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Patto di stabilità di Comuni e Province anno 2010. Autorizzazione al superamento dei saldi finanziari del Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per l'effettuazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 7-quater, D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 così come prorogato dall'art. 4, comma 4-sexies D.L. n. 2/2010, convertito in Legge 23 marzo 2010, n. 42

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto l’art. 4, comma 4-sexies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in Legge 26 marzo 2010, n. 42 con il quale si proroga l’applicazione, anche per il 2010, delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 3 dell’articolo 7–quater del DL 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33, alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero di dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell’anno 2009 impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali di personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006 – 2008;

Considerato pertanto che in base al comma 1, dell’art. 7–quater del DL 5/2009 citato, così come prorogato dall’art. 4, comma 4-sexies, del D.L. 2/2010, i comuni e le province per i quali sussistono i requisiti previsti possono escludere dal saldo del Patto di stabilità interno per l’anno 2010, nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza:

a) i pagamenti in conto residui, concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale,per impegni già assunti, finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

Considerato altresì che in base al comma 3, dell’art. 7–quater del DL 5/2009, così come prorogato per l’anno corrente, i Comuni e le Province possono effettuare i pagamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, solo nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza. A tal fine, gli Enti locali dichiarano all’Associazione nazionale dei comuni italiani, all’Unione delle province d’Italia e alla Regione, entro il 30 aprile, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. La Regione, a sua volta, definisce e comunica agli Enti locali richiedenti, entro il 31 maggio, l’ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico, del Patto di stabilità interno per l’anno 2010, per un ammontare pari all’entità complessiva degli importi autorizzati;

Dato atto che gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 4, comma 4-sexies, del D.L. 2/2010, hanno comunicato l’entità dei pagamenti effettuabili per richiederne l’esclusione dal saldo utile per il rispetto del Patto di stabilità interno 2010, nel rispetto dei termini previsti quanto previsto dal sopracitato comma 3;

Valutato che relativamente alla quantificazione dell’importo che questa Regione intende autorizzare per l’effettuazione dei pagamenti escludibili dai saldi per l’anno 2010, in coerenza con le modalità operative già applicate lo scorso anno, si è proceduto a rinviare al mese di ottobre 2010, ogni decisione in merito, dandone comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nostra nota prot. PG/2010/142960 del 27 maggio 2010;

Considerato che nel mese di settembre 2010, su istanza della Direzione generale centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio, sono pervenute a questa Amministrazione le comunicazioni degli Enti Locali con le quali sono stati aggiornati gli importi relativi ai fabbisogni per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, art. 7–quater, L. 33/2009, più volte richiamato;

Dato atto inoltre che sono pervenute a questa Amministrazione le richieste di autorizzazione al superamento del saldo finanziario per il patto di stabilità 2010, ai sensi dell’articolo 7–quater del DL n. 5/2009, da parte dei comuni di Gossolengo (PC) e Campegine (RE), che si ritiene di accogliere, anche se prive dell’attestazione del rispetto delle condizioni previste dall’art. 4, comma 4-sexies, del D.L. 2/2010, già richiamato, in considerazione del fatto che tali comuni sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per la prima volta nell’anno in corso per il superamento della soglia dei 5.000 abitanti;

Valutato di confermare, anche per l’anno 2010, l’impegno della Regione Emilia-Romagna ad applicare, nell’ambito del proprio territorio, gli istituti di compensazione in merito al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità introdotti dalla legge nazionale citata che, seppur ritenuti solo parzialmente risolutori dei gravi problemi che interessano la finanza pubblica, offrono comunque un’opportunità che questa Amministrazione intende raccogliere in un ottica di sostegno alla finanza e allo sviluppo locale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di accogliere, per l’intero importo, i fabbisogni comunicati dai Comuni e dalle Province, ai sensi dell’art. 4, comma 4-sexies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in Legge 26 marzo 2010, n. 42;

  1. di autorizzare pertanto l’importo complessivo di 92.117.853,65 Euro a favore dei Comuni e delle Province, di seguito indicati, per l’effettuazione dei pagamenti, in applicazione del comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7–quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato dall’art. 4, comma 4-sexies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in Legge 26 marzo 2010, n. 42, escludendo i relativi importi dal saldo del Patto di stabilità interno per l’anno 2010;

Comune Importo Argelato (BO) 1.186.000,00 Bagnolo in Piano (RE) 1.510.000,00 Bibbiano (RE) 739.352,19 Cadeo (PC) 508.812,25 Campagnola Emilia (RE) 1.066.710,75 Campegine (RE) 1.738.193,45 Carpi (MO) 2.000.000,00 Casalgrande (RE) 2.400.000,00 Castelfranco Emilia (MO) 1.000.000,00 Cotignola (RA) 1.236.714,42 Felino (PR) 2.415.000,00 Fusignano (RA) 200.000,00 Gatteo (FC) 1.712.452,34 Gossolengo (PC) 1.639.897,16 Guastalla (RE) 681.638,00 Longiano (FC) 1.040.579,98 Lugo (RA) 5.000.000,00 Medicina (BO) 3.997.999,50 Meldola (FC) 2.400.000,00 Novafeltria (RN) 725.679,56 San Mauro Pascoli (FC) 1.700.000,00 San Polo d’Enza (RE) 1.395.000,00 Traversetolo (PR) 537.486,05 Vignola (MO) 5.486.338,00 Totale Comuni 42.317.853,65

Provincia

Importo

Modena

12.000.000,00

Parma

10.000.000,00

Piacenza

13.300.000,00

Ravenna

2.000.000,00

Reggio Emilia

5.500.000,00

Rimini

7.000.000,00

Totale Province

49.800.000,00

Totale generale

92.117.853,65

  1. di dare atto che sulla base della normativa vigente, questa Amministrazione procede contestualmente a rideterminare il proprio obiettivo programmatico di Ente per l’importo di euro 92.117.853,65, corrispondente a quello autorizzato a favore dei comuni e delle province di cui al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento;
  2. di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il presente provvedimento per la verifica dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 7–quater, L. 33/2009;
  3. 5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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