Testo

Art. 18

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
    1. effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
    2. procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della l. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
  2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
  3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
    1. somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
    2. determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
    3. determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
    4. determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    5. divide la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, calcolata ai sensi della lettera b), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;
    6. comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
  4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
  5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
    1. proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta e a Consigliere regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti validi. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la coalizione o gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Individua, altresì, il candidato che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);
    2. determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
    3. determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunite in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
    4. esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 17;
    5. divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente, per 1, 2, 3, 4, …, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
    6. sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegate al Presidente eletto che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono comunque assegnati il sessanta per cento dei seggi, se tale quota non risulta già raggiunta o superata con le operazioni di cui al periodo precedente. Se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l’Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. Procede poi, con le stesse modalità, al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni ovvero di gruppi di liste ammesse. In ogni caso, al gruppo di liste ovvero alla coalizione di liste collegate al Presidente eletto vengono attribuiti il 60 per cento dei seggi; qualora i seggi ad essi assegnati superano tale limite percentuale, l’Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento del 60 per cento dei seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente alle coalizioni ovvero ai gruppi di liste concorrenti;
    7. procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di cui alla lettera c) del presente comma per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
  6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
    1. per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
    2. moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
  7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:
    1. verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettera g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
    2. dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettera g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
    3. individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.
  8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettera b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente (della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale) e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
  9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria dell’Assemblea legislativa, nella prima adunanza dell’Assemblea stessa, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

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ultima modifica 2010-01-14T08:34:18+01:00

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