Testo

Art. 12

Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di cui all’articolo 9, comma, 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 10, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 10, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni assunte ai sensi del presente articolo la numerazione progressiva di cui all'articolo 11, comma 8, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato a pena di decadenza entro il termine indicato nel comma 5, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

 

 

Art. 13

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature.

 Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 11, comma 2;

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 11, comma 11, lettera a), appositamente convocati;

c) assegna definitivamente il numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

2. Per la stampa dei manifesti con le liste dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, numeri 4) e 5), della l. 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14

Norme speciali per gli elettori

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalità di cui all'articolo 10 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovamento della tessera elettorale personale a carattere permanente), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

Art. 15

Scheda elettorale e modalità di votazione

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e per l'elezione dell’Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

La scheda reca, entro un apposito rettangolo, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, affiancati dai contrassegni della lista o delle liste provinciali con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, esprimere la preferenza per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un unico segno sul contrassegno di una di tali liste.

Ciascun elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.

Ciascun elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome ovvero il nome e cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza ai candidati, il voto viene attribuito alla lista provinciale dei candidati prescelti e ai candidati medesimi.

Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza per un candidato o per due candidati della lista medesima, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista a cui i candidati votati appartengono.

Qualora l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata il voto si intende validamente espresso solo per il candidato Presidente, mentre i voti di lista si considerano nulli.

Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

 

Art. 16

Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

 

Art. 17

Clausola di sbarramento

1. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 5 per cento dei voti validi espressi a favore delle liste stesse.

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ultima modifica 2010-01-14T09:34:17+02:00

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