Testo

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, R.R. 41/2001, alla ditta BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOCIETA’ AGRICOLA S.S. - C.F. e P. I. V.A. 0 0939090338, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità e approvazione di variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0555, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico ed igienico-sanitario);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 3,60;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 20.416; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12 /2032; (omissis)

Estratto disciplinare  (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l’accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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ultima modifica 2023-10-03T10:43:01+02:00

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