Testo

Art. 5

Durata in carica

  1. Per la durata in carica dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta si applica quanto previsto dall’art. 27, comma 10, dello Statuto. Il periodo decorre dalla data delle elezioni.
  2. I Consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica ai sensi di quanto previsto dallo Statuto regionale.

 

Art. 6

Circoscrizioni elettorali

  1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini.
  2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, di cui all'articolo 4, comma 2, è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  3. L’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, di cui all'articolo 7.

 

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 7

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, ovvero, in caso di cessazione anticipata, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, comma 1, della Costituzione, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica, altresì, il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale, come previsto dall'articolo 6, comma 3.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;

d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 

Art. 8

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della l. 108/1968.

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ultima modifica 2010-01-14T09:34:17+02:00

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