Impresa Costruzioni Edili Bellicchi Dante S.r.l. - Domanda 18.04.2003 di concessione preferenziale di derivazione d’acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in Comune di Noceto (PR), loc. La Vigna. Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6 e 38. Concessione di derivazione
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare all’Impresa Costruzioni Edili Bellicchi Dante SRL, con sede legale in Comune di Noceto (PR), Via Romanina n. 2, Codice Fiscale/P. IVA 01843390343, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Noceto (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Noceto (PR), Foglio 29, mappale 31, per uso industriale, con una portata massima pari a l/s 42 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 160.000 pari a moduli 0,053;
b) di prendere atto che gli altri due pozzi, siti in loc. Casella, di cui alla richiesta di concessione del 18.04.2003, non sono soggetti a concessione in quanto uno, inutilizzato, è stato cementato a far tempo dalla fine del 2003, mentre l’altro corrisponde ad un uso domestico;
c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 17/06/2010 n. 6401
(omissis)
art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)