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Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 121/2023 e dell'articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto-Legge 12/09/2023 n.121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155;

- il Decreto-Legge 21/05/2025 n. 73, n. 105 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” convertito in Legge 18 luglio 2025;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

- il Decreto Direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020 (Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104) che ha istituito un Programma di finanziamento per l’attuazione di interventi per il contrasto all’inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano;

- il Regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n.26 e s.m.;

- la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 di approvazione del nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Considerato che:

- il D.L. 121/2023 ha stabilito che le Regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e che tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2;

- il successivo D.L. 73/2025 ha modificato il termine entro cui le Regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5 portandolo al 1° ottobre 2026 e applicandolo in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;

- il medesimo D.L. n. 73/2025 ha introdotto, all’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023, la possibilità per le Regioni di prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

- la L.R. 9/2026, all’articolo 15, comma 1, dispone, in applicazione dell’ articolo 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 e ferme restando le esclusioni ivi previste, la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, dal 1° ottobre 2026 nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Tale disposizione trova applicazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì;

- gli articoli 12 e 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 stabiliscono le misure di limitazione strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli privati nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est, dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle 8.30 alle 18.30;

- l’articolo 16 comma 2, lettera b) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2030, il divieto emergenziale di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, è esteso ai generatori di calore a biomassa legnosa per uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore a “5 stelle;

- l’articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017 attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato altresì che:

• la limitazione strutturale della circolazione dei veicoli diesel Euro 5, in un momento di congiuntura economica sfavorevole, comporterebbe significativi impatti socioeconomici, in particolare sulle categorie maggiormente vulnerabili;

• in Emilia-Romagna, come rilevato in appositi studi e rapporti di ARPAE, le temperature medie registrate nella serie storica a partire dal 1961 mostrano una chiara tendenza all’aumento e che nell’ultimo trentennio la temperatura media regionale è aumentata con un tasso quasi doppio rispetto alla media globale;

• gli impianti termici per il riscaldamento civile costituiscono una quota rilevante di consumi di combustibile e quindi di emissioni inquinanti e climalteranti;

Ritenuto quindi opportuno intervenire al fine di prescindere dall’attuazione della limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel euro 5;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, in caso di attivazione delle misure emergenziali, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente, trova già applicazione la limitazione alla circolazione dei veicoli diesel euro 5 nell'area del centro abitato dalle 8.30 alle 18.30;

Dato atto, altresì, del Progetto “Bando per la sostituzione di impianti inquinanti per riscaldamento civile con pompe di calore, anche in abbinamento a pannelli fotovoltaici, anche da balcone, destinato ai cittadini residenti nei comuni delle zone di pianura della regione Emilia-Romagna”, inviato al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a valere sui fondi del Decreto direttoriale 412/2020, di cui si attende l’approvazione;

Dato atto, inoltre, che è necessario individuare misure compensative idonee ad assicurare un congruo bilancio emissivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità sociale;

Richiamate le valutazioni emissive elaborate da ARPAE per le possibili misure compensative, acquisite agli atti della struttura regionale competente per materia con nota prot. n. 879010 del 4/9/2026 e sentite le altre Regioni del bacino padano;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della L. R. 9/2026, la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione strutturale alla circolazione di cui al punto precedente e che tali misure assumono valore di disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Ritenuto, pertanto, opportuno individuare le seguenti misure strutturali compensative, più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PAIR 2030, che consentano di prescindere dall’attuazione della limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel euro 5:

- decorrenza dell’accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

- in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell’aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “5 stelle”;

- applicazione dalle 8 alle 19, dal 1° ottobre al 31 marzo, delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali, di cui all’articolo 12 e all’articolo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni aderenti volontari;

Dato atto che alle misure sopra individuate dovrà essere data attuazione da parte dei Comuni interessati, attraverso l’emanazione degli opportuni provvedimenti;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2224 del 22 dicembre 2025, “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima

- n. 100 del 30 gennaio 2026, “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase.”;

- n. 1187 del 16 luglio 2025, n. 1187 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 278 del 27 febbraio 2026, n. 278 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

- n. 263 del 23 febbraio 2026 “XII Legislature. Riassegnazione degli organici tra Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;

- n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione.”;

- n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Primo aggiornamento”;

- n. 1328 del 27 luglio 2026 “Sostituzione per impedimento temporaneo del direttore generale cura del territorio e dell’ambiente”;-- n. 2416 del 29 dicembre 2008 n. 2416 così come integrata e modificata dalla delibera di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468, per quanto applicabile;

Richiamate altresì:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 2248 del 05/02/2026 “Approvazione micro-assetti nell'ambito della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente”;

- la determinazione dirigenziale n. 4291 del 27/02/2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;
A voti unanimi e palesi
delibera

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e in attuazione dell’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023 e dell’articolo 15 della L.R. n. 9/2026, le seguenti misure strutturali compensative più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PAIR 2030, che consentano di prescindere dall’attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell’Emilia-Romagna:

a) decorrenza dell’accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all’art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
b) in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell’aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell’Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “5 stelle”;
c) applicazione dalle 8 alle 19, dal 1° ottobre al 31 marzo, delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali, di cui all’articolo 12 e all’articolo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni aderenti volontari;

2. di accompagnare il Piano di qualità dell’aria, con particolare riferimento alle misure di cui al punto 1 del presente deliberato, con il “Bando per la sostituzione di impianti inquinanti per riscaldamento civile con pompe di calore, anche in abbinamento a pannelli fotovoltaici, anche da balcone, destinato ai cittadini residenti nei Comuni delle zone di pianura della regione Emilia-Romagna“, per uno stanziamento di 10 milioni di euro, attualmente in attesa del nulla osta da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.D. 412/2020, alla cui approvazione si provvederà con successivo atto;

3. di notificare il presente provvedimento ai Comuni interessati, ai fini dell’adozione degli atti amministrativi utili alla sua attuazione;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel PIAO 2026-2028;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

6. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito WEB della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030.

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