Ogni seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali percentuali di cui all'articolo 18, comma 7, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
Nel caso in cui si renda necessario sostituire il consigliere candidato Presidente della Giunta collegato alla coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito, nella stessa circoscrizione, alla lista e al candidato che ne avrebbero avuto titolo secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, lettera b), e comma 3, lettera d).
Art. 20
Supplenza
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della l. 55/1990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), e successive modificazioni, l’Assemblea legislativa nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 19.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 19.
TITOLO III
CONVALIDA, CONTENZIOSO
Art. 21
Convalida degli eletti
1. All’Assemblea legislativa è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida l’assemblea legislativa deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell’Assemblea legislativa per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. L’Assemblea legislativa non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Art. 22
Ricorsi
1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo) e le disposizioni di cui all'articolo 19 della l. 108/1968.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 23
Spese
1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e dell’assemblea legislativa si applicano le disposizioni previste dalla l. 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.
2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici si applicano le disposizioni della normativa statale vigente.
Art. 24
Composizione Giunta regionale
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 45 dello Statuto regionale, almeno la metà degli assessori deve essere scelto tra i consiglieri regionali.
Art. 25
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.