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Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 - Società Agricola SIDA S.R.L. Rinnovo, con cambio titolarità e approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo), della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castell’Arquato (PC), località Filagnoni, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0813 - SINADOC 21738/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE 
(omissis)
determina

1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001, alla ditta Società Agricola Sida S.r.l. ( C.F. e P.I.V.A. 00446050171), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) e cambio di titolarità del la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC PPA0813, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 25;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 125.101; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2033; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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