Inserimento dell'alice (Engraulis Encrasicolus) nell'elenco delle specie allevate in acque interne - Modifiche alla D.G.R. n. 5463 del 09/11/1993 - Integrazione
Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 13 che prevede, nell’ambito di una politica di tutela della fauna ittica, che la Giunta regionale determini con apposita deliberazione le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l’allevamento;
Preso atto della richiesta dell’Ente parco del delta del Po pervenuta in data 23/11/2009 (prot. 7482) con la quale chiede sia riconosciuta l’Alice (Engraulis encrasicolus) pescata nella Valli di Comacchio>come prodotto di allevamento anche in applicazione delle sentenze del Tribunale di Pesaro (n. 182 del 3 marzo 2009 e n. 522 dell’ 8 giugno 2009); in quanto trattasi di una specie eurialina che entra negli stadi giovanili nelle valli costiere per crescere e per poi ridiscendere a mare,e quindi è un patrimonio consistente che completa l’attività delle vallicolture costiere ed in particolare delle Valli di Comacchio.<p>
Considerato:
- che tale prodotto, presente in quantità nelle Valli di Comacchio sia da considerare un prodotto proveniente da allevamento e quindi sia possibile pescarlo anche con dimensioni diverse da quelle fissate dall’Unione Europea che si riferiscono ad un prodotto pescato in mare;
- che sulla base di tale considerazione si ritiene di poter riconoscere l’Alice (Engraulis encrascicolus) quale prodotto ittico di allevamento in acque interne e che per la sua commercializzazione non rientri fra le specie pescate in mare e quindi, come tale, di poter promuoverne la vendita tramite una tracciabilità commerciale che indichi inequivocabilmente la loro provenienza da un allevamento.
Richiamata la propria deliberazione n. 5463/93 avente per oggetto “L.R. 11/93 art.13 - Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l’immissione per la pesca a pagamento e l’allevamento”.
Ritenuto:
- di modificare il punto 2 del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 5463/93 inserendo la specie Alice (Engraulis encrascicolus) fra quelle oggetto di allevamento nelle acque interne costiere e conseguentemente di consentirne la commercializzazione solo tramite una sua tracciabilità di provenienza e di destinazione per distinguerla da quella pescata in mare;
- di definire a tal fine un metodo per la sua tracciabilità con la tenuta di un registro di produzione e di vendita presso gli allevatori che riporti, fra l’altro, le epoche di raccolta, i quantitativi e le destinazioni, una etichetta che evidenzi nella confezione la qualità e la quantità del prodotto, il metodo di allevamento,l’epoca di pesca, la provenienza e la destinazione, oltre all’autorizzazione alla pesca rilasciata dalla Provincia di competenza o dall’Ente Parco territorialmente competente.
Dato atto:
- del parere positivo delle Province e delle Associazioni di pesca sportiva nella seduta del 5/02/2010;
- del parere della Commissione Ittica regionale del 12/07/2010;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di accogliere la richiesta dell’Ente parco del delta del Po pervenuta in data 23/11/2009 (prot. 7482) per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,in merito alla richiesta dell’inserimento della specie Alice (Engraulis encrascicolus) fra le specie allevate in acque interne;
- di definire, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 11/93, l’Alice (Engraulis encrasicolus), quale specie ittica pescata nelle vallicolture costiere ed in particolare come prodotto ittico delle Valli di Comacchio;
- di consentire la produzione e la pesca di tale specie ittica previa autorizzazione dell’allevamento rilasciato dalla Provincia territorialmente competente o parere rilasciato dall’Ente Parco del delta del Po per gli allevamenti ricadente in ambiti SIC o ZPS di Natura 2000;
- di consentire la commercializzazione di tale prodotto solo tramite una sua tracciabilità di provenienza e di destinazione per distinguerlo da quello pescato in mare;
- di definire a tal fine un metodo per la tracciabilità che consideri presso gli allevatori un registro di produzione e di vendita che riporti fra l’altro, le epoche di raccolta, i quantitativi e le destinazioni; che evidenzi nella confezione la qualità e la quantità del prodotto, il metodo di allevamento, l’epoca di pesca, la provenienza e la destinazione, nonché l’autorizzazione alla pesca rilasciata dalla Provincia o dall’Ente Parco di competenza territoriale;
- di dare atto che gli atti e documenti citati sono depositati presso il Servizio Economia Ittica regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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