Approvazione aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni "Vigna" anno 2023, ai sensi della Legge n. 238/2016, art. 31 comma 10, e della delibera di Giunta regionale n. 1344/2011
Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 31, comma 10, che prevede che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, possa essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 19 settembre 2011, n. 1344 concernente l’approvazione delle disposizioni per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni “Vigna”, recante i criteri, le modalità ed i termini per la redazione dell’Elenco regionale;
Preso atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1344/2011 sopra citata, prevede, tra l’altro, che:
- l’Elenco regionale delle menzioni “Vigna” e i successivi aggiornamenti siano approvati con atto del Responsabile dell’ufficio competente, tenuto conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;
- l’eventuale aggiornamento dell’Elenco regionale delle menzioni “Vigna” venga approvato entro il 31 luglio di ogni anno;
- le relative richieste debbano pervenire entro il 30 giugno;
- il toponimo o il nome tradizionale, per essere usati come menzione “Vigna”, devono essere riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve coltivate e vinificate secondo le specifiche prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione;
- l’ufficio competente verifica che la menzione riferita al toponimo sia sostenuta con una prova cartografica, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale) ed all’identificazione sul GIS delle superfici vitate; la menzione riferita al nome tradizionale sia sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l’utilizzo continuativo da parte dell’azienda per almeno 5 anni;
Precisato che per effetto della riorganizzazione degli uffici e della gestione del personale dell’Ente, attuata con successive deliberazioni della Giunta regionale, la competenza per il procedimento in oggetto è assegnata all’Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione;
Vista la determinazione del Responsabile Settore Organizzazioni di Mercato, qualità e promozione n. 13262 del 08/07/2022 con la quale è stato approvato l’ultimo aggiornamento dell’Elenco regionale delle menzioni “Vigna”;
Preso atto che, entro giovedì 30 giugno 2023, sono pervenute a questo Settore le seguenti richieste:
Considerato che dal verbale istruttorio dei funzionari incaricati di questo Settore, prot. n. 08/09/2023.0908360.I del 8 settembre 2023 e dalla documentazione agli atti del Settore risultano essere presenti i requisiti previsti dalla deliberazione n. 1344/2011 per l’accoglimento:
- della richiesta di aggiornamento della menzione (nome tradizionale) “Vigna Al Monte”, con l’attribuzione ai vini della denominazione di origine Romagna Sangiovese Coriano;
- della richiesta di aggiornamento della menzione (toponimo) “Ronco Rivadonda”, con l’attribuzione ai vini della denominazione di origine Romagna Bianco Modigliana;
- parziale, della richiesta di iscrizione di cui al precedente punto 2. lett. a), limitatamente alla menzione (nome tradizionale) “Fragelso”, da utilizzarsi in attribuzione ai vini delle seguenti denominazioni di origine: DOC Romagna bianco Modigliana, DOC Colli di Romagna centrale Trebbiano, DOC Colli di Romagna centrale bianco;
Considerato contestualmente che dal medesimo verbale è evidenziato quanto segue:
- risulta non accoglibile la sopra menzionata richiesta di nuova iscrizione di cui al precedente punto 2. lett. a), limitatamente:
- all’utilizzo della sopra citata menzione “Fragelso” con riferimento ai vini della denominazione di origine DOC Colli di Faenza bianco;
- all’iscrizione delle menzioni “Vigna Fragelso – Ronco Avellana” e “Ronco Avellana” quali diciture collegate alla menzione “Fragelso”, con riferimento alle denominazioni di origine indicate in domanda;
per il motivo che la documentazione apportata in domanda è stata valutata insufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari, come dettagliato nella comunicazione di preavviso di rigetto parziale ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il contradditorio, prot. 11.07.2023.0674206.U; con la medesima si comunicava altresì la sospensione del termine procedimentale al 31 agosto 2023, nell’interesse del richiedente, in attuazione dell’art. 4 del DL n. 61 del 1° giugno 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, poi convertito, con modificazioni, nella Legge 31 luglio 2023, n. 100;
- l’azienda CUAA 03513850408 in contraddittorio ha presentato le proprie osservazioni e documentazioni integrative, prot. 04/09/2023.0884893.E, che in sede istruttoria sono state valutate insufficienti a superare i motivi ostativi già comunicati, come dettagliato nel verbale istruttorio;
Ritenuto, quindi, di accogliere le istanze di aggiornamento delle menzioni “Vigna Al Monte” e “Ronco Rivadonda” e di iscrizione della menzione “Fragelso”, limitatamente a quanto specificato sopra, da utilizzarsi in attribuzione ai vini delle denominazioni di origine sopra specificate, come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre di rigettare la richiesta di iscrizione delle menzioni “Vigna Fragelso – Ronco Avellana” e “Ronco Avellana”;
Ritenuto infine di aggiornare l’Elenco regionale delle menzioni “Vigna”, nella formulazione riportata nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il presente provvedimento riguarda dati personali per i quali è prevista la diffusione, ai sensi della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, art. 31 comma 10.
Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste, altresì, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa, le deliberazioni di Giunta regionale:
- 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1° aprile 2022;
- 474 del 27 marzo 2023, avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
Viste, inoltre:
- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:
- 5643 del 25 marzo 2022, con cui, tra l’altro sono stati approvati i micro-assetti relativi alle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- 20863 del 2 novembre 2022, di modifica dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";
- 1083 del 23 gennaio 2023, concernente il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca ed in particolare l’incarico di Responsabile dell’area Settore Vegetale sino al 31 marzo 2025;
- la propria determinazione n.2642 del 09/02/2023 ad oggetto “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’area dirigenziale Settore vegetale della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93”;
Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
a) “Vigna al Monte”,
b) “Ronco Rivadonda”,
3. di rigettare la richiesta di iscrizione delle menzioni “Vigna Fragelso – Ronco Avellana” e “Ronco Avellana”;
4. di aggiornare l’Elenco regionale delle menzioni “Vigna”, come riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di trasmettere alle aziende interessate tramite posta elettronica certificata il presente atto comprensivo degli allegati 1 e 2;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 (sessanta) giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto da parte degli interessati;
7. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche tramite il sito E-R Agricoltura.