Testo

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Elezione dell’assemblea legislativa e del Presidente della Giunta

  1. L’Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e applicazione di un premio di maggioranza.
  2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente all’Assemblea legislativa.
  3. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.
  4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l’elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), e loro successive modificazioni ed integrazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli regionali a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre disposizioni statali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

 

Art. 2

Elettorato attivo ed elettorato passivo

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili a Consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

 

Art. 3

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fino all’approvazione della legge regionale che determina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

Composizione dell’Assemblea legislativa

1. La composizione numerica dell’Assemblea legislativa è definita all'articolo 29, comma 2, dello Statuto.

2. I seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali

3. Per il seggio del Presidente si applica quanto previsto dall’art. 29, comma 2 dello Statuto. Per il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto si applica quanto previsto dall’art. 18, comma 7, lettera c).

 

 

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ultima modifica 2010-01-14T08:34:16+01:00

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