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REG (CE) n. 1535/2007 e delibera n. 572/2011. Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Determinazione dell'importo effettivo dell'aiuto per ettaro, apertura termini presentazione domande di aiuto e modalità di presentazione

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 337 del 2007;

- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’arte. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013” ed in particolare l’art. 39 recante “Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero”, con il quale - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio – la Regione è autorizzata, per la campagna 2011, a concedere aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell’adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 aprile 2011, n. 572 recante “Reg. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 14/2010, art. 39. Misura per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero. Approvazione convenzione con AGREA e Programma Operativo”;

Preso atto che con la citata deliberazione 572/2011 la Giunta regionale ha provveduto:

- ad attivare l’intervento contributivo previsto dall’art. 39 della L.R. 14/2010 sopra richiamato;

- ad affidare all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna - mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui trattasi, nonché parte degli adempimenti istruttori connessi alla domanda di aiuto ed i relativi controlli, così come indicati nella convenzione stessa;

- ad approvare il Programma Operativo della Misura che costituisce anche avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto (pre-domande);

Vista la convenzione stipulata tra Regione Emilia-Romagna e AGREA, in attuazione della predetta deliberazione 572/11, in data 2/5/2011;

Richiamato in particolare l’art. 2, punto 3, della suddetta convenzione ai sensi del quale spetta, tra l’altro, alla Regione stabilire – con atto del dirigente regionale competente - a seguito del ricevimento da AGREA dell’elenco riferito all’istruttoria di ammissibilità delle superfici indicate nelle pre-domande, l’importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero, nonché fissare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e determinarne le modalità di presentazione;

Dato atto che Agrea, con nota del 22/9/2011 prot. AG/2011/13793 - acquisita agli atti di protocollo in data 27/9/2011 al numero PG/2011/232942, ha inoltrato l’elenco delle pre-domande pervenute comprensivo della denominazione dell’impresa richiedente, del Codice Unico dell’Azienda Agricola (CUAA) e contenente le superfici richieste, le superfici rispettanti gli impegni agro-ambientali, nonché l’ammontare degli aiuti de minimis dichiarati da ciascun richiedente;

Atteso che, sulla base dei dati risultanti dall’elenco suddetto, è stata effettuata dai funzioni incaricati di questo Servizio apposita istruttoria, sintetizzata nel verbale del 28/9/2011, protocollo NP/2011/11235 del 30/9/2011, finalizzata alla determinazione dell’importo di aiuto effettivo per ettaro;

Preso atto che nella suddetta istruttoria, tenuto conto che l’ammontare massimo di aiuto concedibile ad ogni azienda ammonta ad Euro 7.500,00 nel triennio, inclusi gli eventuali aiuti de minimis già percepiti dai richiedenti, sono state rideterminate le superfici ammissibili a contributo nel rispetto di tale criterio;

Considerato che la somma stanziata per far fronte all’intervento di cui trattasi, pari ad Euro 1.500.000,00, in relazione all’ammontare complessivo degli ettari ammissibili a contributo derivante dalle pre-domande e rideterminato come risulta dalla suddetta istruttoria, consente di determinare in Euro 82,61 l’importo effettivo di aiuto per ettaro;

Ritenuto di stabilire che le domande di aiuto possano essere presentate ad AGREA a partire dal 13 ottobre 2011 e fino all’8 novembre 2011 e di approvare le modalità di presentazione delle domande come definite nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, nonché la successiva deliberazione n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni diri-genziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di stabilire che l’importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro destinato al sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero di cui alla delibera di Giunta regionale 572/2011 ammonta ad Euro 82,61;

3) di stabilire che le domande di aiuto possano essere presentate ad AGREA a partire dal 13 ottobre 2011 e fino all’ 8 novembre 2011 e di approvare le modalità di presentazione delle domande nella formulazione riportata nell’allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all’impegno di spesa ed al conseguente trasferimento delle risorse finanziarie ad AGREA, così come previsto dal punto 9) del dispositivo della deliberazione n. 572/2011;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

REG. (CE) 1535/2007 e deliberazione di Giunta regionale 572/2011. Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis – Apertura termini e modalità di presentazione delle domande

1. Premessa

La Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 572 del 27 aprile 2011 ha approvato il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto de minimis

.

L’aiuto si configura come aiuto de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007. L’importo complessivo del contributo concedibile ad una medesima impresa, sommato ad altri aiuti de minimis eventualmente percepiti nel corso di tre esercizi finanziari(esercizio in corso ed i due precedenti), non può superare Euro 7.500,00.

L’importo destinato al finanziamento del suddetto Programma è quantificato in Euro 1.500.000,00.

L’importo effettivo di aiuto per ettaro è stabilito dalla presente determinazione in Euro 82,61. 

2. Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto

Le imprese che intendono accedere ai benefici previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 572/2011 e che hanno inoltrato la pre-domanda congiuntamente alla domanda unica di pagamento, comprensiva quest’ultima del Quadro di cui all’art. 68 del Reg. (CE) 73/2009, possono presentare la domande di aiuto all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-Romagna (AGREA) a partire dal 13 ottobre 2011 e fino all’ 8 novembre 2011

3. Modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà pervenire ad AGREA, entro i termini sopra richiamati, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

  • presentazione elettronica con protocollazione su SOP: la domanda è presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d’identità e quindi richiede la protocollazione su SOP. Il fascicolo di domanda è conservato dal CAA nel rispetto delle regole stabilite in convenzione. La copia cartacea della domanda informatizzata, firmata dal produttore, viene inserita all’interno del fascicolo, unitamente a tutta la documentazione necessaria che il richiedente ha affidato al CAA stesso. Con l’invio ad AGREA per via telematica, l’operatore del CAA attesta la regolare sottoscrizione della domanda dal produttore secondo le norme vigenti nonché la completezza della documentazione allegata.
  • presentazione semi - elettronica: tale modalità è riservata ai produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA.

La domanda è compilata, direttamente dal beneficiario “Utente Internet”, su SOP, deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stato di “presentata”, stampata da sistema, sottoscritta dal beneficiario, corredata degli allegati previsti dalla normativa, e recapitata, con fotocopia di valido documento di identità, direttamente ad AGREA, che la protocolla all’atto della ricezione presso i propri uffici, entro le ore 13 dell’ 8 novembre 2011.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda non potrà essere in nessun caso superiore a quella riportata in pre-domanda.

Le imprese richiedenti dovranno rilasciare in domanda apposita dichiarazione attestante ogni altro aiuto de minimis riferito all’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti, fermo restando che, ai fini della determinazione dell’aiuto complessivo spettante a ciascun richiedente, quanto dichiarato in sede di pre-domanda relativamente agli aiuti de minimis percepiti (liquidati) costituisce in ogni caso importo minimo che potrà subire variazioni solo in aumento.

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