 2 che sostituisce il riferimento alla precedente legge regionale sull’agriturismo (l.r. n. 26 del 1994) con la recente legge regionale (lr n. 4 del 2009). Altre volte, gli interventi che seguono eliminano alcuni requisiti non conformi alla direttiva “servizi” come ad esempio i requisiti che richiedono un particolare statuto giuridico in capo al prestatore di servizi.

Gli articoli 8 e 9, che modificano rispettivamente gli articoli 8 (sugli ostelli) e 9 (sui rifugi alpini ed escursionistici) della legge regionale n. 16 del 2004, eliminano la previsione dell’assenza dello scopo di lucro tra le finalità perseguite dagli operatori economici preposti alle attività ivi contemplate. Mentre l’articolo 7 modifica l’articolo 7 (case per ferie) della legge regionale n. 16 mantenendo la previsione dell’assenza dello scopo di lucro che, però, viene riferita alle modalità di gestione delle case per ferie e non più alle finalità perseguite dai soggetti che le gestiscono. Quindi l’assenza di scopo di lucro da requisito soggettivo diventa requisito oggettivo, afferente alle modalità con cui si svolge l’attività, va tuttavia evidenziato a questo proposito che le case per ferie potrebbero non essere comprese nell’ambito di applicazione della direttiva “servizi”, in quanto la prestazione nelle stesse erogata non comporta la corresponsione di un corrispettivo adeguato, bensì solo di un mero rimborso spese e per tale ragione detta prestazione sembra non configurarsi come attività economica rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva “servizi”.

L’articolo 10 modifica l’articolo 11 della legge regionale n. 16 prevedendo per case ed appartamenti per vacanze la soppressione del divieto dell’offerta di servizi aggiuntivi, non pienamente in linea con la direttiva “servizi”.

L’articolo 11 modifica l’articolo 12 della legge regionale n. 16 concernente la locazione per finalità turistiche di appartamenti di proprietà di soggetti privati. Trattasi di una fattispecie che sembra non essere compresa nell’ambito di applicazione della direttiva servizi, è infatti soltanto una modalità di locazione degli immobili di cui il legislatore regionale con la legge n. 16 si è interessato al solo fine di consentire un più efficace controllo sulla adeguatezza della capacità ricettiva presente in un dato territorio rispetto ai flussi turistici, prevedendo allo scopo una mera comunicazione del privato al Comune, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. L’articolo 11 ha dunque soppresso soltanto la previsione dell’obbligo di dare comunicazione almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

L’articolo 12, comma 1, modifica l’articolo 13 della legge regionale n. 16 concernente il bed & breakfast sostituendo il requisito, vietato dalla direttiva “servizi”, dell’obbligo di residenza e dimora del titolare nell’immobile, con il requisito della residenza o dell’abituale dimora nella struttura a condizione che sia garantita la compresenza con gli ospiti. L’articolo 12, comma 2, prevede che la DIA – già introdotta con legge regionale n. 16 per l’esercizio dell’attività – abbia ora effetti immediati conformemente anche alle modifiche contemplate dalla legge n. 69 del 2009.

Gli articoli 13 e 14>modificano rispettivamente<b>gli articolo 14 e 15della legge regionale n. 16 del 2004 concernenti rispettivamente le strutture all’aria aperta e le aree di sosta temporanee, in entrambi i casi le disposizioni oggetto di modifica prevedono l’autorizzazione che viene trasformata in dia con effetti immediati, da redigersi su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.

L’articolo 15 prevede la modifica della rubrica>titolo III della legge regionale n. 16, come ovvia conseguenza della eliminazione di qualsiasi provvedimento di autorizzazione per tutti i procedimenti aventi ad oggetto l&#8217;esercizio delle attivit&#224; ricettive .<p>

L’articolo 16 sostituisce l’articolo 16 della legge regionale n. 16 ribadendo il principio secondo cui l’esercizio della attività ricettiva alberghiera ed all’aria aperta è subordinato a dia immediata da redigersi su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Viene pertanto eliminato il previgente regime di autorizzazione che presupponeva altresì la preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze. Con la modifica introdotta, alla dichiarazione di inizio attività è ora allegata la dichiarazione di classificazione. 

L’articolo 17 prevede mere modifiche terminologiche nell’articolo 17 (durata dell’esercizio dell’attività alberghiera ed extralberghiera) della legge regionale 16, come conseguenza dell’eliminazione dell’autorizzazione.

L’articolo 18 prevede modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 16 prevedendo, in sostituzione della denuncia di inizio attività con effetti differiti per l’esercizio delle attività nelle strutture ricettive extralberghiere, la dia ad effetti immediati. In conseguenza alle modifiche finora introdotte, l’articolo 19 sostituisce nell’articolo 19 della legge regionale n. 16 il termine “autorizzazione” con il termine “dichiarazione di inizio attività” che diventa il titolo abilitante per la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di somministrazione.

L’articolo 20 modifica l’articolo 20 della legge regionale n. 16 prevedendo che qualora titolari dell’esercizio dell’attività siano enti, associazioni, società ed organizzazioni la dia, sia per l’esercizio dell’attività alberghiera che per quella extralberghiera, debba contenere la designazione del rappresentante con funzioni di gestore.

L’articolo 21 modifica l’articolo 21 della legge regionale n. 16 con una riformulazione della disposizione medesima che mette maggiormente in evidenza i requisiti soggettivi e quelli oggettivi per l’esercizio dell’attività ricettiva.

L’articolo 22 modifica l’articolo 23 della legge regionale n. 16 riformulando i casi di inefficacia, sospensione e divieto di prosecuzione dell’esercizio delle attività ricettive e con conseguente abrogazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale 16 che finora hanno disciplinato questi aspetti.

L’articolo 23 modifica l’articolo 26 della legge regionale 16 sostituendo la parola “denunciati” con la parola “dichiarati”.

L’articolo 24 modifica l’articolo 27 della legge regionale n. 16 introducendo in legge la possibilità di classifiche intermedie dette “superior”: Ovviamente tale modifica non è richiesta dall’adeguamento alla direttiva “servizi”, ma questo è stata l’occasione anche per mettere mano a talune disposizioni legislative in risposta ad alcune esigenze presenti sul mercato, avanzate dagli stessi operatori economici.

L’articolo 25 modifica l’articolo 29 della legge regionale n. 16 prevedendo che il livello di classificazione sia oggetto di dichiarazione, e non più l’oggetto del provvedimento di assegnazione, anche per le strutture ricettive alberghiere.

L’articolo 26 modifica l’articolo 30 della legge regionale n. 16 sopprimendo il riferimento alla revoca dell’autorizzazione.

L’articolo 27 modifica l’articolo 35 (banche dati) della legge regionale n. 16 prevedendo mere sostituzioni terminologiche.

L’articolo 28 modifica l’articolo 36 della legge regionale n. 16 riformulando le sanzioni amministrative in materia.

L’articolo 29 modifica l’articolo 37 riformulando le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla classificazione.

L’articolo 30 modifica l’articolo 40 della legge regionale n. 16 concernente l’uso occasionale per fini ricettivi di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

L’articolo 31 modifica l’articolo 41 della legge regionale n. 16 sui campeggi temporanei. In entrambi gli articoli (40 e 41) viene conservata l’autorizzazione per esigenze di rispetto dell’ambiente, di salvaguardia di salute pubblica e pubblica incolumità. Tuttavia viene introdotto l’istituto del silenzio assenso se il Comune non provvede sull’istanza dell’interessato nei termini. La direttiva “servizi” rende obbligatorio tale istituto nell’ambito dei regimi di autorizzazione che si intendano conservare.

Sezione II – Professioni turistiche

Nella Sezione II dedicata alle professioni turistiche l’articolo 32 abroga il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) che contiene la definizione della professione di animatore turistico. Ciò è reso necessario in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nella recente sentenza della Corte Costituzionale 19-29 ottobre 2009, n. 271.

L’articolo 33 modifica in alcuni commi l’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000, in linea con la sopraindicata sentenza costituzionale. In particolare l’articolo 33 abroga il comma 7 dell’articolo 3 che disciplina le attività di animatore turistico, nonché abroga il comma 10 del medesimo articolo 3 che prevede che le condizioni per l’ esercizio dell’attività possano essere dettate anche dalle delibere della Giunta regionale. In entrambi i casi, secondo la Corte Costituzionale, si violerebbe la sfera di competenza statale in materia di professioni. L’articolo 33 sopprime contestualmente i riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti nei commi 1, lettera b) e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 4. Inoltre l’articolo 33 sostituisce i commi 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4 che consentivano l’esercizio dell’attività negli ambiti territoriali di estensione almeno comunale, per i quali sia stato superato l’esame, con possibilità di esame integrativo qualora il soggetto interessato volesse estendere l’idoneità ad altri territori. A seguito della sostituzione, è previsto che l’idoneità all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale regionale, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva “servizi” che vieta limitazioni alla validità territoriale delle autorizzazioni, nonché con la recente pronuncia della Corte Costituzionale. L’articolo 33 prevede che la Giunta possa stabilire modalità con cui è consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche ulteriori, senza alcun pregiudizio per l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale regionale. L’articolo 33 elimina infine il certificato rilasciato dalla AUSL previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c) per attestare la idoneità psico-fisica all’esercizio della professione di guida turistica. Sembrerebbe essere una certificazione non necessaria in considerazione della tipologia di attività professionale da esercitare.

L’articolo 34 contiene>alcune modifiche dell&#8217;articolo<b>4  della legge regionale n. 4 che comportano la sostituzione del nulla osta con la preventiva comunicazione per l’esercizio occasionale delle attività di guida turistica a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalità didattiche e divulgative. Per riconosciuti esperti si intendono ad esempio docenti universitari, cioè tutti quei soggetti dotati di particolari ed elevate competenze professionali, ma comunque privi dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica. Trattasi di attività che in realtà non ricadono nell’ambito di applicazione della “direttiva “servizi”, configurandosi come attività estranee al sistema della concorrenza nel mercato. L’articolo 34 prevede inoltre che la comunicazione sia presentata almeno quindi giorni prima dell’iniziativa e il Comune possa impedire lo svolgimento della prestazione, prima del suo inizio. L’articolo 34, infine, opportunamente inserisce, dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000, il comma 4 bis con il quale si consente agli operatori transfrontalieri, abilitati nel Paese di appartenenza, di operare sul territorio regionale in regime di libera prestazione senza necessità di ottenere alcuna autorizzazione. Si è inteso in questo modo dare piena attuazione alla la direttiva “servizi” che all’articolo 16, tra i requisiti vietati per la libera prestazione di servizi, prevede l’obbligo per operatore transfrontaliero di ottenere un’autorizzazione, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale, dalle autorità competenti sul territorio in cui intenda svolgere l’attività. Al tempo stesso, si è inteso recepire il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, che all’articolo 10, comma 4 – ultimo periodo, prescrive che “I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia generale o specifica” .

L’articolo 35>modifica l&#8217;articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 4 del 2000 che prevede che la Provincia curi la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ogni anno, all&#8217;effettivo esercizio della professione per la quale sono stati abilitati. La disposizione introduce, cos&#236;, un onere amministrativo ingiustificato che per ragioni di semplificazione si valuta opportuno eliminare. In considerazione di ci&#242;, l&#8217;articolo 35<b> <b>abroga l’inciso “entro il 31 ottobre di ciascun anno”. Inoltre l’articolo 35 sopprime i riferimenti contenuti nell’ articolo 6 della legge regionale 4 al certificato di idoneità psico-fisica, nonché agli ambiti nei quali la professione può essere esercitata.

L’articolo 36 modifica l’ articolo 10>della legge regionale n. 4 del 2000 che prevede che gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe comunicate dalle associazioni alle quali gli associati dovranno attenersi per l&#8217;anno di riferimento. La disposizione sembra vincolare gli associati al rispetto di tariffe dei compensi professionali stabiliti dalle Associazioni di categoria e pubblicizzate dagli enti locali, in violazione quindi del divieto - previsto dall&#8217;articolo 15, paragrafo 2 lettera g) della direttiva &#8220;servizi&#8221; - di imporre ingiustificatamente tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare. Bench&#233; l&#8217;obbligatoriet&#224; delle tariffe riguardi il rapporto degli associati con le relative associazioni, per fugare qualsiasi dubbio di legittimit&#224;, si ritiene necessario prevedere l&#8217;abrogazione dell&#8217;inciso &#8220;e che gli associati applicheranno per l&#8217;anno di riferimento&#8221; presente nell&#8217; articolo 10 della legge regionale n. 4.<p>

L’articolo 37 apporta modifiche all’art. 6 della l.r. 42 del 1993, che scaturiscono da un’esigenza più formale che sostanziale, e mirano a garantire la massima chiarezza del quadro normativo a uso degli interpreti e degli operatori di settore, soprattutto alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento nazionale e sovranazionale. La modifica al comma 2 esplicita l’ambito di applicazione della legge regionale 42, circoscritto all’esercizio professionale in regime di stabilimento, rinviando al d.lgs. n. 206 del 2007 per l’esercizio professionale temporaneo. Conseguentemente, l’aggiunta del comma 4-bis chiarisce il riparto di competenze tra Stato e Regione in merito al riconoscimento professionale (statale) e all’autorizzazione all’esercizio (regionale) al maestro di sci proveniente da un altro Stato dell’Unione Europea che intenda esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna senza essere iscritto all’albo. L’aggiunta del comma 4-ter estende questa disciplina ai maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione Europea.

Quanto all’apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard, le modifiche agli articoli 7 e 8, contenute nell’articolo 38 del progetto di legge regionale, sono volte a rendere la l.r. n. 42 del 1993 compatibile con la direttiva 2006/123/CE nonché con la legislazione nazionale sul procedimento amministrativo e la semplificazione, ossia la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Infatti il provvedimento regionale di riconoscimento alle scuole di sci, di cui all’art. 7 della legge regionale 42, è trasformato in dichiarazione d’inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, da rilasciare al comune competente. È poi semplificato il procedimento, tramite la soppressione della fase consultiva, e sono semplificati gli adempimenti burocratici (abrogazione delle lettere g e j dell’art. 7 nonché della lettera b dell’art. 8).

In tema di tariffe professionali, con l’articolo 39 la Regione intende intervenire sulla legge regionale 42 per garantirne l’omogeneità con la “Direttiva servizi” – in assenza di indicazioni da parte della legge statale di settore, n. 81 del 1991 – e con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. “Decreto Bersani”). Sono così eliminate le tariffe obbligatorie (articolo 9, comma 1), che diventano indicative, e le correlative sanzioni (art. 10, comma 3).

A questo proposito occorre ricordare che la Struttura di missione per lo sport, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano, ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna, con nota in data 22 novembre 2008 (prot. n. USS_SPORT 0002424 P) che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell’Italia una “procedura d’infrazione” (n. 2007/4541) circa la conformità al diritto europeo dell’art. 5, co. 1, del menzionato d.lgs. n. 206 del 2007. L’infrazione interessa anche la Regione Emilia-Romagna in quanto la Commissione europea ha rilevato un contrasto tra ordinamento nazionale e regionale sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali fra Stati membri. Contrasto che la Regione intende rimuovere con il presente p.d.l.r.

In materia di scuole di sci alpinismo, da un confronto tra la legge regionale e quella statale emerge che l’art. 9 della l.r. n. 3 del 1994 applica quanto disposto dall’art. 19 della l. n. 6 del 1989, aggiungendo una funzione consultiva del Collegio regionale in seno al procedimento di autorizzazione. Non essendo quest’ultimo passaggio procedurale imposto dalla normativa statale, la Regione intende rimuoverlo, attraverso l’articolo 40 del progetto di legge, per garantire la massima compatibilità tra l’art. 9, comma 2, della l.r. n. 3 del 1994 e la direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno). Discorso analogo va fatto a proposito del comma 3 dello stesso art. 9, che implica il ruolo del Collegio regionale in seno al procedimento di verifica dei requisiti per non perdere il riconoscimento.

Sono poi abrogati, sempre con l’art. 40 del p.d.l.r., il comma 4 dello stesso articolo 9, che vieta l’abuso della denominazione di “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo”, e il comma 3 dell’articolo 10 che punisce l’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle frutto dell’autoregolazione del Collegio.

Sezione III – Agenzie di viaggi e turismo

L’articolo 41 modifica l’articolo 5 della legge>regionale<b> <b>31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici, abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) che nel disciplinare il procedimento di autorizzazione per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo non prevede l’istituto del silenzio assenso, obbligatorio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 della direttiva “servizi”. L’articolo 51 inserisce il comma 2bis nell’articolo 5 della legge regionale n. 7 contenente la esplicita previsione del silenzio assenso.

L’articolo 42 modifica l’articolo 6 della legge regionale n. 7. In particolare l’articolo 6, comma 1, contiene per l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia una inutile precisazione “anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni” che potrebbe portare ingiustificatamente alla esclusione dal novero dei soggetti che possono aprire sedi secondarie sul territorio regionale quegli operatori economici che non abbiano lo stabilimento principale sul territorio nazionale, in palese violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera e) e dell’articolo 16, paragrafo 2 lettera a) della direttiva servizi. Inoltre l’articolo 6, comma 1, prevede la comunicazione per l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia che più correttamente potrebbe essere sostituita dalla dia immediata di cui all’articolo 19, comma 2 terzo periodo, della legge 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 69 del 2009. Pertanto l’articolo 42 sostituisce il comma 1 dell’articolo 6 con una nuova disposizione che subordina l’apertura di sede secondaria o filiale di agenzia esclusivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività da presentare alla Provincia competente. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 prevede il decorso di 15 giorni dall’inoltro della comunicazione per avviare l’attività di sede secondaria o filiale di agenzia, configurando così un ingiustificato regime autorizzatorio in contrasto con l’articolo 9 della direttiva “servizi” . La disposizione viene quindi modificata dall’articolo 42, con la previsione dell’avvio immediato dell’attività a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività.><p>

Capo II – Disposizioni in materia di commercio

L’unica disposizione, articolo 43, in materia di commercio introduce (in analogia a quanto previsto a livello statale nell’ambito del processo di adeguamento alla direttiva) la dichiarazione di inizio attività agli esercizi di vicinato ed alle forme speciali di vendita.

 Capo III – Disposizioni in materia di sanità

Per l’apertura di stabilimenti termali, articolo 44, si è ritenuto di conservare il regime autorizzatorio per evidenti ragioni di tutela della salute, ma è stata introdotta la regola del silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione.

Rispetto allo svolgimento di attività funebre e di trasporto funebre, articoli 45 e 46, si è ritenuto di sostituire l’autorizzazione con la DIA immediata, mantenendo la presentazione di documentazione e di autocertificazioni riguardanti il possesso di determinati requisiti, anche di carattere organizzativo, già previsti dalla disciplina vigente in materia.

Per quanto riguarda la normativa riguardante la tutela del benessere animale, articolo 47, si è deciso di sostituire l’autorizzazione con la DIA immediata per lo svolgimento di attività economiche riguardanti il commercio, l’allevamento, l’addestramento e la custodia degli animali da compagnia. Si è ritenuto, però, per evidenti ragioni di tutela del benessere degli animali, di mantenere il preventivo parere del servizio veterinario competente e il requisito della qualificata formazione professionale ottenuta mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione, già previsti dalla disciplina vigente in materia.

TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE

L’articolo 48 modifica l’articolo 6 della l.r. n. 11 del 2004 consentendo la determinazione del numero dei membri del Comitato Scientifico ivi previsto in una misura anche inferiore a quella attuale. Viene altresì sostituito il riferimento alla CRAL (ora soppressa) con quello al Consiglio delle Autonomie Locali. La disposizione utilizza gli organi creati dalla aggregazione tra Regione ed Enti Locali denominata Community Network Emilia Romagna, per l’espletamento delle funzioni di controllo determinante sulla società “LEPIDA” prevista al successivo articolo 10 anche nell’interesse degli enti locali. Tale disposizione è in linea con il recente orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha ammesso che il c.d. controllo analogo sia esercitato in forma congiunta anche in forma associativa o aggregata da enti pubblici che perseguano le stesse finalità

L’articolo 49 modifica l’articolo 9 della l.r. n.11 del 2004 abrogandone i commi 7 e 8, mentre l’articolo 50 precisa il sistema di controllo analogo sulla società LEPIDA S.p.A.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina