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Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008, come modificato dal DM n. 7407 del 4 agosto 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’Allegato XV Ter del predetto Regolamento rubricato “Restrizioni” - nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico il punto D “Sottoprodotti”, il quale prevede:

  • che è vietata la sovrappressione delle uve e che gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve ad un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto (paragrafo 1);
  • che le fecce di vino e la vinaccia non possono essere impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello (paragrafo 2);
  • che sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello (paragrafo 3);
  • che, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4 (paragrafo 5);

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’OCM del mercato vitivinicolo, ed in particolare l’articolo 22 il quale prevede, tra l’altro, che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva alle seguenti condizioni:

  • i sottoprodotti siano ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti con indicazione dei quantitativi nei previsti registri;
  •  il ritiro avvenga nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale;

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, la quale dispone:

  • che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato (articolo 9, comma 1);
  •  che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il predetto provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome (articolo 14, comma 1);

Dato atto che annualmente alla fissazione dei periodi vendemmiali e delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie si provvede con determinazione del Responsabile del Servizio Produzioni Vegetali;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 5396 del 27 novembre 2008 recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

Atteso:

  • che è in corso di pubblicazione il decreto MIPAAF n. 7407 del 4 agosto 2010 recante modifiche al predetto decreto n. 5396/2010;
  • che, come previsto all’art. 2, tale decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Considerato che il decreto n. 5396/2008, come modificato dal decreto n. 7407/2010, prevede tra l’altro che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del citato Regolamento CE n. 555/2008, i produttori tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

  •  uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;
  • uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
  • uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;
  •  uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;
  •  uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

Preso atto che l’articolo 1 del decreto n. 7407/2010, che modifica l’articolo 5 del decreto 5396/2008, prevede tra l’altro:

  • al comma 4, che le Regioni e le Province autonome stabiliscano tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all’intervento;
  •  al comma 9, che ai fini della qualificazione dei materiali quali sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti;

Visto, in particolare, l’art. 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce “sottoprodotto” le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

  •  siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
  •  il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
  • soddisfino i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
  • non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
  • abbiano un valore economico di mercato;

Atteso che ogni beneficiario di pagamenti diretti o di aiuti comunitari di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - è soggetto al regime di condizionalità stabilito ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 ed è tenuto pertanto al rispetto degli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori ed al mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, quali tra tutti il rispetto della norma relativa al mantenimento del livello di sostanza organica del suolo, mediante opportune pratiche agricole quali sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica;

Considerato che le vinacce e le fecce - se rispettano le condizioni di cui al predetto art. 183, comma 1, lettera p) - rientrano fra i sottoprodotti in quanto risultato del processo di fermentazione delle uve e della produzione di vino e possono quindi essere impiegate nelle pratiche di buona gestione agronomica delle superfici agricole;

Rilevato che è già in corso il periodo vendemmiale dell’attuale campagna vitivinicola e che è pertanto opportuno definire i tempi e le modalità di distribuzione per l’uso agronomico diretto dei sottoprodotti della vinificazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna al fine di consentire la loro applicazione nel più breve tempo possibile;

Ritenuto pertanto di stabilire tali tempi e modalità secondo quanto definito nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, rinviando la produzione degli effetti del presente atto alla data di entrata in vigore del citato decreto MIPAAF n. 7407/2010 di modifica del decreto n. 5396/2008;

Viste, infine:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
  •  la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, tempi e modalità d’impiego ad uso agronomico diretto dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto definito nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rinviare la produzione degli effetti del presente atto alla data di entrata in vigore del decreto MIPAAF n. 7407 del 4 agosto 2010 recante modifiche al decreto n. 5396 del 27 novembre 2008;
  3. di stabilire che per ogni altro adempimento non previsto dalla presente deliberazione si rimanda ai predetti decreti n. 5396/2008 e n. 7407/2010;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione (articolo 5 del decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008 come modificato con decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010). Tempi e modalità d’impiego ad uso agronomico diretto d ei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione s ul territorio della regione Emilia-Romagna

Definizioni

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008, come modificato dal DM n. 7407 del 4 agosto 2010, si intende per:

  •  produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione da essa ottenuti o acquistati;
  • sottoprodotti: le vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, anche in frazioni separate) e le fecce, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, purché rispettino le condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 152/2006;
  •  uso agronomico dei sottoprodotti: l’interramento dei sottoprodotti sulle superfici agricole, previo spandimento;
  •  superficie agricola: la superficie agricola propria o dei propri soci, nel caso di persone giuridiche, come risultante da fascicolo aziendale.

Tempi e modalità

Fermo restando quanto stabilito dai sopra citati DM n. 5396/2008 e n. 7407/2010, l’uso agronomico diretto dei sottoprodotti da parte del produttore sulle superfici agricole, come risultanti da fascicolo aziendale, avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  1. l’utilizzo dei sottoprodotti è ammesso nel limite massimo di 3 t/ha;
  2. la dispersione dei sottoprodotti è vietata nei seguenti casi:
    • entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
    • sui terreni gelati, innevati e saturi d’acqua;
    • entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile delle acque marino – costiere e di quelle lacustri;
    • tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
    • nei terreni già interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali, quali fanghi, residui di allevamento, residui di frantoi oleari, ecc.;
    •  nei terreni sottoposti a tutela, a vincolo o prescrizioni per effetto di normativa comunitaria, nazionale o regionale o per effetto di provvedimento di autorità pubbliche;
  3. le operazioni di dispersione devono concludersi:
  4. entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale per le vinacce. Fanno eccezione le vinacce ottenute dalla produzione di vini per i quali il periodo delle fermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre (Vino Santo, passiti, vendemmie tardive); in tal caso le operazioni di dispersione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di separazione delle vinacce (svinatura);
  5. entro 30 giorni dalla data del loro ottenimento per le fecce.

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